La contravvenzione prevista dall’articolo 650 c.p., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 aprile 2018, n. 16555.

La contravvenzione prevista dall’articolo 650 c.p., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all’articolo 677 c.p., comma 3, quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 677 c.p., comma 1, atteso che la clausola di sussidiarieta’ contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.

Sentenza 13 aprile 2018, n. 16555
Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTALUCIA GIUSEPPE;

lette le conclusioni del P.G. Dott. CORASANITI G., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non luogo a procedere, per intervenuta oblazione, nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 650 c.p., per non aver ottemperato all’ordinanza contingibile e urgente per l’incolumita’ pubblica, emessa dal Sindaco del Comune di Strozza, il quale, per ragioni di sicurezza pubblica, ordinava l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere la situazione di pericolo del compendio immobile pericolante, di cui l’imputato e’ comproprietario.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto vizio di violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. Il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi della disposizione di cui all’articolo 677 c.p., comma 3, e quindi l’oblazione avrebbe comportato il pagamento di una somma di denaro maggiore, oltre che un vaglio piu’ pregnante dei requisiti richiesti di cui all’articolo 162-bis c.p. con particolare riferimento alla permanenza di conseguenze pericolose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ dell’unico motivo proposto.

Il fatto dell’inottemperanza all’ordinanza sindacale di esecuzione dei lavori su un immobile pericolante integra il reato di cui all’articolo 677 c.p., comma 3, se ricorre un concreto pericolo per le persone, altrimenti e’ correttamente qualificato dalla previsione residuale di cui all’articolo 650 c.p.. In tal senso si e’ gia’ espressa questa Corte, affermando che “la contravvenzione prevista dall’articolo 650 c.p., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all’articolo 677 c.p., comma 3, quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 677 c.p., comma 1, atteso che la clausola di sussidiarieta’ contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale” – Sez. 1, 25 novembre 2014, n. 51186, Penitente, C.E.D. Cass., n. 261267 -. In precedenza il principio di diritto e’ stato fissato, con altrettanta chiarezza da Sez. 1, 17 gennaio 2008, n. 6596, Corona e altri, C.E.D. Cass., n. 239127, secondo cui “ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 677 c.p., comma 3, occorre che il proprietario, o chi per lui obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumita’ – che sussiste anche in relazione all’occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l’edificio – a nulla rilevando ne’ l’ignoranza dello stato di pericolo in cui quest’ultimo versa, ne’ una preventiva diffida a provvedere da parte della pubblica autorita’”.

In forza di queste premesse il motivo proposto appare generico, perche’ nulla dice sull’elemento discretivo tra le due fattispecie e quindi sulla ricorrenza, nella specifica vicenda, di quel pericolo concreto ed attuale per le persone che impone una diversa e piu’ grave qualificazione del fatto. Dalla lettura dell’imputazione, del resto, non emerge il dato di fatto rilevante nella prospettiva di ricorso, dal momento che si fa riferimento ad un’ordinanza emessa per ragioni di sicurezza pubblica, definita contingibile e urgente per l’incolumita’ pubblica. Si tratta di formule che definiscono solo in astratto il provvedimento rimasto inosservato, ma che nulla dicono di specifico sulla natura del pericolo determinatosi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

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