A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui all’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 ed all’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens”, costituito dall’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica retroattivamente, in virtù del disposto contenuto nell’art. 2, comma 90, della stessa legge n. 244 del 2007, per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso
Sentenza 20 novembre 2017, n. 27499
Data udienza 25 gennaio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12784/2012 R.G. proposto da:
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS); con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’Avvocatura capitolina;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS); con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4943, depositata in data 21 novembre 2011;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 dal presidente dott. Pietro Campanile;
sentito per l’ente ricorrente l’avv. (OMISSIS), munito di delega; sentito per il controricorrente l’avv. (OMISSIS);
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. De Augustinis Umberto, il quale ha concluso per l’inammissibilita’, o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha accolto l’opposizione avanzata dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del Comune di Roma, ora Roma Capitale, avverso la stima effettuata dalla Commissione Provinciale in relazione ai beni oggetto di espropriazione, nell’ambito della realizzazione del c.d. Sistema Direzionale Orientale, ed ha quindi determinato l’indennita’ di espropriazione in Euro 719.982.
2. In particolare, la corte capitolina ha aderito solo in parte alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’ausiliario all’esito di un supplemento peritale, ed ha sottoposto a revisione critica, ritenendoli inadeguate per difetto, le valutazioni inerenti ai costi di costruzione; ha poi tenuto conto della cubatura gia’ realizzata nel comprensorio, ed ha infine confermato il valore attribuito alle costruzioni, pari ad Euro 423.507,00.
3. Per la cassazione di tale decisione Roma Capitale propone ricorso, affidato a due motivi, cui gli intimati resistono con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve in primo luogo esaminarsi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, prospettata dai controricorrenti, e fondata sulla circostanza della notifica, da parte dell’ente espropriante, di due distinti ricorsi.
Al primo di essi, notificato il 16 maggio 2012, non avrebbe fatto seguito l’iscrizione a ruolo; il secondo ricorso, notificato due giorni dopo, sarebbe inammissibile per essersi consumato – con la suddetta notificazione – il diritto di impugnazione.
2. L’eccezione deve essere disattesa, venendo in considerazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, e’ ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purche’ la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilita’ di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d’impugnazione (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21145; Cass. 26 maggio 2010, n. 12898; Cass. 6 giugno 2007, n. 13267).
3. Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un elemento decisivo della controversia, e, in particolare, alla mancata considerazione della consulenza tecnica di parte nella determinazione dell’indennita’ di esproprio.
Si sostiene che la Corte capitolina, pur non recependo integralmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non avrebbe preso posizione in merito alle osservazioni svolte dal proprio consulente di parte, ing. (OMISSIS).
4. La censura e’ inammissibile.
4.1. Deve premettersi che il riferimento alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. appare improprio, in quanto il vizio di omessa pronuncia riguarda le ipotesi di mancata statuizione su una domanda, non gia’ su circostanze di fatto che, ove non tenute nella dovuta considerazione, avrebbero portato a una diversa decisione: in tale caso ricorre il vizio di omessa motivazione (Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; cass., 14 marzo 2006, n. 5444).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi.
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