Inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Ordinanza 8 agosto 2018, n. 38234.

La massima estrapolata:

In sede di appello, l’articolo 599-bis, comma 1, del Cpp, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, dispone che «la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo». Ciò si riflette anche sulla successiva possibilità di proporre ulteriore gravame, nel senso che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla disciplina sul concordato in appello non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.

Ordinanza 8 agosto 2018, n. 38234

Data udienza 5 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale e’ stata applicata ai ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (Testo Unico Stup., articolo 73, comma 1 aggravato dalla recidiva), sono inammissibili.
L’articolo 599-bis c.p.p., comma 1, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Nel caso che occupa gli imputati ed il P.G. hanno concordato in ordine all’accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena, indicando quella da applicarsi in ragione di tale accordo.
Tanto ha determinato la rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di gravame. Con il che non si determina una situazione analoga a quella che si presenta allorquando il giudice applica la pena concordata tra le parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.. In tali casi, come e’ noto, fermo restando che alla stregua dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, non e’ consentito il ricorso per cassazione per vizio della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), il richiamo all’articolo 129 c.p.p. e’ sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e piu’ analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel diverso caso dell’articolo 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi che attengono all’affermazione di responsabilita’ determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.
Per tale ragione gia’ e’ stato formulato il principio secondo il quale e’ inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 c.p.p., comma 4 non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimita’, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 – dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
2. Segue alla declaratoria di inammissibilita’ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della somma di Euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro quattromila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

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