Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810. In tema di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990

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11.2. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2 della legge antitrust.
11.3. E si e’ visto che, nella specie, tali accertamenti sono stati svolti dall’Autorita’ indipendente in sede amministrativa e che essi hanno formato oggetto di prescrizione per la loro rimozione.
11.4. In ordine a tali prescrizioni, tuttavia, erra la Corte territoriale a considerarli dati integrativi dell’accertamento di un illecito che solo dalla loro inosservanza possa seguire, essendo invece sufficiente l’avvenuta constatazione di quel comportamento antigiuridico (le intese restrittive) rispetto al piano della legge e dei principi che ne governano la regolazione.
11.5. Ovviamente tale accertamento, gia’ compiuto dalla (OMISSIS) e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com’e’ facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio 2005, e il completamento dell’istruttoria e la sua formalizzazione – come si e’ detto – del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l’intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor (OMISSIS).
11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che e’ l’organo deputato all’accertamento in fatto, alla luce dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non puo’ (ne’ potra’, ancora) escludere la nullita’ di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorita’ all’indagine dell’Autorita’ indipendente ed alle sue risultanze, poiche’ se la violazione “a monte” e’ stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l’illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non puo’ che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall’articolo 2, della Legge antritrust).
11.7. Con un ragionamento similare, del resto, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 827 del 1999) ha gia’ considerato rilevanti persino gli illeciti in atto, per quanto generati anteriormente all’emanazione della legge del 1990, stabilendo “che, quanto ai rapporti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, non si renda di per se’ sufficiente ad escludere l’applicabilita’ ad essi – della disciplina in questione il profilo per cui il fatto (di natura in se’ negoziale) generatore del singolo rapporto (ad esempio, una convenzione fra imprese) si fosse, alla suddetta data, gia’ realizzato; ed infatti, ferma restando la ovvia intangibilita’ di quel fatto originario e di qualunque suo effetto gia’ verificatosi antecedentemente all’entrata in vigore della nuova legge, rientrano comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto che realizzino profili di distorsione della concorrenza.”.
12. Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che i primi due motivi di ricorso sono fondati, in applicazione del principio di diritto secondo cui:
in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, articolo 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorita’ indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la (OMISSIS), con le funzioni di Autorita’ garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, articoli 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.
12.1. La sentenza, pertanto, va cassata in parte qua e la causa rinviata – anche per le spese di questa fase – alla Corte territoriale a quo, per un nuovo esame della materia litigiosa, condotto alla luce del principio di diritto appena enunciato, in esso rimanendo assorbite le ulteriori denunce risarcitorie (pure non esaminate nella fase di merito) di cui ai restanti mezzi di cassazione, non essendo dubbio che la diversa decisione della domanda di nullita’, indipendentemente dalla correttezza della denuncia sull’autonomia delle istanze risarcitorie, comporteranno ricadute anche su queste altre richieste.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

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