Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 marzo 2018, n. 5906. Nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi della L. Fall., articolo 182 ter, nel testo vigente prima della novella introdotta dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 81

Nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi della L. Fall., articolo 182 ter, nel testo vigente prima della novella introdotta dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 81, – il proponente, fermo restando l’obbligo del pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate, ricorrendo i presupposti della L. Fall., articolo 160, comma 2, puo’ inserire i restanti crediti in classi diverse, applicando una falcidia anche a quelli muniti di privilegio di grado anteriore rispetto ai suddetti tributi

Ordinanza 12 marzo 2018, n. 5906
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06251/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, Societa’ (OMISSIS) (C. F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 364/2016 della Corte d’appello di Milano, depositata il 3 febbraio 2016;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017, dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, (di seguito breviter (OMISSIS)) deposito’ una proposta di concordato preventivo con transazione fiscale L. Fall., ex articolo 182 ter, in seno alla quale era previsto il pagamento integrale delle ritenute fiscali non versate e con la falcidia della classe costituita dai creditori muniti del privilegio generale mobiliare.

Il Tribunale di Milano dichiaro’ inammissibile la proposta e, contestualmente, su istanza di taluni creditori, pronuncio’ il fallimento della (OMISSIS).

Il reclamo proposto dalla (OMISSIS) avverso il decreto e la sentenza venne respinto dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 3 febbraio 2016.

Ritenne la corte che correttamente la proposta di concordato fosse stata dichiarata inammissibile dal tribunale, poiche’ sovvertiva l’ordine dei privilegi, prevedendo il pagamento integrale delle ritenute non versate, falcidiando invece i crediti muniti di privilegio generale, aventi grado anteriore nel relativo ordine stabilito dal Codice civile.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza della corte d’appello affidato a cinque motivi; il fallimento della (OMISSIS) e i creditori istanti per la dichiarazione di fallimento non hanno spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) deduce violazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto che il mancato pagamento integrale dei crediti privilegiati antergati rispetto alle ritenute non versate, costituisse violazione del principio della graduazione dei crediti.

Con il secondo motivo assume violazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, e articolo 182 ter, poiche’ il giudice di merito ha ritenuto che, proposta una transazione fiscale, in presenza di creditori privilegiati di grado anteriore e in mancanza di liquidita’ sufficiente per il loro pagamento integrale, il proponente possa soddisfare i crediti per ritenute non versate solo avvalendosi di provvista proveniente da finanza esterna.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 101 Cost., avendo il giudice del reclamo applicato al caso di specie una regola, quella del necessario integrale pagamento dei crediti privilegiati di grado superiore rispetto a quello riconosciuto per le ritenute fiscali non versate, non prevista dalla legge.

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