Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 settembre 2017, n. 21566. I sindaci sono tenuti a rispondere anch’essi in solido con gli amministratori, per violazione dell’obbligo di vigilare, con professionalità e diligenza, sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa nella gestione della società

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3. Il Tribunale di Roma, previa separazione del giudizio promosso nei confronti degli amministratori e dei sindaci da quello promosso nei confronti del (OMISSIS), con sentenza dell’8 aprile 2003 rigetto’ la domanda proposta in via principale nei confronti dei primi, escludendo che la gestione relativa al periodo compreso tra il 10 marzo 1992 e il 19 gennaio 1993 avesse arrecato danni al patrimonio sociale, ed accolse la domanda proposta in via subordinata, condannando i convenuti al risarcimento dei danni cagionati dalla perdita del contributo statale per l’editoria relativo all’anno 1990, dalla mancata riscossione dei crediti vantati verso la (OMISSIS) S.r.l. nel corso degli esercizi 1990 e 1991 e dalle restituzioni ai soci eseguite nel corso dell’esercizio 1991; accolse infine la domanda di garanzia proposta dal (OMISSIS), condannando l’ (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 526.786,03 e l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 511.292,33 in favore del Fallimento.
4. Le impugnazioni separatamente proposte dal curatore del fallimento, dal (OMISSIS), dal (OMISSIS), dal (OMISSIS), dal (OMISSIS), dallo (OMISSIS), dal (OMISSIS), dai (OMISSIS), dalla (OMISSIS) S.p.a. (in qualita’ di avente causa dell’ (OMISSIS) S.p.a.), dalla (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a.) e dall’ (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di avente causa della (OMISSIS) S.p.a.) sono state rigettate con sentenza del 17 aprile 2008, con cui la Corte d’appello di Roma ha altresi’ rigettato gli appelli incidentali proposti dai (OMISSIS), dalla (OMISSIS), dall’ (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la novita’ della domanda subordinata, in quanto avanzata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando che gli addebiti mossi in detta sede costituivano una precisazione dei fatti genericamente esposti nell’atto di citazione, gia’ puntualizzati in un ricorso cautelare proposto dal curatore nel corso del giudizio ed in sede di reclamo, ed osservando comunque che gli stessi non comportavano un mutamento della domanda, ma una semplice specificazione, con la conseguente esclusione della violazione del diritto di difesa.
In ordine alla responsabilita’ degli amministratori, ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione proposta dal (OMISSIS), rilevando che l’appello da lui proposto non muoveva censure alle argomentazioni svolte al riguardo dalla sentenza di primo grado, e ritenendo generici e valutativi i capitoli di prova articolati dall’appellante per dimostrare la consapevolezza da parte dei creditori dell’insufficienza del patrimonio sociale.
La Corte ha poi escluso che le perdite subite dalla societa’ fossero state integralmente ripianate dai soci, affermando che altrimenti il dissesto non si sarebbe verificato, e confermando invece che la perdita del contributo statale era stata determinata dalla mancata certificazione del bilancio a causa delle irregolarita’ riscontrate; premesso infatti che non era stata censurata la legittimita’ del rifiuto della certificazione, ha rilevato che l’erogazione del contributo era subordinata al mero accertamento dei presupposti di legge; ha aggiunto che l’asserita possibilita’ di esercitare ancora il diritto al contributo si poneva in contrasto con la mancata sanatoria del bilancio e con la cessione del relativo credito alla Banca (OMISSIS), avvenuta due anni prima della dichiarazione di fallimento e non seguita dall’estinzione del debito nei confronti della Banca, in quanto effettuata pro solvendo. Quanto alla restituzione dei finanziamenti dei soci, ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza che la stessa fosse stata seguita a breve distanza di tempo da ulteriori versamenti, non essendone stata dimostrata la causale, sia la riferibilita’ della relativa deliberazione alle funzioni delegate dal presidente del consiglio di amministrazione, non essendo delegabile la redazione del bilancio, e gravando pur sempre sugli amministratori deleganti un obbligo di vigilanza. Relativamente alla mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della (OMISSIS), richiamato l’accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui il ritardo ne aveva determinato l’irrecuperabilita’, per effetto della dichiarazione di fallimento della debitrice, la Corte ha escluso che tale condotta fosse giustificata dall’intento di evitare la rottura dei rapporti con il cliente, rilevando che la posizione di preminenza di quest’ultimo, la sua floridezza economica e la sua appartenenza al medesimo gruppo d’imprese erano prive di significato alla luce della sua inadempienza, e ritenendo non provato che la (OMISSIS) avesse condizionato la continuazione dei rapporti ad una dilazione dei pagamenti. Precisato che l’andamento del rapporto con tale societa’ trovava spiegazione nella circostanza che, all’interno del gruppo d’imprese, l’attivita’ svolta dalla societa’ fallita fungeva da volano per quella delle altre, compresa la (OMISSIS), ha ritenuto non provato il nesso causale tra le dilazioni dei pagamenti e i versamenti effettuati dall’azionista di maggioranza della (OMISSIS), reputando altresi’ irrilevanti la riferibilita’ dei debiti a periodi diversi da quello in cui il (OMISSIS) aveva rivestito la carica di amministratore, avuto riguardo al potere d’intervento e controllo gravante sull’appellante, e l’inerzia dimostrata al riguardo dal curatore, in quanto ben prima del fallimento la societa’ aveva preso atto dell’impossibilita’ d’incassare i crediti in questione ed aveva depositato bilanci caratterizzati da un costante incremento del passivo. Parimenti ininfluente la Corte ha ritenuto la circostanza che il (OMISSIS), dimessosi dalla carica di amministratore il 19 settembre 1990, fosse stato nuovamente nominato a sua insaputa il 27 febbraio 1992, osservando che medio tempore egli aveva potuto seguire le vicende della societa’, avendo operato come consulente esterno, e precisando che l’accettazione tardiva del nuovo incarico valeva a tutti gli effetti come ratifica della nomina. Rilevato infine che l’operato degli amministratori aveva gia’ condotto in precedenza alla convocazione di una serie di assemblee per deliberare l’esercizio dell’azione di responsabilita’, superato poi dall’uscita del socio di minoranza dalla societa’, ha precisato che la gravita’ della situazione della societa’ era dimostrata anche dall’avvenuto conferimento al (OMISSIS) di un mandato per la cessione dell’azienda o di parte della stessa, anch’esso superato per effetto della ricostituzione del capitale sociale, peraltro attuata mediante compensazione dei crediti vantati dai soci per finanziamenti.
In ordine alla responsabilita’ del collegio sindacale, premesso che esso era perfettamente in grado di valutare la debolezza strutturale della societa’, il progressivo incremento del passivo e l’illegittimita’ delle scritturazioni di bilancio, essendo rimasto in carica per l’intero periodo di attivita’ della societa’, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che i soci fossero le altre societa’ del medesimo gruppo, osservando che la funzione di controllo e stimolo spettante ai sindaci e’ prevista a tutela non solo dei soci, ma anche della societa’ e dei terzi. Ha richiamato le considerazioni gia’ svolte in ordine al danno derivante dalla gestione degli amministratori, affermando in particolare che il collegio sindacale non poteva ignorare le restituzioni dei finanziamenti ai soci, risultanti dalle appostazioni di bilancio, e che i rilievi sollevati dai sindaci in ordine alla mancata riscossione dei crediti erano risultati del tutto ininfluenti ai fini del recupero nei confronti della (OMISSIS). Precisato inoltre che l’apporto causale del collegio sindacale alla produzione dei danni emergeva dalla copertura offerta all’opera degli amministratori, ha ritenuto corretto anche il riconoscimento del danno da lucro cessante, osservando che la tempestiva disponibilita’ delle somme liquidate a titolo di risarcimento ne avrebbe consentito l’impiego da parte della societa’ nello svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale.
In ordine alla posizione delle compagnie assicuratrici, la Corte ha escluso innanzitutto la configurabilita’ di una mala gestio della lite, in quanto genericamente dedotta, osservando inoltre che la messa a disposizione del massimale di polizza era resa inopportuna dalla complessita’ della materia e dalla necessita’ di valutare la condotta degli amministratori. Ha confermato poi l’operativita’ della polizza di assicurazione, rilevando che la stessa estendeva espressamente la copertura assicurativa alla violazione colposa dei doveri degli amministratori, dichiarando insufficienti, ai fini della natura dolosa dei fatti addebitati, la mera coscienza e volonta’ della condotta, in quanto requisiti di riferibilita’ dell’agire, e ritenendo invece necessaria la volonta’ dell’effetto nocivo, in quanto idonea a determinare il venir meno del rischio assicurato o a tradursi in violazione delle norme di legge e pattizie riguardanti la corretta rappresentazione del rischio. Ha escluso inoltre che l’operativita’ della polizza fosse impedita dalla mancata dichiarazione, al momento della stipulazione, di fatti idonei a determinare la responsabilita’, osservando che le condizioni generali estendevano la copertura assicurativa anche a condotte pregresse, e ritenendo che, in quanto predisposta dall’assicuratore, tale clausola dovesse essere interpretata nel senso piu’ favorevole all’assicurato. Premesso infine che la (OMISSIS) non era stata condannata a pagare alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria, ha affermato che il limite della somma assicurata non era operante in caso di mancato pagamento della somma dovuta, costituendo gl’interessi di mora il risarcimento del danno determinato dal ritardo. Ha ritenuto corretta la condanna diretta delle compagnie al pagamento in favore del fallimento, richiamando l’articolo 1917 c.c., comma 2, applicabile anche in mancanza dell’azione diretta.
5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il (OMISSIS), per venti motivi, lo (OMISSIS), per cinque motivi, il (OMISSIS), per tre motivi, e il (OMISSIS) per cinque motivi. Hanno resistito con controricorsi il curatore del fallimento, il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS), i (OMISSIS), l’ (OMISSIS), l’ (OMISSIS) S.p.a., la (OMISSIS) Assicurazioni. Hanno proposto ricorsi incidentali il (OMISSIS) per tre motivi, il (OMISSIS) per cinque motivi, il (OMISSIS) per un motivo, e i (OMISSIS) per sei motivi, ai quali il curatore ha resistito con controricorsi.
6. La medesima sentenza e’ stata impugnata anche per revocazione, rigettata dalla Corte d’appello di Roma con, sentenza del 1 ottobre 2016.
Premesso che i vizi di cui all’articolo 395 c.p.c., nn. 4 e 5, devono avere carattere palese, in considerazione della natura eccezionale della revocazione, e precisato che l’errore di fatto rilevante ai fini di tale mezzo d’impugnazione e’ quello avente portata decisiva, cioe’ tale da costituire motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata, la Corte ha escluso che il vizio in questione possa consistere nella falsa presupposizione dell’esistenza di un giudicato, in quanto quest’ultimo partecipa della natura dei comandi giuridici, aggiungendo che la revocazione e’ ammissibile soltanto in caso di violazione del giudicato esterno, e sempre che la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
Cio’ posto, ha rilevato che l’esclusione dei ripianamenti delle perdite compiuti dai soci e l’affermazione dell’anteriorita’ del dissesto della societa’ rispetto alle dimissioni del (OMISSIS) non erano configurabili come falsa percezione delle risultanze processuali, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza, aggiungendo che le stesse non costituivano il motivo unico e condizionante della decisione adottata, la quale rappresentava invece il risultato di un percorso argomentativo complesso. Ha aggiunto che la violazione del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte riguardante il nesso di causalita’ tra la condotta degli amministratori e dei sindaci ed il dissesto della societa’, non era riconducibile all’articolo 395 c.p.c., n. 5, trattandosi di un giudicato non formatosi in un separato giudizio.
7. Avverso quest’ultima sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Ha resistito con controricorso il curatore del fallimento. Hanno proposto ricorsi incidentali adesivi per due motivi il (OMISSIS), e lo (OMISSIS) e per un motivo (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la sentenza del 17 aprile 2008, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento, nonche’, in applicazione analogica della predetta disposizione, la riunione degli stessi ricorsi a quello proposto avverso la sentenza del 1 ottobre 2016, avendo quest’ultimo ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento diverso, ma strettamente connesso a quello precedente, e potendo risultare determinante, ai fini della decisione sui ricorsi riguardanti la sentenza di appello, quella sul ricorso proposto avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, il quale deve essere pertanto esaminato con precedenza rispetto agli altri (cfr. Cass., Sez. 5, 5/08/2016, n. 16435; 17/03/2010, n. 6456; Cass., Sez. 2, 20/03/2009, n. 6878).
2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali denunciano, in riferimento alla sentenza emessa il 1 ottobre 2016, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, affermando che, nel subordinare la revocazione della sentenza di appello alla configurabilita’ del fatto erroneamente supposto o escluso come unico elemento condizionante la decisione adottata, la Corte d’appello ha introdotto un requisito non prescritto dalla legge; quest’ultima, richiedendo soltanto che il fatto sia decisivo, impone infatti di accertare, attraverso un ragionamento di tipo controfattuale, soltanto se in mancanza dell’errore la decisione avrebbe potuto essere diversa.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Ai fini del rigetto dell’istanza di revocazione, la sentenza impugnata si e’ infatti attenuta correttamente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’errore di fatto idoneo a legittimare la proposizione di tale mezzo d’impugnazione non soltanto dev’essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, cioe’ costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 14/11/2014, n. 24334; Cass., Sez. 2, 18/02/2009, n. 3935; Cass., Sez. 1, 29/11/2006, n. 25376). Nel ritenere insussistente il predetto vizio, la Corte di merito non si e’ limitata ad escludere che le circostanze addotte dalla ricorrente rappresentassero “un elemento decisivo ed unico condizionante la decisione adottata”, ma ha precisato che le stesse non costituivano neppure il risultato di una falsa percezione della realta’ processuale, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilita’, dal momento che la decisione impugnata era stata “il frutto di un percorso argomentativo complesso”, nell’ambito del quale le predette circostanze avevano formato oggetto di “un ulteriore apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”. In quanto di per se’ idonea ad escludere la configurabilita’ di un errore di fatto, quest’ultima affermazione, rimasta incensurata in questa sede, deve considerarsi sufficiente a sorreggere il rigetto dell’istanza di revocazione, indipendentemente dalla portata decisiva delle circostanze addotte, la cui esclusione, peraltro, implicando a sua volta una valutazione d’inidoneita’ dell’errore ad influenzare la decisione, costituisce proprio il risultato di quel giudizio controfattuale di cui il ricorrente lamenta l’omissione.

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