Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 aprile 2018, n. 17403.
Integra il reato previsto dall’articolo 624-bis del Cp la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora, a nulla rilevando che il locale abbia un ingresso autonomo rispetto all’abitazione, ed essendo invece rilevante unicamente la destinazione d’uso del locale ad atti sicuramente non occasionali della vita privata del titolare, e di suo esclusivo utilizzo (come nella specie, essendosi accertato che il garage era di esclusiva pertinenza della persona offesa, che vi teneva conservati tra l’altro gli attrezzi da lavoro a lui sottratti).
Sentenza 18 aprile 2018, n. 17403
Data udienza 20 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CENICCOLA ELISABETTA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Udito il difensore;
nessun difensore e’ presente.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, con atti distinti (sebbene di identico contenuto) e personalmente da loro sottoscritti, avverso la sentenza con la quale, in data 4 aprile 2017, la Corte d’appello di Brescia ha confermato, per quanto d’interesse in questa sede, la condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Brescia in data 17 aprile 2014 in relazione al reato di concorso in furto in abitazione, contestato come commesso in (OMISSIS) e consistito nella sottrazione di alcuni attrezzi dal garage dell’abitazione di (OMISSIS).
Quale unico, comune motivo di lagnanza gli esponenti denunciano vizio di motivazione, sotto il duplice profilo della mancata riqualificazione del reato in quello di furto semplice (con conseguente improcedibilita’ per difetto di querela) per essere il fatto accaduto in luogo non destinato a privata dimora, come un garage non collegato all’abitazione della persona offesa; e della mancata concessione delle attenuanti generiche, cui gli stessi ricorrenti, secondo quanto da loro asserito, avevano diritto in ragione del buon comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto all’asserita insussistenza della nozione di privata dimora con riguardo al garage ove fu commesso il reato, si osserva che tale nozione, benche’ oggi circoscritta dall’intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076), e’ tuttora pacificamente riferibile ai luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale.
1.1. Per cio’ che riguarda in particolare l’estensione della nozione a luoghi non strettamente destinati all’abitazione, la richiamata pronunzia apicale ha precisato che “il testo normativo ricomprende qualsiasi luogo destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso” (…) “L’ampliamento dell’ambito di applicabilita’ della “nuova” fattispecie anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessita’ di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione” (…) “Deve, pero’, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilita’, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto”; e, attraverso un percorso argomentativo che evoca precedenti arresti della stessa giurisprudenza a Sezioni Unite, nonche’ della giurisprudenza costituzionale, il Consesso apicale indica riassuntivamente i requisiti caratterizzanti la nozione di privata dimora nei termini seguenti: “a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attivita’ professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilita’ e non da mera occasionalita’; c) non accessibilita’ del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare”.
1.2. Nella specie, in base a quanto e’ dato evincere, trattavasi di un garage di esclusiva pertinenza della persona offesa (OMISSIS), che vi teneva conservati tra l’altro gli attrezzi da lavoro a lui sottratti (un trapano elettrico, due flessibili, due martelli a percussione); sotto questo profilo, a nulla rileva che il locale avesse un ingresso autonomo rispetto all’abitazione del (OMISSIS), rilevando unicamente la destinazione d’uso del locale ad atti sicuramente non occasionali della vita privata del titolare, e di suo esclusivo utilizzo.
1.3. Percio’, e’ in linea con l’assunto sostenuto dalle Sezioni Unite il richiamo alla giurisprudenza di legittimita’ che in precedenza aveva affermato che integra il reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez. 2, Sentenza n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti e altro, Rv. 253193).
1.4. Ben poco e’ a dirsi, infine, circa l’ulteriore lagnanza degli esponenti, riferita al diniego delle attenuanti generiche: diniego che la Corte di merito ha convenientemente giustificato con i precedenti penali specifici gravanti sugli imputati (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
2. L’inammissibilita’ dei ricorsi priva di rilevanza il decorso del termine di prescrizione.
3. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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