Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 settembre 2017, n. 42004. I molti precedenti penali non possono essere considerati una motivazione implicita sulla quale fondare il rifiuto dell’applicazione dell’articolo 131-bis

[….segue pagina antecedente]

Rileva il Collegio che la Corte territoriale non ha in alcun modo (ne’ esplicitamente ne’ implicitamente) affrontato la questione che pur era stata espressamente posta.
Ebbene, dall’esame del casellario risulta che l’imputato ha vari e gravi precedenti penali (anche per omicidio, rapina, furto e droga), lontani nel tempo, ma – seppure l’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto possa, in linea di massima, essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033) – tuttavia “Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire “implicita” motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’articolo 131-bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalita’ e particolare tenuita’ della condotta, esiguita’ del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena)” (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307: affermazione in linea con l’insegnamento di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, secondo cui “Ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo”).
2. Discende, di necessita’, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla questione dell’applicazione dell’articolo 131-bis c.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *