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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2013 n. 14087[1]

La corte si è pronunciata più volte sul tema anche a Sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione dl un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno del vizi indicati dalla legge (art. 591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato li giudicato sostanziale


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/03/pena-obbligo-di-motivazione-dettagliata-solo-quando-ci-si-discosti-dalla-media-edittale.html

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