Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43874. Omessa notifica dell’archiviazione alla parte offesa

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Segnala, infatti, di avere ricevuto il 30 novembre 2016 presso il domicilio ex lege cioe’ presso il difensore una pec (acronimo di posta elettronica certificata) inviata dalla segreteria del P.M. procedente alla quale era allegato non gia’ la richiesta di archiviazione del 16 novembre 2016 ma l’avviso di’ conclusione delle indagini del 9 maggio 2016; allega al ricorso documentazione pertinente.
3. Il Procuratore generale della S.C. nel suo intervento scritto ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., ritenuto fondato il ricorso, in quanto l’omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, viola il diritto a proporre opposizione, con conseguente nullita’ deducibile per cassazione, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, alla stregua del contenuto dei documenti allegati dalla persona offesa e di quelli contenuti nel fascicolo (cui il Collegio ha accesso diretto, atteso il tipo di vizio denunziato), e’ fondato e merita accoglimento.
Pacifico, infatti, che nel caso dell’omissione dell’avviso dovuto alla persona offesa che ai sensi dell’articolo 408 c.p.p., comma 2, abbia ritualmente chiesto di essere avvisata, la stessa sia pienamente legittimata a ricorrere per la cassazione del provvedimento di archiviazione, in ragione del carattere radicale di tale omissione agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, R.M., Rv. 265670; cfr. altresi’ Sez. 4, n. 22227 del 21/04/2016, p.o. in proc. c/ ignoti, Rv. 267279; Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, P.M. in proc. c/ ignoti, Rv. 261172; Sez. 2, n. 20186 del 08/02/2013, Azzara’, Rv 255968).
2. Poiche’ dal fascicolo non risulta che alla pec della segreteria del P.M. sia stato allegato proprio l’avviso della richiesta di archiviazione, si impone la soluzione in dispositivo.
Il rinvio e’ con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, tenuto a provvedere affinche’ sia data dato rituale avviso alla persona offesa che ha chiesto di essere avvisata ai sensi dell’articolo 408 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone tramettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

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