Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 24586 del 31 ottobre 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 23.05.2008, D. T. esponeva:
– che con lettera dell’11.08.2008, a seguito di contestazioni disciplinari comunicategli in data 14.12.2007, la datrice di lavoro A. S.p.A. gli aveva intimato il licenziamento, ove gli veniva addebitato di avere inviato ad una serie di soggetti- tutti estranei al rapporto di lavoro- una comunicazione relativa alla situazione di un presunto conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato D. D., responsabile Prevenzione e Protezione della stessa A.
– che il licenziamento era illegittimo, perché l’invio di segnalazione a soggetti estranei all’azienda non conteneva in sè alcun valore denigratorio e in ogni caso la sanzione espulsiva appariva sproporzionata ed incongrua rispetto alla condotta addebitatagli.
Ciò premesso, il D. T. chiedeva l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento, con tutte le conseguenze di legge.
La società costituendosl contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’esito dell’istruzione, acquisita varia documentazione, il Tribunale di Milano con sentenza n. 148 del 2009 accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità del licenziamento ed ordinando la reintegrazione del D. T. nel posto di lavoro e la corresponsione del risarcimento del danno.
Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 698 del 2010, osservando che la segnalazione del D. T. nei confronti del dipendente D. D. non era del tutto ingiustificata o comunque non era dettata da intento denigratorio, anche se la sua diffusione ad organi pubblici, in parte collegati alla società datrice di lavoro e formalmente estranei ad A., era avvenuta senza il previo o almeno contemporaneo coinvolgimento dei competenti organi interni della società e quindi appariva non corretta. L’iniziativa del lavoratore, ad avviso delta Corte, avrebbe potuto essere sanzionata con una più appropriata misura di carattere conservativo e non espulsivo.
La A. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.
Il D. T. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale concluso, dopo avere correttamente affermato che lo strumento di denuncia del presunto conflitto di interessi utilizzato dal D. T. era da ritenersi “quanto meno improprio” e “non corretto”, che, non essendoci un obbligo di preventivo ricorso al Comitato Etico, la diversa scelta del dipendente non si sarebbe prestata ad una esclusiva lettura in chiave denigratoria. Precisava al riguardo che il D. T. al fine di garantire il riserbo ben avrebbe potuto scegliere il sistema di denunzia endoaziendale con il ricorso al Comitato etico o segnalando i fatti ai propri superiori e non investire i soggetti esterni aila società.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore vizio di motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte ambrosiana valutato, in sede di gravità del comportamento e di proporzionalità della sanzione – premesso il carattere “quanto meno improprio” e “non corretto” dello strumento utilizzato dal D. T.,la contestata natura estranea dei soggetti terzi altri rispetto al Comune di Milano cui lo stesso D. T. aveva inviato la segnalazione del conflitto di interessi.
3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (cfr Cass. 8 aprile 2008 n. 1023; Cass. 12 novembre 2007 n. 23484). Ed è giurisprudenza consolidata che in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e della adeguatezza della sanzione, di tal che tutte le questioni di merito, ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (Cass. 7 aprile 2011 n. 7948; Cass. 25 maggio 2012 n. 8293).
La sentenza, per essere adeguatamente motivata, si sottrae a tutte le censure che contro di essa sono state avanzate. Ed invero nell’affermare che lo strumento della denunzia del conflitto di interessi utilizzato dal D. T. era da ritenersi quanto meno improprio e non corretto e nel concludere che- non essendoci un obbligo di preventivo ricorso al Comitato etico- la diversa scelta del dipendente di ricorrere non si prestava ad una esclusiva lettura in chiave nigratoria, ha seguito un iter argomentativo logico e ha atto corretta applicazione di fatti di causa per quanto attiene alla sanzione espulsiva inflitta, che non risultava proporzionale alla condotta tenuta dal D. T. Né sotto altro versante può addursì che il D. T. avrebbe dovuto ricorrere al Comitato etico, atteso che ia condotta del lavoratore, seppure impropria, non può di per sé giustificare la sanzione espulsiva, non essendo stato accertato, come ha puntualizzato il giudice di appello, l’elemento della malafede a carico dello stesso.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma addì 25 settembre 2013
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