Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 24 novembre 2017, n. 53426. La detenzione domiciliare “speciale” di cui possono beneficiare le condannate madri di prole di età inferiore a dieci anni

La detenzione domiciliare “speciale” di cui possono beneficiare le condannate madri di prole di età inferiore a dieci anni (art. 47-quinquies, dell’ordinamento penitenziario) ha il fine preminente di tutelare il rapporto genitore-figli e lo sviluppo psicofisico del minore; tale finalità deve essere tuttavia bilanciata con altri contro-interessi, sicché la misura può legittimamente non essere concessa qualora la madre abbia manifestato un certo grado di pericolosità sociale e non risulti in grado di accudire efficacemente il minore stesso

Sentenza 24 novembre 2017, n. 53426
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO CAIRO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/11/2016 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di (OMISSIS) finalizzata ad ottenere la detenzione domiciliare cd. speciale ex L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-quinquies. Annotava l’adito Tribunale che, nonostante le prospettate esigenze legate alla prole di eta’ minore della (OMISSIS), facessero nella specie difetto le condizioni strutturali di applicabilita’ del beneficio, giacche’, nei confronti della condannata, era elevato, da un lato, il rischio di recidiva e, dall’altro, non ricorrevano le condizioni che potessero permettere all’istante di accudire i figli minori, in ragione delle sue condizioni psichiche.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta la illegittimita’ del provvedimento impugnato.
2.1. Si sarebbe dovuta, invero, concedere la misura invocata, afferma, avendo il legislatore posto nell’istituto il centro della tutela nell’interesse preminente del minore, che era prevalente su ogni altro aspetto e anche su quelli di difesa sociale. Il Tribunale territoriale non aveva, pertanto, correttamente valutato i presupposti di applicazione della misura ed era giunto attraverso un ragionamento erroneo all’impugnato rigetto.
2.2. Ancora, deduce la ricorrente, le stesse informazioni degli organi di polizia escludevano una attuale e concreta pericolosita’ sociale della detenuta e lo stesso tribunale dalla relazione di sintesi aveva acquisito informazioni che davano conto dello stato di angoscia vissuto dalla donna per la sua condizione detentiva e per la necessita’ di stare lontana dalle figlie, di cui una risultava affetta anche da gravi patologie.
OSSERVA IN DIRITTO

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