[….segue pagina antecedente]
1.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la natura regolamentare del provvedimento della (OMISSIS) sebbene l’Istituto, sulla base della L. n. 287 del 1990, articoli 14 e 20, avesse avuto riconosciute (fino al loro trasferimento all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) le funzioni di Autorita’ garante della concorrenza tra istituti creditizi.
1.2. Con la conseguenza che il ricorrente, richiamando quel provvedimento, avrebbe prodotto una “prova privilegiata” riguardante l’illecito commesso anche dalla Banca resistente, in ordine al quale – in ogni caso – sarebbero emerse prove gravi, precise e concordanti relative ad una pratica gia’ in atto tra le banche italiane, consistente nell’adozione di standard contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust.
1.3. L’accordo restrittivo della concorrenza, infatti, sarebbe nullo perche’ contrario alle norme di ordine pubblico economico contenute nel Trattato sul funzionamento dell’UE e nella legge antimonopolistica nazionale; norme che opererebbero ipso iure ed a prescindere da un previo provvedimento di accertamento delle infrazioni da parte delle Autorita’ nazionali.
1.4. Nella specie, il contratto di fideiussione corrisponderebbe allo schema negoziale che aveva formato oggetto dell’istruttoria da parte della (OMISSIS), attivita’ conclusasi con il provvedimento in data 2 maggio 2005, senza che al riguardo vi fosse stata alcuna contestazione (non potendosi ascrivere ad un fenomeno spontaneo, ma soltanto all’intesa esistente tra le banche l’assetto sul tema della contrattualistica inerente le fideiussioni omnibus (caratterizzata da un evidente aggravamento della posizione dei fideiussori)).
1.5. Di conseguenza, sarebbe errato parlare di retroattivita’ delle previsioni di legge e di quelle contenute nel provvedimento della (OMISSIS), atteso che la L. n. 287 cit., articolo 2, comporta la nullita’, ad ogni effetto, di quelle intese atte a restringere, impedire o falsare la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante attraverso attivita’ consistenti nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali.
2. Con il secondo mezzo del ricorso (Insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 n. 5 c. p. c.) su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (costituito dal fatto che, da una parte, viene considerata l’anteriorita’ del contratto di fideiussione al provvedimento della (OMISSIS) per non dichiarare la nullita’ e, dall’altra parte, viene invece motivato in merito alla irretroattivita’ della normativa antitrust) e violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)) il ricorrente censura la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata in quanto essa, da un lato, afferma la validita’ del contratto di fideiussione (sottoscritto il 18 febbraio 2005) – in quanto anteriore alla pubblicazione del provvedimento conclusivo dell’attivita’ istruttoria condotta dalla (OMISSIS) (del 2 maggio 2005) – e, da un altro, asserisce che la norma (invero in vigore dal 14 ottobre 1990) non sarebbe retroattiva.
2.1. Ma sarebbero stati gli stessi giudici di merito ad aver individuato la fonte della nullita’ del contratto nella violazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2, per la dimostrata prassi bancaria di applicazione uniforme di clausole contrattuali frutto dell’intesa tra di loro intervenuta, sicche’ non aver provveduto a pronunciare – come richiesto dal ricorrente – sulla violazione della detta disposizione di legge integrerebbe una violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c..
3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) non avendo la Corte d’appello statuito su tutte le domande formulate e non avendo considerato le prove, anche confessorie, sulla condotta illecita perpetrata dalle banche sul tema della contrattualistica con la clientela, con la conseguente mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, il ricorrente censura la decisione impugnata perche’, pur in mancanza di un collegamento tra la domanda di nullita’ del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni, proposta invero in via subordinata, dopo aver respinto la prima ha considerato assorbita anche la seconda questione.
3.1. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale non avrebbe pronunciato (come pure sarebbe stata obbligata a fare) sull’ipotizzata lesione del bene della sua liberta’ contrattuale (sebbene la Banca convenuta non avesse mai negato la corrispondenza del contratto di fideiussione con quello frutto della precedente intesa) e con riguardo alla illegittima sua segnalazione alla Centrale Rischi della (OMISSIS), con lesione dell’articolo 2043 c.c..
4. Con il quarto ricorso (Omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5) su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (costituito dal mancato riconoscimento del danno quale effetto automatico dell’intesa anticoncorrenziale intercorsa tra le banche sul tema della contrattualistica)) il ricorrente lamenta il vizio motivazionale con riguardo alla sua domanda risarcitoria, autonomamente proposta per la richiesta dei danni derivanti dall’illecito antitrust.
4.1. Avendo la stessa (OMISSIS) accertato la violazione della normativa antitrust in ragione della illegittima intesa a monte tra le banche nazionali, sarebbe dovuto conseguire il ristoro della violata liberta’ contrattuale.
4.2. Del resto, a seguito della restrizione della liberta’ di scelta dei “prodotti disponibili”, per l’intesa tra imprese bancarie, il consumatore sarebbe legittimato a chiedere il risarcimento del danno ingiusto (ex articolo 2043 c.c.) sofferto, anche in presenza di una lesione di un interesse legittimo.
4.3. Il danno (morale ed economico) sarebbe consistito anche nella illegittima (perche’ avvenuta sulla base di un contratto nullo, ai sensi della normativa antitrust) segnalazione alla Centrale interbancaria dei rischi sulla base di un contratto nullo e per effetto della quale sarebbero seguite una lesione alla reputazione personale e la revoca di un affidamento ad una societa’ da lui partecipata.
5. Va premesso che in questa sede si esamina la correttezza della decisione della Corte territoriale che, ratione temporis, ha pronunciato in unico grado di merito sulla denuncia di nullita’ degli accordi interbancari intervenuti in ordine alla contrattualistica in materia di fideiussione (ed ha assorbito le domande risarcitorie proposte per lo stesso titolo causale).
5.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 2014), decidendo analoghe controversie, in ordine al giudice, ha gia’ ricordato che “per le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullita’ o il risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale, la L. 10 ottobre 1990, n. 287, articolo 33, stabilisce la competenza funzionale della corte d’appello, che si giustifica sia per la presenza di un precedente provvedimento dell’Autorita’ Garante per la concorrenza, con conseguente circoscrizione del “thema decidendum”, sia al fine di favorire la sollecita definizione delle controversie”.
6. In relazione alla argomentazione della Corte territoriale, il ricorrente ha proposto due gruppi di censure, uno (comprendente i primi due motivi di ricorso) attinente al rigetto della dichiarazione di nullita’ del contratto stipulato con la Banca, in corrispondenza delle norme uniformi, e l’altro (con gli ulteriori due mezzi di impugnazione) all’assorbimento della domanda risarcitoria pure proposta al riguardo.
7. Occorre partire dai primi due motivi che meritano una trattazione congiunta, per la stretta connessione delle doglianze, accomunate come sono dal thema della nullita’ negoziale in rapporto alla sicura anteriorita’ (sia pure di pochi mesi soltanto) del contratto rispetto alla pronuncia dell’Autorita’ garante (la (OMISSIS)).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply