Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 ottobre 2017, n. 49793. Per spazio minimo individuale del detenuto in cella va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto occupante la cella ed idonea al movimento

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b) non ha smentito il principio della «forte presunzione di trattamento inumano o degradante» costituito dallo spazio minimo di 3 mq. a disposizione di ogni detenuto, da superare solo se nel contesto del concreto regime detentivo applicabile ai detenuti costoro beneficino di più ampie libertà di movimento durante la giornata con conseguente possibilità di avere significativo accesso alla luce ed all’aria.
Tenuti presenti tali ordini di concetti, la decisione di rigetto della domanda del ricorrente in riferimento al periodo di detenzione da lui trascorso nella casa circondariale di Roma-Rebibbia, non è conforme a diritto; come del resto specificamente dedotto anche dal Procuratore generale;
In riferimento a tale periodo, invero, l’ordinanza impugnata:
a) non ha detratto lo spazio costituito dall’ingombro del letto dalla superficie destinata al movimento di ciascuno detenuto occupante le diverse celle;
b) ha ritenuto rilevante, in funzione della qualificazione come non inumano del trattamento detentivo, il fatto che il ricorrente avesse trascorso nelle celle solo le ore destinate ai pasti ed al riposo, senza considerare che l’esame congiunto e analitico delle complessive condizioni detentive e della durata di tale restrizione dello spazio minimo può determinare il superamento della forte presunzione sopra indicata.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma affinché proceda ad un nuovo esame della domanda del ricorrente conformandosi ai seguenti principi di diritto:
“per spazio minimo individuale del detenuto in cella va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto occupante la cella ed idonea al movimento: con conseguente necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto”;
“nel caso di sussistenza della forte presunzione di trattamento degradante del detenuto, costituito dall’essere stato costui ristretto in stanza di detenzione in cui lo spazio per il suo movimento sia stato inferiore ai 3 mq., per il superamento di tale presunzione occorre considerare, unitariamente, la brevità della permanenza in cella in tale condizione, l’esistenza di sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella, l’esistenza di adeguata offerta di attività da svolgersi fuori della cella, le buone condizioni complessive dell’istituto di detenzione, l’assenza di altri aspetti negativi del trattamento penitenziario quanto a condizioni igieniche e servizi forniti”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

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