Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 ottobre 2017, n. 48081. L’aggravante della colpa con previsione

[….segue pagina antecedente]

Orbene, questa conclusione e’ incompatibile con l’asserto secondo il quale e’ ravvisabile, nel caso di specie, la colpa con previsione.
Quest’ultima presuppone, infatti, che l’elemento rappresentativo sia ben chiaro nell’orizzonte psicologico dell’agente, che deve rendersi perfettamente conto dell'”accadibilita’” dell’evento. E’ dunque ravvisabile, al riguardo, il vizio di contraddittorieta’ della motivazione, che, come e’ noto, puo’ derivare sia da discrasie intrinseche al discorso giustificativo ed essere pertanto desumibile dal testo del provvedimento impugnato, costituendo uno dei profili di esplicazione del piu’ generale vizio di illogicita’ (Cass., Sez. 5, n. 5678 del 17-1-2005, Rv. 2307449); sia da un contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali versate in atti. In questa sede viene in rilievo il primo profilo. In quest’ottica, dunque, il vizio di contraddittorieta’ della motivazione ricorre allorche’ sia riscontrabile nell’apparato giustificativo del provvedimento in esame un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto (Cass., Sez 1, n. 6821 del 31-1-2012, Rv. 252430), si’ da determinare una deviazione dal principio basilare della logica, che e’, appunto, quello di non contraddizione, di spessore tale da inficiare l’architettura logica del discorso motivazionale (Cass., Sez. 2, n.19584 del 5-5-2006, Rv. 233774).
Orbene, sottolineare, da un lato, come la ristrettezza dell’arco temporale di riferimento e l’oggettiva difficolta’ della situazione abbiano precluso la definizione del momento rappresentativo nella mente dell’agente, impedendo all’imputato di “operare con consapevolezza”, e affermare, dall’altro, la ravvisabilita’ della colpa con previsione e’ una evidente contraddizione, atteso che il quadro psicologico cui fa riferimento il disposto dell’articolo 61 c.p., n. 3 e’ connotato da una chiara rappresentazione, nella mente dell’imputato, della possibilita’ del verificarsi dell’evento.
Viceversa, la Corte d’appello ha posto in rilievo che il Carabiniere investito si trovava sul lato opposto rispetto al luogo nel quale era posizionata l’autovettura di servizio, che aveva il lampeggiante in funzione e i proiettori anabbaglianti accesi. Di talche’ precisa il giudice a quo – appare del tutto evidente che, uscita l’auto del (OMISSIS) dalla curva e immessasi nel rettifilo, l’attenzione del guidatore si sia indirizzata alla sua destra, sia per un fatto naturale, sia perche’ si trattava del lato della strada maggiormente illuminato dai fari dell’autovettura dell’imputato, proprio per la curva sinistrorsa da cui usciva, sia perche’ inevitabilmente lo sguardo dell’automobilista era attirato dal lampeggiante in funzione e dai fari anabbaglianti del veicolo dei militari. Appare evidente percio’ – argomenta la Corte d’appello – che, almeno in un primo momento, all’atto di imboccare il rettifilo, l’imputato non si sia accorto della presenza del Carabiniere, anche perche’ costui era posizionato in una zona non illuminata. Anche il teste Maresciallo (OMISSIS) ha infatti riferito che i fari anabbaglianti della vettura di servizio non illuminavano la zona nella quale si trovava la vittima, ragion per cui soltanto all’ultimo momento l’imputato ha potuto vedere la paletta del soggetto passivo. Anche il consulente del pubblico ministero ha stabilito che l’imputato aveva potuto accorgersi, ad una distanza gia’ ridotta, anche in ragione della velocita’ tenuta dal (OMISSIS), della presenza del veicolo dei militari ma non ancora di quella del Carabiniere, rimasto poi vittima dell’investimento, il quale e’ stato avvistato dal (OMISSIS) solamente in un momento successivo. A cio’ si ricollega la dichiarazione resa dall’imputato e riportata dal giudice a quo, secondo cui il (OMISSIS) si accorse della presenza della vittima sul lato sinistro soltanto all’ultimo momento. Pertanto, una volta ritenuto, alla luce di tali risultanze, che l’elemento rappresentativo non si fosse definito nella mente dell’imputato, e’ del tutto contraddittorio ritenere che quest’ultimo si fosse “comunque rappresentato l’investimento” della vittima. Rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello e’ dunque del tutto coerente l’inquadramento giuridico della fattispecie concreta in disamina nei termini del reato di omicidio colposo ma e’ senz’altro contraddittorio ravvisare l’aggravante della colpa con previsione, che va dunque eliminata.
4. Discende dalle considerazioni di cui sopra che, sulla base della ricostruzione in facto enucleabile dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata, non puo’ essere ravvisato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E’ ben vero infatti che la violenza o la minaccia, quali elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 337 c.p., possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purche’ idoneo ad impedire o comunque a turbare l’attivita’ del pubblico ufficiale, ponendo, al tempo stesso, in pericolo la sua incolumita’ fisica (ex plurimis, Cass., Sez. 6, 285-1999, La Delta; Sez. 6, 11-3-1981, Treccani). Di talche’ il predetto delitto e’, ad esempio, ravvisabile nella condotta di un soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziche’ fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della polizia, si dia alla fuga, ad altissima velocita’, effettuando manovre tali da creare una situazione di generale pericolo (Cass., Sez. 6, n. 35448 dell’8 luglio 2002, Rv. 226686). Ma, una volta ritenuto che l’evento si sia realizzato per colpa, contro la volonta’ dell’imputato e a causa di una condotta disattenta e irrispettosa delle norme di cautela che disciplinano la circolazione stradale, e che “questo e solo questo” sia il rimprovero da muovere all’imputato, non puo’ concludersi che egli abbia intenzionalmente usato violenza, per opporsi ai militari. Tanto piu’ che la stessa Corte d’appello evidenzia che e’ tutto da dimostrare che l’imputato abbia avuto il tempo effettivo per frenare, attesa la ristrettezza dei tempi di avvistamento. Ed ancora il giudice a quo pone in rilievo che, se l’imputato avesse viaggiato ad una velocita’ inferiore, probabilmente avrebbe avuto modo di schivare il pedone, riuscendo ad effettuare una manovra di emergenza. Ed infatti la Corte d’appello conclude che l’evento-morte e’ saldamente ancorato ad una condotta colposa nella conduzione dell’autovettura. Collide dunque con tale impostazione l’asserto inerente alla ravvisabilita’ del reato di resistenza a pubblico ufficiale, che presuppone, al contrario, una condotta violenta o intimidatoria cosciente e volontaria nei confronti del pubblico ufficiale (Cass., Sez. 2, 5-3-1980, Protano), che, nella specie, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non e’ riscontrabile.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex articolo 337 c.p., perche’ il fatto non sussiste. La sentenza impugnata va altresi’ annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio, esclusa la circostanza aggravante ex articolo 61 c.p., n. 3, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, per la rideterminazione della pena.
La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneita’ della disamina del primo motivo di ricorso. Va da se’ che il giudice di rinvio, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, dovra’ tener conto della depenalizzazione del reato di cui all’articolo 116 C.d.S..
P.Q.M.
Annulla senza invio la sentenza impugnata limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex articolo 337 c.p., perche’ il fatto non sussiste. Annulla altresi’ la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio, esclusa la circostanza aggravante ex articolo 61 c.p., n. 3, e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, per la rideterminazione della pena.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *