Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 7 marzo 2018, n. 5489. Non è ammissibile al privilegio il compenso dovuto al liquidatore della società.

Non è ammissibile al privilegio il compenso dovuto al liquidatore della società.

Ordinanza 7 marzo 2018, n. 5489
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 830/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/11/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della societa’ (OMISSIS), della quale egli era stato liquidatore, quanto al privilegio vantato in ordine al credito di Euro 20.650,24, postulato come corrispettivo di una prestazione di lavoro autonomo (articolo 2751-bis c.c., n. 2);
la procedura ha resistito con controricorso e successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell’articolo 112 c.p.c., L. Fall., articoli 209 e 98, articolo 2751-bis c.c., L. Fall., articolo 54, comma 3, articolo 92 c.p.c., nonche’ l’omessa motivazione rilevante ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, imputa al tribunale: (a) di non aver considerato, nell’attribuire rilevanza alla comunicazione di pretesa rettifica dello stato passivo in data 5-7-2010, che la procedura di l.c.a. presuppone che la fase di accertamento del passivo si chiuda col deposito dello stato passivo stesso, cui consegue la cessazione di ogni potere in capo all’organo commissariale; (b) di avere errato nell’affermare che non v’era stata contestazione circa l’ammissione del credito, visto che la contestazione era appunto da rinvenire nella dedotta irritualita’ della rettifica; (c) di avere di conseguenza omesso la pronuncia sull’opposizione al mancato riconoscimento del privilegio; (d) di aver infine illegittimamente condannato esso opponente alle spese processuali;
il motivo e’ inammissibile, in quanto eccentrico rispetto alla ratio decidendi unicamente posta dal tribunale a sostegno del mancato riconoscimento del privilegio;
tale ratio ha infatti avuto come base il principio – in vero censurato col secondo motivo di ricorso – per cui il credito del liquidatore di societa’, vantato in ragione delle funzioni esercitate, non e’ assistito da privilegio, “in quanto l’attivita’ svolta non e’ inquadrabile nella fattispecie tipica del contratto di prestazione d’opera”;
il motivo e’ poi inammissibile anche a riguardo del regolamento delle spese processuali, perche’ la liquidazione delle spese postula la valutazione di soccombenza secondo globalita’, a prescindere dall’esito delle singole questioni nelle quali si articola la lite; e, in caso di soccombenza, non e’ sindacabile in cassazione la decisione del giudice del merito di non addivenire alla compensazione delle spese suddette (v. ex aliis, in base a una giurisprudenza sul punto assolutamente costante, Cass. n. 17692-03);
col secondo motivo, come detto, il ricorrente, deducendo la violazione dell’articolo 2751-bis c.c., L. Fall., articolo 54, comma 3, articolo 92 c.p.c. e lamentando anche l’insufficiente motivazione della decisione del tribunale, sollecita una revisione dell’orientamento giurisprudenziale che, negando l’equiparazione alla prestazione di lavoro autonomo, esclude il privilegio per i compensi degli amministratori e dei liquidatori;
il motivo e’ infondato;
come riconosce lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte e’ da tempo orientata a escludere l’ammissibilita’ del privilegio ex articolo 2751-bis c.c., n. 2, per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di societa’;
per quanto sia vero che la giurisprudenza abbia richiamato anche, in qualche caso, le considerazioni equitative ricordate dal ricorrente, stante che – si e’ detto – la mancata estensione del privilegio risponde a una precisa scelta del legislatore fondata su ragioni di equita’, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumere pratico rilievo soprattutto in casi d’insolvenza del debitore; sicche’ trovasi affermato che, in simili casi, “apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di coloro che hanno condotto la gestione dell’impresa siano preferiti agli altri creditori” (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione); per quanto cio’ sia vero, resta che la ragione fondamentale dell’esclusione del privilegio – sia per gli amministratori, sia per i liquidatori – e’ puntualmente dedotta dalla natura del loro rapporto con la societa’; il quale rapporto non e’ assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera, poiche’ non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio;
difatti l’opus, che l’amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla societa’, non e’ – a differenza di quello del prestatore d’opera predeterminato dai contraenti, ne’ puo’ dirsi aprioristicamente determinabile, sebbene rimane identificato con l’attivita’ d’impresa in se’ considerata (cfr. Cass. n. 13805-04, Cass. n. 4769-14, Cass. n. 22046-14);
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e’ da precisare che non sussiste ragione alcuna per differenziare la posizione del liquidatore da quella dell’amministratore;
anche il liquidatore svolge un’attivita’ riferibile all’intera organizzazione dell’impresa, benche’ ovviamente dell’impresa in fase di liquidazione: in coerenza col conseguimento del mutato scopo (liquidatorio) al quale ogni residua attivita’ devesi ritenere convertita, pure quelle di liquidazione costituiscono, cioe’, attivita’ di gestione dell’impresa;
le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *