Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 17 maggio 2017, n. 12374

La disposizione dell’articolo 2345 c.c., diretta a vietare i conferimenti in denaro nelle societa’ per azioni, risulta incompatibile ex articolo 2516 c.c. con la disciplina delle cooperative –  secondo cui non puo’ di regola essere demandato ne’ all’assemblea ne’ tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all’iniziale conferimento, salvo che tale potere non sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell’espletamento dell’attivita’ della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale

Sentenza 17 maggio 2017, n. 12374
Data udienza 8 novembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22323-2010 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (E ALTRI OMISSIS)

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrenti + ricorrente successivo –

contro

(OMISSIS) S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procure a margine del controricorso e controricorso successivo;

– controricorrente e controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 656/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale; inammissibile, in subordine rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. – (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

conferimenti, nonche’ della successiva dipendente deliberazione del 25 ottobre 2001 con la quale era stata disposta la loro esclusione dalla compagine sociale in conseguenza dell’omissione di detti versamenti ulteriori.

§ 2. – Nel contraddittorio di (OMISSIS) S.c.a.r.l., che ha resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha respinta, ritenendo che alcuni degli attori fossero decaduti dall’impugnazione per decorrenza del termine al riguardo applicabile ai sensi dell’articolo 2527 c.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, e che le altre impugnazioni fossero infondate, dal momento che l’imposizione dei versamenti ulteriori trovava titolo nello statuto.

3. – Gli attori rimasti soccombenti, eccezion fatta per il deceduto (OMISSIS), hanno impugnato la sentenza, ma l’impugnazione e’ stata respinta con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 29 giugno 2009.

La Corte territoriale ha in breve ritenuto:

-) che una apposita clausola statutaria, quale quella introdotta nello statuto della cooperativa con delibera del 7 maggio 1997, ben poteva contemplare la imposizione di versamenti in denaro, ulteriori rispetto agli iniziali conferimenti, per l’espletamento dell’attivita’ della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale;

-) che tale clausola statutaria, in se’ lecita, non poteva considerarsi percio’ affetta da nullita’ per impossibilita’ o illiceita’ dell’oggetto, con conseguente soggezione alla disciplina dettata dall’articolo 2379 c.c., con l’ulteriore conseguenza che la successiva delibera di esclusione dei soci avrebbe dovuto essere impugnate entro il termine di cui all’articolo 2527 c.c. nel testo applicabile ratione temporis;

-) che, essendo lecita la previsione statutaria in tema di versamenti ulteriori del socio, con conseguente validita’ della Delib. 7 maggio 1997, la quale costituiva il presupposto della deliberazione di esclusione dei soci, quest’ultima era stata correttamente fondata sul mancato pagamento contestato agli originari attori;

-) che era inapplicabile il termine di 60 giorni di cui all’articolo 2533 c.c. nel testo novellato, dovendosi applicare il principio tempus regit actum.

4. – (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Distinto ricorso per analoghi motivi ha proposto (OMISSIS).

Il (OMISSIS) c.a.r.l. ha resistito con controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – I ricorsi contengono due motivi.

§ 5.1. – Il primo motivo e’ rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2345 e 2516 c.c., articolo 2525 c.c., comma 3, articolo 2527 c.c., comma 1 e articolo 2524 c.c. (vecchia formulazione) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Si sostiene che le disposizioni richiamate in rubrica precluderebbero l’imposizione, nelle societa’ cooperative,dell’obbligo in capo ai soci di corrispondere contributi in danaro ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali.

§ 5.2. – Il secondo motivo e’ rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2345 e 2516 c.c. (vecchia formulazione) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si sostiene che la Corte d’appello, nell’attribuire validita’ alla previsione di imposizione di prestazioni accessorie purche’ previste nello statuto sociale, non avrebbe tenuto conto dei tempi e delle modalita’ con cui, nel caso di specie, la clausola era stata inserita nello statuto.

Detta clausola, infatti, era inizialmente assente ed era stata introdotta successivamente mediante una delibera, quella del 7 maggio 1997, adottata a maggioranza, conseguentemente nulla, cosi’ da travolgere anche la delibera ad essa consequenziale di esclusione del 25 ottobre 2001.

§ 6 – I ricorsi vanno respinti.

§ 6.1. – Il primo motivo e’ infondato.

La statuizione della Corte d’appello, difatti, e’ conforme all’insegnamento di questa Corte – condivisa dalla prevalente dottrina, la quale ha evidenziato, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, come la disposizione dell’articolo 2345 c.c., diretta a vietare i conferimenti in denaro nelle societa’ per azioni, risultasse incompatibile ex articolo 2516 c.c. con la disciplina delle cooperative – al quale si intende qui dare continuita’, secondo cui non puo’ di regola essere demandato ne’ all’assemblea ne’ tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all’iniziale conferimento, salvo che tale potere non sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell’espletamento dell’attivita’ della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 18 aprile 1998, n. 3942, sulla scia di Cass. 22 gennaio 1994, n. 654; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157; Cass. 9 maggio 2008, n. 11555, concernente fattispecie successiva alla modificazione della disciplina delle cooperative ad opera del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Cass. 17 luglio 2008, n. 19719; per l’ammissibilita’ dell’imposizione di versamenti in denaro ulteriori in forza di apposite clausole statutarie v. pure Cass. 25 settembre 2013, n. 21903, in motivazione).

L’imposizione di prestazioni ulteriori, anche in denaro, e’ dunque giustificata se fondata, come in questo caso, sullo statuto.

§ 6.2. – Il secondo motivo e’ infondato.

Nel quadro di applicazione della disciplina del tempo (trattandosi di deliberazioni del 7 maggio 1997 e del 25 ottobre 2001), le prestazioni accessorie, ove non previste originariamente nello statuto, dovevano essere introdotte con delibera assembleare all’unanimita’, cosi come all’unanimita’ potevano essere modificate, sempre che lo statuto non prevedesse diversamente. Ne discende che una eventuale delibera a maggioranza doveva ritenersi non gia’ nulla, bensi’ impugnabile ex articolo 2377 c.c..

Ha difatti stabilito questa Corte che una deliberazione assembleare di societa’ (nel caso, cooperativa), presa a maggioranza assoluta, anziche’ alla unanimita’ come previsto dall’articolo 2315 c.c., u.p..

(applicabile anche alle cooperative), essendo tale norma dichiaratamente derogabile, non puo’ ritenersi del tutto inesistente, quasi fosse proveniente da un organo completamente sfornito di ogni potere deliberante: trattasi invece di deliberazione non conforme a legge e, come tale, soggetta alla disciplina speciale contenuta nell’articolo 2377 c.c.: per questa disposizione, le deliberazioni invalide, eccettuate quelle nulle per impossibilita’ o illiceita’ dell’oggetto (articolo 2379 c.c.) non sono soggette alle norme generali sulla nullita’ del contratto (articoli 1421, 1422 e 1423 c.c.), ma devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla loro data o dalla loro iscrizione nel registro delle imprese. Trattasi dunque di invalidita’ della Delib., che non puo’ essere rilevata d’ufficio, ma deve essere fatta valere dalla parte entro il detto breve termine di decadenza (Cass. 1 ottobre 1960, n. 2542).

In seguito e’ stato parimenti ribadito che ai sensi dell’articolo 2345 c.c., comma 3, dettato per le societa per azioni, ma applicabile anche alle societa cooperative, in forza dell’espresso rinvio di cui all’articolo 2516 c.c., il principio dell’immodificabilita’, senza il consenso di tutti i soci, delle prestazioni accessorie a carico dei soci medesimi, e’ derogabile dall’atto costitutivo. Da cio’ consegue che la deliberazione della assemblea di una societa cooperativa, con cui la maggioranza imponga ai soci nuove prestazioni accessorie, ovvero modifichi quelle previste dall’atto costitutivo non e’ di per se’ nulla per impossibilita dell’oggetto, ne’ inesistente per provenienza da un organo sfornito di potere, ma e’ soltanto impugnabile, se contraria alla legge od all’atto costitutivo, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 2377 c.c. (Cass. 7 luglio 1976, n. 2536; Cass. 29 novembre 1978, n. 5643).

Va da se’ che, essendo soltanto impugnabile la deliberazione a monte, tale ipotetico profilo di invalidita’, non dedotto mediante impugnazione in termini, neppure si riverbera su quella a valle.

§ 6.3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al rimborso, in favore di (OMISSIS) S.c.a.r.l., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

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