Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 48927. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell’agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l’ente pubblico.

Sentenza 25 ottobre 2017, n. 48927
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. BONITO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 10/10/2016 del TRIBUNALE di UDINE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;

Letta la richiesta del P.G. Dott. TOCCI Stefano di rigetto del ricorso previa rettifica della motivazione in ordine al calcolo della pena sostituita residua.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di (OMISSIS) la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ applicata con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e ripristinava la pena sostituita nella misura di mesi sei e giorni 17 di arresto, tenendo conto del lavoro prestato fino alla sua interruzione.

Dalle informazioni ricevute dalla Polizia Locale era emerso che (OMISSIS) aveva interrotto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ in data 5/12/2015, quando era stato coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale egli aveva avuto problemi di salute e la patente gli era stata ritirata; il Giudice riteneva che l’evento, che aveva reso impossibile la prosecuzione della pena sostitutiva, non derivasse da caso fortuito o forza maggiore ma fosse conseguenza di comportamento colposo, come dimostrava la revoca della patente.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione.

Il difensore aveva chiesto che il lavoro di pubblica utilita’ proseguisse con mansioni piu’ leggere, tenuto conto dei problemi di salute dell’interessato; il Giudice avrebbe dovuto ritenere dovuta a forza maggiore l’interruzione della sanzione sostitutiva come e considerare che (OMISSIS) avrebbe potuto proseguire nel lavoro nonostante il ritiro della patente, utilizzando i mezzi pubblici.

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