L’aggravante della colpa con previsione ricorre ove l’agente, pur rappresentandosi l’astratta possibilità della realizzazione del fatto costituente reato, abbia agito nella convinzione o nella sicura fiducia che esso non si verificherà. Ne consegue che non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, che costituisce requisito generale della colpa, ma occorre la prova della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento che l’evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non accadrà
Sentenza 18 ottobre 2017, n. 48081
Data udienza 11 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. BALDI FULVIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio relativamente alla pena; inammissibilita’ nel resto.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di Cagliari in difesa di (OMISSIS) chiede raccoglimento del ricorso. Il codifensore presente avvocato (OMISSIS) del foro di Nuoro si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nonche’ dei reati di cui all’articolo 337 c.p. e articolo 189 C.d.S. per avere investito il brigadiere (OMISSIS), che gli intimava l’alt, cosi’ cagionandone la morte e dandosi alla fuga, dopo il sinistro.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ i giudici di merito hanno violato il divieto di reformatio in peius, in relazione sia alla pena finale (anni 5 e mesi 6, in luogo dei 4 anni inflitti in primo grado), sia ai singoli elementi del relativo calcolo, non avendo apportato alcuna riduzione a seguito dell’intervenuta assoluzione per il depenalizzato reato di guida senza patente, per il quale vi era stata condanna in primo grado. Vi e’ stato poi un aumento della pena inflitta per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di omissione di soccorso, quantificata, con la continuazione, in anni due e mesi sei di reclusione, con la diminuente del rito.
Il giudice d’appello e’ quindi partito da una pena-base di anni tre e mesi nove di reclusione, nonostante vi fosse una preclusione sul punto.
2.1. Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente abbia agito con colpa cosciente, nonostante sia risultato che i militari hanno proceduto a un controllo stradale notturno in violazione delle istruzioni di servizio, con le sole luci di posizione accese, senza indossare gli indumenti rifrangenti ne’ impiegare i dispositivi di segnalazione luminosa, in dotazione. Per di piu’, il (OMISSIS) assunse posizioni che resero impossibile un avvistamento precoce e compi’ movimenti tali da paralizzare ogni possibile manovra utile a schivarlo, prima invadendo la corsia e poi ritornando inopinatamente indietro, dalla parte opposta. La stessa Corte d’appello ha affermato che non vi e’ alcun elemento da cui potersi desumere che il momento rappresentativo si fosse definito nella mente dell’imputato, onde e’ incongrua l’attribuzione dell’aggravante della colpa con previsione.
2.2.Non sussiste nemmeno il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l’imputato cerco’ di evitare il controllo, non di superarlo con violenza, limitandosi a non ottemperare all’alt, aggirando la posizione degli operanti, senza porre in pericolo l’incolumita’ di questi ultimi.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[…segue pagina successiva]
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