Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 settembre 2017, n. 4174

La qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia a subire conseguenze soltanto indirette o riflesse per effetto dell’esecuzione doverosa di un’ingiunzione di demolizione, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.

Sentenza 4 settembre 2017, n. 4174
Data udienza 4 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 7726 del 2009, proposto dai signori Br. Ro. e Ma. Co., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Co., Ca. Ro., Fe. Te. e Da. Gr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fe. Te. in Roma, largo (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ve. e An. Fu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Fu. in Roma, Piazzale (…);

ed altri;

per la riforma

della sentenze breve del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – Torino – Sezione I – sentenza n. 2085/2009, resa tra le parti, concernente ordinanza di demolizione di opera edilizia abusiva;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati G.F. Fe. (su delega dell’avvocato D. Gr.), G. Ve. e G. Pi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dei signori Ro. Br. e Co. Ma., dell’ordinanza n. 4 del 9 aprile 2009 con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis), in esecuzione di un giudicato di annullamento del permesso di costruire per la realizzazione di una canna fumaria, ha loro intimato la demolizione del manufatto.

2. Il T.a.r. per il Piemonte, sede di Torino, sezione I, con la sentenza n. 2085 del 27.7.2009 ha:

a) dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ai controinteressati e irricevibile per tardività della notificazione;

b) condannato i ricorrenti signori Ro. Br. e Co. Ma. alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore degli intervenienti signori Gonella Maurizio ed altri.

3. I signori Ro. Br. e Co. Ma. impugnano la sentenza deducendo le seguenti censure:

a) Violazione di legge con riferimento all’art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Gli appellanti contestano la pronunciata irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio sostenendo che l’ordinanza per cui è causa è stata loro notificata il 14 aprile 2009 e la notificazione effettuata il 13 giugno 2009, anziché, come ritenuto dal giudice di prime cure, il 15 giugno 2009.

b) Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento all’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Violazione di legge – sotto distinto profilo – con riferimento all’art. 38 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Gli appellanti sostengono la erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per la mancata notificazione dello stesso ai controinteressati sul rilievo che questi non avrebbero interesse a contraddire sull’impugnazione avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione, perché del tutto autonoma rispetto al giudizio di annullamento del permesso di costruire, dagli stessi a suo tempo azionato.

c) Error in iudicando. Violazione di legge – sotto distinto profilo – con riferimento all’art. 38, d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere – sotto distinto profilo – per difetto di istruttoria e di motivazione. Gli appellanti sostengono, nel merito, la necessità, da parte dell’amministrazione, di valutare l’applicazione di una sanzione alternativa, di natura pecuniaria, in luogo della disposta riduzione in pristino, in ragione dell’impossibilità partica di demolire la canna fumaria senza pregiudizio dell’agibilità dell’unità abitativa.

d) Violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.. Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di lite per la sussistenza di giusti motivi.

4. Si sono costituiti i signori Ma. ed altri chiedendo il rigetto dell’avverso appello, vinte le spese di lite.

5. Si è altresì costituito il Comune di (omissis) domandando la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità o infondatezza nel merito dell’avverso appello, con il favore delle spese di lite.

6. Le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi attraverso il deposito di produzioni documentali, memorie difensive e di replica.

7. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 4 maggio 2017.

8. L’appello è infondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

8.1. È innanzitutto infondata la doglianza relativa alla tempestività della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. L’atto risulta essere stato consegnato al messo comunale (art. 8, R.D. n. 742/1907) in data 15 giugno 2009, mentre la precedente data del 13 giugno 2009 non sortisce alcuna rilevanza ai fini della regolarità della notificazione. Quest’ultima data, infatti, fa riferimento unicamente all’indicazione di un protocollo generale del comune, come tale inidoneo – in mancanza di prova contraria, che grava sui ricorrenti dare – a dimostrare la consegna, entro il termine decadenziale, al soggetto competente (il messo comunale) ad effettuare la successiva notificazione.

8.2. Parimenti infondata la censura riguardante la pretesa insussistenza della qualità di controinteressati in capo ai signori Ma. Go. ed altri.

Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui “nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso” (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3380; Id., sez. V, 3 luglio 1995, n. 991).

Tale orientamento si fonda sulla considerazione che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia a subire conseguenze soltanto indirette o riflesse per effetto dell’esecuzione doverosa di un’ingiunzione di demolizione, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.

In materia edilizia, pertanto, e con particolare con riguardo ai provvedimenti di natura repressiva di illecito edilizio, va tendenzialmente negato il riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall’Autorità competente.

Il principio, tuttavia, come rilevato da questo Consiglio di Stato, subisce un importante temperamento nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte non già a un “generico vicino di casa”, ma a un soggetto il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso da un’opera edilizia abusiva e che è direttamente avvantaggiato dal diniego di concessione edilizia e dall’ordine di demolizione, vantando dunque un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà su parti comuni (Consiglio di Stato, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212; sez. VI, 29 maggio 2007, n. 2742).

Nel caso di specie, inoltre, è rimasto accertato che i signori Gonella hanno impugnato il permesso di costruire, risultando vittoriosi nel relativo giudizio, sicché i medesimi vantano anche un interesse concreto all’esecuzione del giudicato di annullamento, tant’è che essi sono espressamente nominati anche nell’ordinanza di demolizione impugnata.

Sussistono, pertanto, nel caso di specie, sia il c.d. elemento “sostanziale” (titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente), sia il c.d. elemento “formale” (indicazione nominativa nel provvedimento impugnato).

9. L’infondatezza delle censure riguardanti le questioni di rito impedisce lo scrutinio di quelle di merito, espressamente riproposte, le quali vanno dunque dichiarate assorbite.

10. Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore del Comune di (omissis) e in euro 4.000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge in favore dei signori Gonella Maurizio, Patrizia e Gianni, in solido.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore

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