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Tale norma, per il suo carattere processuale, e in assenza di una disciplina di diritto transitorio, avrebbe dovuto trovare applicazione nel giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello di Catanzaro, conclusosi in un momento successivo alla sua entrata in vigore. Sotto tale profilo mette conto di evidenziare come l’ampiezza dei suoi margini di applicazione, resa palese dalla previsione della necessita’ della convocazione “nei procedimenti civili in materia di responsabilita’ genitoriale, di affidamento e di adottabilita’ relativi al minore affidato”, impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado, nel corso del quale gli apporti della famiglia affidataria o collocataria, nell’ottica di una completa valutazione dell’interesse del minore, non possono essere sottovalutati. Pur non assumendo gli affidatari la qualita’ di parte, la loro convocazione, cui si associa, in una sorta di ibridazione processuale, la facolta’ di presentare memorie, costituisce il punto di approdo di un lungo percorso (gia’ Cass. 13 aprile 1987, n. 3679, pur in assenza di un obbligo di convocazione, affermava la necessita’ di prendere in considerazione, nell’interesse del minore, la situazione presso gli affidatari), conclusosi con il riconoscimento dell’importanza del ruolo assunto dagli affidatari nell’ambito dello sviluppo psico-fisico del minore, con la creazione di punti di riferimento di natura affettiva e relazionale. Sotto tale profilo appare evidente come, in un periodo della vita del minore in cui assume un fondamentale rilievo la formazione della sua personalita’, sulla base anche di una conoscenza approfondita della sua indole, delle sue esigenze, anche di natura affettiva, il ruolo degli affidatari assume un valore significativo, che si traduce, sul piano processuale, nella previsione normativa sopra indicata, al fine evidente di consentire una valutazione complessiva in merito all’interesse del minore, anche nella prospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hanno assunto un rilievo importante in un momento delicato nell’ambito sviluppo psico-fisico del minore stesso.
7. La previsione di nullita’, alla quale non si sottrae, per la totale inosservanza della prescrizione introdotta dalla richiamata novella introdotta con la L. n. 173 del 2015, articolo 2, la decisione impugnata, e’ preordinata alla tutela delle fondamentali esigenze sopra indicate.
8. L’accoglimento dei suddetti motivi, rimanendo assorbite le ulteriori censure, comporta la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, provvedera’ in merito all’attuazione della citata L. n. 173 del 2015, nonche’ al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dell’incidentale, assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi.

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