Il codice dei contratti pubblici, con l’introduzione del cd. rito super accelerato nell’art. 120 cod. proc. amm., ha sostanzialmente inteso rispondere a tre problemi che più di frequente si riproponevano nelle controversie sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 12 aprile 2018, n. 2210.

Il codice dei contratti pubblici, con l’introduzione del cd. rito super accelerato nell’art. 120 cod. proc. amm., ha sostanzialmente inteso rispondere a tre problemi che più di frequente si riproponevano nelle controversie sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: “1) determinare in modo definitivo e non più contestabile l’ambito dei partecipanti ad una gara; 2) evitare conseguentemente che con l’impugnazione dell’aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase appunto di ammissione (con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell’ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che di proporzionalità del procedimento di gara); 3) neutralizzare per quanto possibile anche l’effetto “perverso” del ricorso incidentale (anche in ragione della giurisprudenza comunitaria e del difficile dia con la Corte di Giustizia in relazione a tale istituto).

Sentenza 12 aprile 2018, n. 2210
Data udienza 22 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7689 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mu. Su. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Gi. Ro. e Ca. St., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Mi. Pe. in Roma, via (…);
contro
Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato An. Ch., domiciliato attraverso l’indirizzo pec (omissis) (e fisicamente nel suo studio in Palazzo Sa. Ge., piazza (…));
nei confronti
S.L. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. S.L. S.r.l. / LA. S.p.a. rappresentata e difesa dagli Avvocati Or. Ca. e Vi. Am., con domicilio eletto presso lo studio Da. Fe. in Roma, piazza (…);
Consip S.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sede di Potenza, Sezione I, n. 624/2017, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di ristorazione presso l’IRCCS CROB di (omissis);
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e della S.L. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Mi. Pe. su delega dell’Avvocato Gi. Ro., An. Ch. e Or. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso, notificato il 23 ottobre 2017, Mu. Su. Soc. Cooperativa Sociale (d’ora in poi Mu.) ha proposto appello per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata pubblicata l’11 ottobre 2017, n. 624, che ha respinto il ricorso R.G. n. 431/2017, teso all’annullamento della Determinazione n. 456 del 21 luglio 2017, con la quale il Direttore Generale dell’Istituto appellato ha aggiudicato il servizio di ristorazione presso le sedi dell’IRCCS – CROB di (omissis) alla società SL. S.r.l., di tutti i verbali e gli atti di gara, tranne che dell’atto di ammissione alla gara dell’aggiudicataria; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato a seguito dell’aggiudicazione impugnata, in violazione al termine dilatorio di stand – still previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. amm..
La sentenza di primo grado ha rigettato l’unico motivo del ricorso originario con il quale, in sintesi, si contestava la valutazione assegnata dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica di SL. S.r.l., con riferimento al parametro di valutazione n°4 della legge di gara, che recita: “tempo intercorrente tra pasto pronto e quello in cui può iniziare la distribuzione all’utente finale, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche di igiene, salubrità, organolettiche e nutrizionali degli alimenti distribuiti”.
Il Tribunale di prime cure ha ritenuto che per “pasto pronto”, locuzione del suesposto criterio di valutazione, si dovesse intendere il momento in cui le vivande sono state già confezionate dall’appaltatore e, quindi, sono pronte per essere trasportate alla sede dell’Istituto, per essere somministrate. D’altronde, ha osservato il primo giudice, il criterio di valutazione n°4 è stato inteso ed applicato in questo senso anche dalla Commissione Giudicatrice e dall’aggiudicataria, come dimostrano i verbali di gara e l’offerta tecnica di SL. S.r.l.. Sulla base di queste considerazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto attendibile la dichiarazione di 5 minuti dell’aggiudicataria in riferimento al criterio n°4 e, per l’effetto, ha respinto la tesi dell’originaria ricorrente, secondo cui, invece, si tratterebbe di un’offerta irrealizzabile non verificata dalla Commissione giudicatrice.
Mu. affida il suo appello a due motivi:
I) error in procedendo in relazione alla mancata osservanza ai fini della decisione del precetto normativo ex art. 64 comma 2 in relazione al primo motivo di ricorso e precisamente al parametro 4 della valutazione dell’offerta tecnica;
I) error in iudicando per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta in ordine alla censure sollevate in ricorso; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa verifica in merito all’offerta tecnica della ditta aggiudicataria del servizio in riferimento al parametro n° 4 di valutazione dell’offerta tecnica, erronea assegnazione dei punteggi, violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza dell’agire della p.a., violazione del principio generale di par condicio dei partecipanti.
Con decreto presidenziale del 2 novembre 2017, n. 4751, in accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da Mu., veniva sospesa l’esecutorietà della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che veniva fissata alla Camera di Consiglio del 16 novembre 2017.
In vista dell’udienza camerale, la Stazione appaltante e l’aggiudicataria si costituivano in giudizio, entrambe chiedendo il rigetto dell’appello; mentre l’appellante concludeva per l’accoglimento dell’istanza cautelare e, all’esito del giudizio, del ricorso.
Intanto, Mu. chiedeva di accedere agli atti della gara e, in attesa della camera di consiglio, l’appellante veniva anche a conoscenza che SL. S.r.l. era stata esclusa dalla procedura di affidamento dei servizi di ristorazione delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, in data 27 settembre 2017, per gravi irregolarità fiscali.
Queste circostanze venivano rappresentate all’udienza del 16 novembre 2017 dall’appellante, il quale anticipava che avrebbe proposto dei motivi aggiunti al ricorso in appello, dunque, il Collegio rinviava la discussione all’udienza del 18 gennaio 2018.
A seguito dell’accesso agli atti della gara, Mu. proponeva l’atto di motivi aggiunti del 13 dicembre 2017, con cui contestava che l’aggiudicataria avesse falsamente dichiarato di possedere i requisiti di regolarità fiscale per partecipare alla gara e che, malgrado ciò, non fosse stata esclusa dalla Stazione appaltante.
Nei motivi aggiunti, in breve, l’appellante osserva che, al momento di presentare la domanda di partecipazione alla gara – in data 6 aprile 2017 – SL. S.r.l. era già venuta a conoscenza della cartella di pagamento n. 67117013883338009 emessa nei suoi confronti dall’Agenzia dell’Entrate e non più impugnabile per decorso del termine utile; ciononostante, essa aveva omesso di dichiarare tale circostanza. La violazione commessa da SL., dunque, dovrebbe considerarsi definitivamente accertata e non più sanabile. A tal fine, tuttavia, non si potrebbe ritenere idonea neppure l’istanza di definizione agevolata della cartella di pagamento del 20 aprile 2017 considerato che, semmai, la stessa avrebbe dovuto essere avanzata – ai fini che rilevano nel presente giudizio – entro la scadenza del termine per chiedere la partecipazione alla gara.
Sulla base di queste circostanze, Mu. chiede l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, previo accoglimento di un’istanza istruttoria, sulla base del seguente motivo: “Violazione di legge e segnatamente dell’art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016. Falsa dichiarazione in autocertificazione resa in riferimento al possesso del requisito ex art. 80 comma 5 lett. f)bis D.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 dell’01/12/2016”.
In vista dell’udienza camerale del 18 gennaio 2018, l’Amministrazione resistente e il R.T.I. controinteressato hanno depositato memorie per il rigetto dell’appello e l’appellante ha depositato documentazione a conforto della tesi prospettata.
Con ulteriore memoria per l’udienza di discussione la Mu., ribadendo le proprie difese, conferma nuovamente la censura relativa ai tempi di percorrenza e – con riferimento ai motivi aggiunti – precisa che la conoscenza della carenza di requisiti ai fini dell’ammissione della controinteressata sarebbe avvenuta solo a seguito del provvedimento di esclusione della stessa in data 27 settembre 2017.
Alla Camera di Consiglio del 18 gennaio 2018, la domanda cautelare veniva discussa e con l’Ordinanza cautelare n. 241 del giorno successivo, il Collegio la respingeva.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – Viene all’attenzione della Sezione, per l’esame nel merito, il ricorso in appello proposto da Mu. per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, n. 624/2017, nonché i motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti dalla stessa appellante.
II – Quanto all’appello, i due motivi in cui esso si articola possono essere trattati congiuntamente, visto che le censure ripropongono, nella sostanza, gli stessi argomenti e comunque sono state sviluppate dall’appellante l’una in conseguenza dell’altra.
In sintesi, Mu. lamenta che il giudice di primo grado sarebbe incorso in un grave errore processuale per avere risolto la controversia al suo esame in violazione del principio della non contestazione, previsto dall’art. 64, 2°comma cod. proc. amm.. Più in particolare, l’appellante sostiene che né la parte resistente né quella controinteressata, in primo grado, avrebbero contestato i fatti alla base del ricorso originario e cioè che l’offerta del R.T.I. aggiudicatario non fosse rispondente al criterio di valutazione n°4, considerato che un tempo pari a 5 minuti sarebbe stato appena sufficiente a coprire la distanza dal centro di cottura di SL. S.r.l. alla sede dell’Istituto in cui le pietanze devono essere somministrate e, quindi, non includerebbe anche il tempo necessario alle fasi di carico e scarico dei pasti che invece era richiesto dal criterio di valutazione. Di conseguenza, il Tribunale di prime cure, essendo i fatti di causa pacifici, avrebbe dovuto – diversamente da quanto accaduto – porre alla base della sua decisione la tesi sostenuta da Mu. nel ricorso originario e cioè che l’offerta dell’aggiudicataria era inattendibile. Anzi, il giudice di prime cure avrebbe rivalutato i fatti al di là della discrezionalità non consentita, introducendo argomentazioni del tutto nuove e mai sostenute dalle controparti. Prova ne sarebbe, secondo Mu., il fatto che il Tribunale avrebbe interpretato il criterio n°4 diversamente da come era stato inteso dalla Stazione appaltante in sede di gara, addirittura, autonomamente stravolgendo l’offerta dell’aggiudicataria, attribuendole una tempistica di 4 minuti, mai dichiarata dal R.T.I. SL. LA. S.p.a., neppure nelle difese del giudizio di primo grado.
III- Osserva il Collegio che l’appello è infondato.
Innanzitutto, va rilevato che la tesi di Mu. secondo cui l’offerta tecnica di SL. sarebbe riferita al tempo strettamente necessario alla percorrenza del tragitto tra il centro di cottura e l’IRCSS – CROB (escluse le fasi accessorie di carico e scarico), non trova puntuale conferma dalla Relazione tecnica dell’aggiudicataria ove, in realtà, si legge che “La consegna dei pasti dal Centro di cottura alla Sede di somministrazione (locali messi a disposizione) avverrà entro un intervallo di tempo di 5 minuti circa”(pagina 22); e ancora che, “Il tempo intercorrente tra il momento in cui il pasto è pronto e quello in cui può iniziare la distribuzione all’utente non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche organolettiche e sulla giusta consistenza degli alimenti e non sarà superiore ai 5 minuti” (pagina 23). Da ciò, emerge con chiarezza che l’aggiudicataria non ha inteso riferire la sua offerta soltanto al tempo necessario a percorrere il tragitto dal centro di cottura alla sede dell’IRCSS – CROB.
Tanto meno, risponde al vero l’affermazione dell’appellante secondo la quale né la Stazione appaltante né il R.T.I. SL./LA. S.p.a. avrebbero contestato i fatti a sostegno del ricorso originario giacché, come si evince dalle loro difese in giudizio, entrambe hanno eccepito l’infondatezza del ricorso di Mu.. In particolare, l’aggiudicataria ha confermato la propria offerta come formulata nella Relazione tecnica ed ha rilevato che, ai fini della valutazione delle offerte sul criterio n°4, la Commissione giudicatrice ha testato il tempo dichiarato dalle concorrenti in funzione della distanza kilometrica tra il centro di cottura dichiarato da ognuna di esse e la sede dell’IRCSS-CROB. All’esito dell’esame delle offerte, ha osservato l’aggiudicataria, la Commissione giudicatrice ha voluto premiare, seppur di poco (0,10 punti), quella di SL. S.r.l. per la maggiore vicinanza del suo centro di cottura all’Istituto (2 km contro i 3,2 km di Mu.).
Deve ritenersi che Mu. nel contestare la veridicità dell’offerta di parte controinteressata, quanto al punto corrispondente al criterio n. 4 di valutazione, avrebbe dovuto fornire elementi di prova idonei a confortare la propria affermazione, secondo la quale l’offerta dell’aggiudicataria non aveva considerato realmente i tempi necessari alle fasi di carico e scarico degli alimenti; la censura dell’appellante, invece, risulta, invece, non supportata da alcun elemento concreto, limitandosi ad una mera deduzione astratta.
Per quanto sin qui evidenziato risulta non condivisibile il rilievo mosso dall’appellante alla sentenza di primo grado per non aver posto a fondamento della decisione la prospettazione dei fatti svolta dall’originaria ricorrente in ordine ai tempi di fornitura dei pasti dalla cottura all’utenza ed ai tempi di percorrenza dal punto di cottura in assenza di elementi concreti idonei a smentire i dati risultanti dagli atti della gara e valutati dall’Amministrazione.
Ne discende, alòresì, che la sentenza appellata non contiene valutazioni nuove del giudice che non avrebbero fondamento negli atti di causa, come differentemente dedotto dall’appellante, bensì ritiene correttamente non smentito quanto risultante dall’offerta presentata dalla controinteressata in primo grado e ritenuto idoneo e congruo dall’amministrazione.
Non merita apprezzamento, inoltre, neanche il rilievo secondo cui la sentenza gravata avrebbe travisato i fatti del giudizio e, addirittura, stravolto l’offerta della aggiudicataria; invero, il giudice di prime cure ha condotto una semplice verifica con la quale è stata valutata l’attendibilità del tempo dichiarato dall’aggiudicataria – 5 minuti – in relazione al parametro n°4 (4 min. per il tragitto di 2 km + 1 min. per le operazioni ulteriori).
IV – In disparte, va poi soggiunto che la serietà dell’offerta dell’aggiudicataria è confermata anche dall’applicazione di una proporzione matematica con cui si mette a confronto il tempo dichiarato da SL. S.r.l., 5 minuti per 2 km di distanza, con quello proposto da Mu., 8 minuti per 3,2 km di distanza. E sotto questo profilo, non risultano apprezzabili le relative censure svolte dall’appellante a quanto contenuto nella sentenza di prime cure.
V – Venendo all’esame dei motivi aggiunti, come si è anticipato, l’appellante lamenta in sostanza l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, e di conseguenza anche della stessa aggiudicazione, per la ragione che, alla scadenza dei termini per partecipare alla gara, la posizione fiscale di SL. S.r.l. sarebbe stata irregolare dacché essa avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016.
VI – In ordine a quest’ulteriore censura, tuttavia, va preliminarmente scrutinata l’eccezione di tardività sollevata dalle altre parti del giudizio, sul dato che il provvedimento di ammissione delle concorrenti è stato pubblicato sul sito della Stazione appaltante il 10 aprile 2017 e, pertanto, ogni relativa contestazione avrebbe dovuto essere mossa entro i successivi trenta giorni, secondo il rito disciplinato dall’art. 120 comma 2 bis e 6 bis cod. proc. amm., non essendo oramai più possibile alcuna censura tramite i motivi aggiunti all’appello.
VII – Sul punto, va ricordato che il codice dei contratti pubblici, con l’introduzione del cd. rito super accelerato nell’art. 120 cod. proc. amm., ha sostanzialmente inteso rispondere a tre problemi che più di frequente si riproponevano nelle controversie sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: “1) determinare in modo definitivo e non più contestabile l’ambito dei partecipanti ad una gara; 2) evitare conseguentemente che con l’impugnazione dell’aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase appunto di ammissione (con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell’ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che di proporzionalità del procedimento di gara); 3) neutralizzare per quanto possibile anche l’effetto “perverso” del ricorso incidentale (anche in ragione della giurisprudenza comunitaria e del difficile dia con la Corte di Giustizia in relazione a tale istituto)” (Cons. Stato. comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782).
A questi fini, l’art. 120 comma 2 bis ha introdotto un vero e proprio onere di immediata impugnazione dell’ammissione altrui che l’operatore economico deve assolvere nel termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma, a pena di decadenza. Il testo della norma, invero, recita che “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici” aggiungendo che “L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.
VIII – Orbene, in applicazione di queste coordinate al caso di specie, l’eccezione sopra esposta deve essere accolta. Dalle risultanze del giudizio, si evince che il provvedimento di ammissione delle concorrenti è stato pubblicato sul sito della Stazione appaltante il giorno 10 aprile 2017, ma Mu. ha contestato l’ammissione dell’aggiudicataria soltanto con i motivi aggiunti all’appello del 13 dicembre 2017.
Orbene, se si consentisse all’appellante di impugnare, in questa sede, l’ammissione dell’aggiudicataria, lo si autorizzerebbe ad eludere lo schema del rito cd. super accelerato e, in definitiva, lo stesso impianto processuale voluto dal Legislatore della riforma per le controversie sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Tale risultato non può, dunque, essere condiviso.
Né peraltro, soccorre l’argomento utilizzato dalla parte, ovvero la conoscenza dell’esclusione della R.T.I. La. S.p.a. – SL. s.r.l. ad opera della SO.RE.SA. Regione Campania con d.d.g. n. 193 del 27 settembre 2017 per irregolarità contributiva, poiché, tra l’altro, tale determina è stata annullata dal T.A.R. Campania n. 5772 del 2017 come dalla stessa parte appellante affermato nei motivi aggiunti.
IX – D’altro canto, il Collegio è ben consapevole delle criticità riscontrate da più parti nell’applicazione di detto rito, e da ultimo portate all’attenzione anche della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal T.A.R. Piemonte, con l’ordinanza del 17 gennaio 2018, n. 88. Sennonché, nel presente giudizio, ogni questione di compatibilità comunitaria o costituzionale del rito di cui all’art. 120 commi 2 bis e 6 bis è irrilevante, dal momento che i motivi aggiunti sono infondati anche nel merito.
X – Infatti, i motivi aggiunti all’appello ripropongono una questione già risolta da tempo dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 giugno 2013, n. 15, cioè se, ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell’offerta, sia stata avanzata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario oppure occorra che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole. In quell’occasione, l’Adunanza plenaria, chiamata ad esprimersi dalla VI sezione del Consiglio di Stato, dopo aver passato in rassegna e discusso le diverse tesi in campo, confermò l’indirizzo tradizionale, fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia CE, 9 febbraio 2007, n. 224/08), secondo cui “non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione”. Quest’orientamento, successivamente, sarebbe stato recepito dal vigente art. 80, 4°comma del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede che l’esclusione dalla gara per le irregolarità contributive non si applica se l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Evidentemente, detta norma circoscrive la sanzione espulsiva soltanto alle violazioni gravi e definitivamente accertate, come descritte dalla norma, e in tal modo tende a tutelare, nei limiti del principio di certezza delle regole e dei tempi della procedura di gara, il favor partecipationis. Essa, infatti, assicura la partecipazione alla gara anche per quegli operatori economici che hanno un debito tributario pregresso ma che, avendone fatto richiesta, siano stati ammessi alle procedure di conciliazione, come quella di rateizzazione, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e che, pertanto, si possono considerare di nuovo affidabili.
XI – Orbene, nella gara oggetto del presente giudizio, a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, SL. S.r.l., al momento di presentare la domanda di partecipazione, in data 6 aprile 2017, era in possesso anche dei requisiti di regolarità fiscale richiesti dall’art. 80, 4° comma d.lgs. 50/2016.
Infatti, come dimostrato dalle memorie difensive, l’aggiudicataria è venuta a conoscenza della cartella di pagamento a suo carico soltanto il 24 febbraio 2017 con l’avviso di riscossione delle somme da parte di Equitalia, sebbene l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate fosse stato notificato il 15 dicembre 2017. Lo stesso 24 febbraio 2017, SL. S.r.l. ha domandato all’agenzia di riscossione l’accesso al beneficio della rateizzazione del debito che le è stato concesso il successivo 28 febbraio 2017, quindi, prima che lo stesso presentasse la propria domanda di partecipazione alla procedura di affidamento indetta dall’IRCSS – CROB, in data 6 aprile 2017.
XII – Alla luce di ciò, per quanto detto sopra, la posizione fiscale dell’aggiudicataria doveva considerarsi regolare al momento della sua dichiarazione ex art. 80, in quanto il suo impegno di estinguere il suo debito tributario era stato già formalizzato in un atto dell’Amministrazione finanziaria e non si verteva in ipotesi di grave violazione,
XV – In definitiva, per quanto precede, l’appello e i motivi aggiunti devono essere respinti.
In ragione del principio della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del secondo grado che sono determinate in euro 2000,00 (duemila/00) complessivi, da dividersi in parti eguali tra le resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e per l’effetto, conferma la sentenza n. 624 del 2017.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado che sono determinate in euro 2000,00 (duemila/00) complessivi, da dividersi in parti eguali tra le resistenti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

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