L’art. 5 del d.p.r. 313/2002 non contempla la eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza di patteggiamento anche se dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, co. II, c.p.p..

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 aprile 2018, n. 14798.

L’art. 5 del d.p.r. 313/2002 non contempla la eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza di patteggiamento anche se dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, co. II, c.p.p.

Sentenza 3 aprile 2018, n. 14798
Data udienza 14 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. BONITO F. M. S – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/09/2017 del TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. M. Francesca Loy, che ha domandato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con provvedimento del 5 ottobre 2017, rigettava l’istanza proposta da (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 40, per la cancellazione della menzione e della visibilita’ dai registri della Pubblica Amministrazione della sentenza n. 45/1995, pronunciata a suo carico il 24 maggio 1995, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., dal Tribunale di Larino per reato da considerarsi estinto ai sensi dell’articolo 445 c.p.p.. Con la medesima istanza il (OMISSIS) chiedeva, altresi’, l’annullamento della segnalazione dal casellario giudiziale con effetto retroattivo, e cioe’ a valere dal 4.7.2000.
A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5 non contempla l’ipotesi innanzi dedotta tra quelle per le quali il giudice puo’ disporre l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale e che, comunque, con riferimento alla sentenza oggetto della domanda non risultava disposta la declaratoria di estinzione del reato per la mancata commissione di reati nel quinquennio successivo alla definitivita’, provvedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale ex articolo 665 c.p.p..
Opinava altresi’ il giudice dell’esecuzione che l’istante perseguiva, con l’istanza rigettata, la eliminazione degli effetti determinatisi in conseguenza del rilascio della certificazione del casellario giudiziale nel contesto di procedura concorsuale dalla quale, per essa, l’interessato sarebbe stato escluso, situazione, questa, tutelabile davanti al giudice civile, presso il quale, peraltro, risultava pendente il relativo giudizio, di guisa che non poteva provvedersi “ora per allora” all’annullamento di una attivita’ di carattere materiale quale quella di rilasciare certificazione del casellario con gli esiti delle iscrizioni a carico dell’istante.
2. Avverso il provvedimento detto ricorre per cassazione il (OMISSIS), assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia l’illegittimita’ sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli articoli 665 e 666 e segg. c.p.p. e vizio della motivazione sul punto, in particolare argomentando: il giudice dell’esecuzione ha adottato un provvedimento di non liquet rispetto alla istanza di cancellazione della menzione e della visibilita’ dai registri della pubblica amministrazione della sentenza con la quale il Tribunale di Larino aveva applicato a carico dell’interessato, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti; tanto si appalesa del tutto illegittimo; l’articolo 666 c.p.p. stabilisce il principio che il giudice dell’esecuzione procede a richiesta dell’interessato e del suo difensore e, nella specie, l’interessato, a mezzo del suo difensore, aveva domandato la predetta cancellazione previa declaratoria di estinzione del reato con effetto ex tunc (dal 4.7.2000).
2.2 Col secondo motivo di impugnazione la difesa ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 40 e vizio della motivazione al riguardo sul rilievo, per quanto di interesse, che illegittimamente sarebbe stata negata la competenza del giudice dell’esecuzione adito a provvedere sulle questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
3. Con motivata e tempestiva requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
A cura del ricorrente e’ stata, infine, depositata memoria difensiva con la quale il (OMISSIS), dopo aver premesso di essere stato reintegrato dal giudice civile nel posto di lavoro dal quale era stato estromesso a cagione dei contenuti del certificato del casellario per cui e’ causa, osservava che frettolosamente aveva il G.E. qualificato la sua istanza, da intendersi non gia’ come richiesta di cancellazione di sentenza di patteggiamento, non prevista dal Decreto Legislativo n. 313 del 2002, articolo 5, bensi’ come richiesta di estinzione del reato commesso nel lontano 1995, ricorrendone tutti i requisiti di legge.
4. Il ricorso e’ infondato.
Appare utile, in primi luogo, ribadire, con Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, Rv. 269550, che, in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati e’ attribuita dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 40 al Tribunale, in composizione monocratica, del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale e’ nata la persona cui e’ riferita l’iscrizione o il certificato e che tale competenza ha natura funzionale ed inderogabile.
Tanto premesso non puo’ non rilevarsi che correttamente, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente in sede di memoria difensiva, il giudice adito ha rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5 non contempla la eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. anche se dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, tenuto conto che essa istanza riguardava, nello specifico, l’iscrizione del provvedimento, disciplinata appunto dal menzionato articolo 5, nel certificato generale del casellario e non gia’ le mere risultanze del certificato penale a richiesta di privati.
Ne’ puo’ condividersi la tesi difensiva affidata alla memoria aggiunta la’ dove assume che l’istanza rigettata dal giudice territoriale fosse da intendere come istanza per far dichiarare estinto il reato, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, sia perche’ diverso il tenore della richiesta delibata in prime cure, sia perche’ l’estinzione del reato andava richiesta al giudice dell’esecuzione e non gia’ al tribunale individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 40.
5. Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso deve essere rigettato ed ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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