Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 2 gennaio 2018, n. 39. La quasi flagranza non sussiste se l’identificazione del ladro è avvenuta grazie alle indicazioni di un testimone

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Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vicenza e chiede l’annullamento dell’ordinanza di non convalida,per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in presenza del requisito della “quasi flagranza”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in linea con quanto anche sostenuto dal PG presso questa Corte, e’ infondato.
Il giudice ha rispettato i limiti del controllo riservatogli sull’arresto in flagranza in sede di convalida.
Vanno ricordate in proposito le puntuali indicazioni delle Sezioni unite, rese con la sentenza n. 39131 del 24/11/ 2015, Ventrice:
“In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di “quasi flagranza” non sussiste nell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di “inseguimento”, caratterizzata dal requisito cronologico dell'”immediatezza” (“subito dopo il reato”), postula, quindi, la necessita’ della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all’arresto: l’attribuzione dell’eccezionale potere di privare della liberta’ una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all’arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonche’ degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le Sezioni unite, non poteva ricorrere l’ipotesi dell'”inseguimento” inteso nei termini di cui sopra)”.

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