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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 5134  del 1 marzo 2013

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di R.F., proposta nei confronti della società ISOPAK, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatole, da detta società, per non essersi fatta trovare presso la propria residenza nel corso di cinque accessi disposti dall’INPS – a seguito del diniego da parte dell’INAIL della propria competenza in ordine all’evento morboso denunciato – per l’effettuazione di visite di controllo.
La Corte del merito, rilevava, innanzitutto, che l’art. 40 del CCNL di settore non prevedeva, al comma 6, una minore gravità in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare rispetto all’ipotesi, sancita nel precedente comma 5, di omessa comunicazione della malattia al datore di lavoro in quanto ancorchè per tale fattispecie le parti avessero previsto che l’assenza fosse da ritenersi ingiustificata, nella prima era stata comunque fatta salva l’azione disciplinare.

Riteneva, poi, la Corte territoriale di non poter ammettere la produzione del documento del ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell’INAIL che aveva disconosciuto la propria competenza in ordine all’evento morboso denunciato quale causa di inabilità assoluta. Tanto in quanto siffatta produzione – che mirava a dimostrare la non conoscenza da parte della R. della presentazione del ricorso poichè presentata non da lei, ma dal Patronato – era tardiva ed era comunque contrastante con quanto dedotto in primo grado circa le ragioni del suo mancato reperimento alla vista di controllo ricondotte proprio alla circostanza di aver presentato, in data 21.7.2004, ricorso avverso il provvedimento dell’INAIL. La produzione, secondo la Corte di Appello, inoltre era ininfluente in quanto anche ove fosse stato dimostrato che la R. non era a conoscenza del ricorso amministrativo la sua malafede sarebbe stata viepiù confermata atteso che la lavoratrice, pur sapendo che vi era un provvedimento definitivo che attribuiva la gestione dell’evento morboso all’INPS, non aveva adempiuto al suo obbligo di consentire le visite di controllo.
Concludeva, quindi, la Corte territoriale che l’addebito, avuto riguardo al numero dei giorni di malattia privi di comunicazione di valido indirizzo, al periodo relativamente lungo durante il quale il datore di lavoro non aveva potuto svolgere alcun controllo sulla giustificatezza della malattia e su eventuali condotte incompatibili con la denunciata malattia, nonchè alla circostanza che il Collegio INPS-INAIL aveva accertato l’assenza di situazioni morbose comportanti una inabilità al lavoro, doveva considerarsi grave e, quindi, proporzionato alla sanzione come riconosciuto anche dalla Cassazione in fattispecie analoghe.
Avverso questa sentenza la R. ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la R., deducendo violazione degli artt. 40, 54 e 55 CCNL Gomma del 15/4/2000, art. 3 Cost., L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2106 c.c. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “se la norma di cui all’art. 40 n. 6 del CCNL Gomma Plastica Industria 15/4/00, letta congiuntamente con quella di cui al successivo art. 55, comma 2, lett. a), qualifichi o meno la violazione degli obblighi di cui all’art. 40, comma 4, del suddetto CCNL, in presenza di una assenza pari a giorni 5, e di altrettante visite fiscali inutilmente tentate nella residenza in precedenza dichiarata, giusta causa di licenziamento”.
La censura non è conforme al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Secondo giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, infatti,è inammissibile la censura quando la stessa contiene la contemporanea deduzione di violazioni di legge e di vizio di motivazione non accompagnata da separati questi che consentano d’individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770) non essendo consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (per tutte V. Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e Cass. S.U. 16 luglio 2012 n. 12104).
Nella specie, appunto, la censura in esame contiene la contemporanea deduzione di una violazione di legge e di un vizio di motivazione non accompagnata da una pluralità di quesiti tali da consentire d’individuare quale parte della censura si riferisce alla violazione di legge e quale al vizio di motivazione.
Comunque anche a voler considerare la censura in esame per come limitata, in base al formulato interpello, alla sola violazione di leggi, ed in particolare di CCNL, la stessa è inconferente.
Invero si chiede a questa Corte di verificare se la violazione degli obblighi di cui alla clausola prevista dal 4 comma dell’art. 40 del CCNL Gomma Plastica Industria 15/4/00 possa o meno qualificarsi, ai sensi della previsione di cui al n. 6 dello stesso art. 40, giusta causa di licenziamento.

Tuttavia la ratio decidendi della sentenza impugnata non è nel senso che l’inosservanza delle prescrizioni di cui al 4 comma dell’art. 40 del CCNL costituisce, ai sensi della previsione di cui al n. 6 di detto art. 40, un’ipotesi di giusta causa di licenziamento, bensì che questa stabilisce, in ipotesi di violazione degli obblighi di cui predetto comma 4, oltre alla perdita del trattamento economico anche la salvezza dell’azione disciplinare, nel senso che la previsione in parola non preclude l’applicazione anche di una sanzione disciplinare. Di qui, secondo la Corte del merito, la possibilità per il datore di lavoro di comminare, nei casi gravi,come quello di specie, la sanzione del licenziamento.
Con la seconda censura la R., denunciando violazione degli artt. 40, 54 e 55 del CCNL Gomma del 15.4.2000 e art. 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione pone i seguenti quesito: 1: “se a fronte di allegazioni contrastanti ad opera delle parti ai fatti di causa e comunque loro rilevanza ai fini della decisione, il Giudice di appello, sollecitato all’uopo da parte del ricorrente sia mediante l’inserimento di tali documenti nel fascicolo in 1^ grado ed in appello, che mediante istanza a verbale all’udienza di discussione dell’appello abbia l’obbligo di acquisire agli atti tali documenti, già depositati in allegato ad una memoria autorizzata nel corso del giudizio di 1^ grado, la cui produzione sia stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva dal Giudice di 1^ grado, da cui risulti che i periodi di assenza dal lavoro in occasione dei quali il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore la violazione della norma di cui all’art. 40, comma 4, del CCNL Gomma plastica (Industria) 15/4/00, erano qualificati dall’INPS come conseguenza d’infortunio sul lavoro la relativa assenza del lavoratore in occasione della disposta visita fiscale era dallo stesso INPS qualificata giustificata”; 2. “Se l’obbligo di cui alla norma dell’art. 40, comma 4, del CCNL Gomma plastica (Industria) 15/4/00, operi o meno qualora l’assenza sia stata causata da postumi d’infortunio sul lavoro”; 3. “se a fronte di allegazioni contrastanti ad opera delle parti ai fatti di causa e comunque loro rilevanza ai fini della decisione, il Giudice di appello, sollecitato all’uopo da parte del ricorrente sia mediante l’inserimento di tale documento (…) nel fascicolo di parte in grado di appello che mediante istanza contenuta nell’atto di appello, che tramite istanza formulata a verbale della udienza di discussione in grado di appello abbia l’obbligo di acquisire agli atti tale documento da cui risulti che il ricorso amministrativo avverso un precedente provvedimento dell’INAIL di rigetto della domanda di corresponsione dell’indennità temporanea per infortunio sul lavoro relativa al periodo di assenza dal lavoro in occasione del quale il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore la violazione della norma di cui all’art. 40, comma 4, del CCNL Gomma plastica (Industria) 15/4/00, era stato redatto e sottoscritto da soggetto diverso dal lavoratore stesso.
Osserva la Corte che nel caso del motivo in esame la contemporanea deduzione di violazioni di leggi e di vizio di motivazione è si accompagnata da plurimi quesiti, ma difetta l’indicazione di quali di questi quesiti è riferibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e quale a quella di cui al n. 5 del citato art. 360 c.p.c..
Nè può essere demandato a questo giudice di legittimità l’identificazione del quesito che si riferisce all’una o all’altra delle citate ipotesi ex art. 360 c.p.c. non essendo consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).
I su trascritti interpelli, tuttavia, per non contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (V. per tutte Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.), devono ritenersi riferibili alla denunciata violazione di leggi.

Sotto tale profilo la censura è infondata.
E’ sufficiente richiamare in proposito, innanzitutto, l’orientamento di questa Corte secondo il quale nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). La irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (per tutte Cass. S.U. 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. 13 marzo 2009 n. 6188).
Nella specie è lo stesso ricorrente, come desumesi dai quesiti, a riconoscere di aver presentato tardivamente i documenti di cui ha chiesto l’ammissione.
Nè è precisato, ai fini dell’esercizio poteri d’ufficio del giudice che tali documenti riguardavano, comunque, fatti tempestivamente allegati nel ricorso introduttivo.
A tanto va aggiunto che la Corte del merito ritiene anche che il documento concernente il ricorso avverso il provvedimento dell’Inail è ininfluente in quanto, anche ove fosse stato dimostrato che la R. non era a conoscenza del ricorso amministrativo, la sua malafede sarebbe stata viepiù confermata atteso che la lavoratrice, pur sapendo che vi era un provvedimento definitivo che attribuiva la gestione dell’evento morboso all’INPS, non aveva adempiuto al suo obbligo di consentire le visite di controllo.
Nè su tale ininfluenza vi è specifica censura.
Inoltre ed è bene sottolinearlo, la Corte territoriale rileva anche che il documento di cui trattasi è in contrasto con quanto assunto nel ricorso di primo grado. La sua acquisizione, quindi, servirebbe a dimostrare un fatto diverso da quello allegato dalla parte.
Infine, mette conto osservare che il secondo interpello relativo alla riferibilità dell’obbligo di cui alla norma dell’art. 40, comma 4, del CCNL Gomma plastica (Industria) 15/4/00, anche al caso di postumi d’infortunio sul lavoro, involge una questione da considerarsi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.
Infatti la stessa non risulta trattali nella sentenza impugnata e il ricorrente non allega di averla sollevata tempestivamente nel giudizio di appello. In mancanza di tale specificazione la questione va considerata nuova (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518). In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

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