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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 19182 del 19 agosto 2013

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla S.S. Lazio s.p.a. avverso il lodo arbitrale emesso in data 23 dicembre 2009 tra la società ricorrente e P. G. dal Collegio arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Professionisti.
Il Tribunale di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:
a) con il lodo attualmente impugnato il suindicato Collegio arbitrale, in accoglimento del ricorso del P., ha dichiarato la risoluzione del contratto di lavoro sportivo stipulato dal calciatore professionista con la Lazio e ha condannato quest’ultima al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite;
b) il Presidente f.f. del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con decreto dell’1 febbraio 2010, ha dichiarato il lodo esecutivo ai sensi dell’art. 412-quater cod. proc. civ.;

e) in base a tale ultima norma il lodo è reso esecutivo previo accertamento dei seguenti elementi: 1) inutile decorso del termine di trenta giorni per la relativa impugnazione; 2) intervenuta accettazione scritta delle decisione arbitrale, da parte degli interessati; 3) intervenuto rigetto dell’impugnativa del lodo;
d) nella specie con il suddetto decreto presidenziale è stata attribuita efficacia esecutiva al lodo, sull’assunto che era ormai inutilmente trascorso il termine di legge per l’impugnazione, assunto evidentemente basato sul computo di tale termine a decorrere dal giorno della “notifica del lodo da parte della Cancelleria”;
c) questo accertamento giudiziale della tardività dell’impugnazione non consente di riesaminare la questione, in applicazione della regola del ne bis in idem;
f) peraltro, l’art. 825 cod. proc. civ. prevede espressamente uno strumento – il reclamo alla Corte d’appello – specifico per ottenere il riesame dell’ exequatur del lodo arbitrale;
g) benchè la predetta norma sia dettata per l’arbitrato rituale, tuttavia essa – “in ossequio a criteri di logica e razionalità del sistema” – deve applicarsi anche all’arbitrato irrituale, visto che il legislatore ha successivamente previsto anche per questo arbitrato la possibilità di ottenere un medesimo decreto che disponga l’esecutorietà del lodo;
h) ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto, a seguito del decreto di esecutorietà del lodo, avvalersi nei termini di legge del predetto strumento per contestarne le statuizioni, ivi compresa quella sulla intempestività dell’impugnazione;
i) ciò non è avvenuto e pertanto il presente ricorso è inammissibile, sicchè non possono esaminarsi le censure di merito.
2- Il ricorso della S.S. Lazio s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, P.G., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui replica la ricorrente principale, con controricorso.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Deve essere, in primo luogo, disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.
1 – Profili preliminari – Inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.
1.- Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale condizionato proposto dal P., nel quale si sostiene che, nel caso di esame nel merito della censura avversa sul mancato decorso del termine per impugnare il lodo, tale censura dovrebbe essere considerata infondata e il ricorso principale inammissibile per tardività, data l’equipollenza della comunicazione integrale del lodo, a cura degli arbitri, rispetto alla notificazione del lodo medesimo di cui all’art. 412-quater cod. proc. civ..
Il suddetto ricorso è inammissibile, visto che il P. è rimasto completamente vittorioso nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza attualmente impugnata.
Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale – anche se qualificato come condizionato – deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4787; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882; Cass. 28 agosto 2004, n. 17201; Cass. 18 settembre 2007, n. 19366; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 26 aprile 2010, n. 9907).
2 – Sintesi dei motivi del ricorso principale.
2.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o errata applicazione degli artt. 412-quater e 825 cod. proc. civ..
Si sostiene l’erroneità della decisione del Tribunale di Milano di ritenere che il decreto del Presidente del Tribunale stesso in data 1 febbraio 2010 – attributivo di efficacia esecutiva al lodo arbitrale in oggetto – abbia precluso il riesame della questione della definitività o impugnabilità del lodo medesimo.

Si sottolinea che il Tribunale non ha preso in considerazione la questione riguardante l’eccezione di decadenza della società Lazio dal diritto di impugnare il lodo, a seguito della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della segreteria del Collegio arbitrale perchè ha ritenuto che il decreto presidenziale suindicato abbia definito, con effetto di giudicato, la questione del rispetto del termine di cui all’art. 412-quater cod. proc. civ. e che la questione stessa non era più esaminabile per il principio del ne bis in idem.
In base all’art. 412-quater cod. proc. civ. il lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi -quale è quello in argomento – può essere dichiarato esecutivo soltanto in due casi: 1) accettazione delle parti in forma scritta del lodo; 2) rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso con il quale il lodo è stato impugnato.
Nell’attuale vicenda non ricorreva nessuna delle due suddette ipotesi, quindi: a) il Presidente del Tribunale non poteva emettere il decreto dichiarativo dell’esecutività del lodo; b) il Tribunale, comunque, non poteva considerare tale decreto come preclusivo dell’impugnazione “al punto di dichiararla inammissibile”, tanto più che tale decreto non ha carattere decisorio ma è meramente ricognitivo della regolarità formale del lodo arbitrale.
Nè va omesso di rilevare che l’art. 825 cod. proc. civ., richiamato nella sentenza impugnata, si applica soltanto al lodo rituale – mentre quello di cui sai tratta è irrituale – e, comunque, anche il decreto di esecutorietà ivi previsto non ha natura decisoria, in base alla giurisprudenza di legittimità.
3.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o errata applicazione degli artt. 412-quater e 825 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 326 cod. proc. civ..
Si sottolinea che nel decreto presidenziale è stata implicitamente considerato decorso il termine di trenta giorni a disposizione della società Lazio per impugnare il lodo irrituale dinanzi al Tribunale, ponendo come dies a quo di tale termine la comunicazione del lodo da parte della segreteria del Collegio arbitrale, anzichè la notificazione del lodo medesimo ad istanza della parte vittoriosa.
Ciò è in contrasto con quanto dispone l’art. 412-quater cod. proc. civ., ove si fa espresso riferimento al deposito del ricorso per impugnazione “entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo”.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità la comunicazione integrale del lodo, a cura degli arbitri, non costituisce equipollente della notificazione del lodo stesso ad istanza di parte.
Nella specie: il lodo è stato notificato il 13 febbraio 2010 e il ricorso per impugnazione è stato depositato in data 8 marzo 2010, sicchè è evidente che si trattava di una impugnativa tempestiva, che come tale doveva essere presa in considerazione dal Tribunale e non dichiarata inammissibile.
4.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o errata applicazione dell’art. 825 cod. proc. civ., in riferimento all’esistenza di strumenti di riesame dell’exequatur del lodo arbitrale irrituale.
Si contesta l’applicazione analogica effettuata dal Tribunale dell’art. 825 cod. proc. civ. al presente caso.
Si rileva che tra l’exequatur del lodo arbitrale rituale e quello del lodo arbitrale irrituale vi sono molteplici differenze che rendono palese l’erroneità di tale statuizione. In particolare: 1) l’exequatur del lodo arbitrale irrituale è disposto dal Giudice dell’impugnazione solo in caso di accettazione scritta espressa del lodo oppure di rigetto della proposta impugnazione e rappresenta solo una sorta di certificazione di non impugnabilità o di conferma del lodo; 2) l’exequatur del lodo arbitrale rituale è disposto dal Presidente del Tribunale solo ai fini esecutivi e con salvezza delle successive impugnazione e sospensione di esecutività da parte del giudice del gravame che è la Corte d’appello, esso pertanto precede la scadenza del termine di impugnabilità del lodo e ha natura interlocutoria.
Si tratta, quindi, di istituti processuali differenti e non equiparabili e la loro diversità nasce dalla profonda diversità sussistente tra il lodo rituale (che ha carattere decisorio) e il lodo irrituale, quale è quello previsto dall’art. 412-quater cod. proc. civ., che ha carattere negoziale.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha posto in luce le profonde differenze tra i due istituti, tuttora persistenti, anche dopo le riforme legislative in materia.
Ne consegue l’erroneità evidente della sentenza attualmente impugnata.
3 – Esame dei motivi del ricorso principale.
5.- I tre motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente, data la loto intima connessione – sono da accogliere, per le ragioni di seguito precisate.
5.1.- In primo luogo devono essere considerati infondati i profili di inammissibilità delle censure prospettati nel controricorso per asserito mancato rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione e di autosufficienza.
Infatti, nella specie, tale principio – che si applica anche nelle ipotesi di denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 3, che ricorrono nella specie – risulta essere stato rispettato, in quanto la società ricorrente non si è limitata a specificare soltanto le singole norme processuali di cui ha denunziato la violazione, ma ha anche adeguatamente indicato gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delle prospettate violazioni (arg. ex Cass. 4 aprile 2005, n. 6972; Cass. 19 aprile 2006, n. 9076).
5.2.- Quanto al merito delle censure va rilevato che, in effetti, risulta che la sentenza impugnata, sulla base di erronee premesse, sia pervenuta ad una decisione del tutto non condivisibile e contraria ai principi affermati da questa Corte nella materia trattata.
L’errore di fondo del Tribunale di Milano è rappresentato dall’aver attribuito carattere decisorio – come tale impeditivo dell’esame nel merito dell’impugnativa del lodo – al decreto presidenziale dell’1 febbraio 2010, che ha dichiarato esecutivo il lodo ai sensi dell’art. 412-quater cod. proc. civ..
Infatti, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte “deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, nè da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo” (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986).
Ne consegue l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione della società Lazio, basata sull’attribuzione dei requisiti di decisorietà e definitività al suindicato decreto presidenziale di esecutorietà del lodo.
5.3.- Altrettanto erroneo risulta anche l’implicito avallo del computo del termine per impugnare il lodo – effettuato nel suddetto decreto presidenziale – con decorrenza dal giorno della “notifica” del lodo da parte della Cancelleria.
Va, infatti, ricordato che, in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte:
a) come si desume dall’art. 326 cod. proc. civ. – cui va riconosciuto il carattere di lex generalis in materia, come tale, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina – la comunicazione, ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 133 cod. proc. civ. – anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazione – non può incidere sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione, previsto dallo stesso art. 326 cod. proc. civ., perchè la notificazione idonea – a questo fine – è solo quella fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.), la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l’impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante (Cass. 4 novembre 1997, n. 10782; Cass. 11 aprile 2002, n. 5136; Cass. 23 maggio 2013, n. 12767);
b) tale principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del lodo arbitrale – sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia – e ciò comporta che tale decorrenza deve essere individuata nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario (arg. ex Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906, con richiami a Cass. SU 29 aprile 1997, n. 3670).

Il Tribunale di Milano, nella sentenza impugnata, per effetto dell’indicato errore di impostazione, ha implicitamente attribuito alla “notificazione” del lodo effettuata a cura della segreteria del Collegio arbitrale l’effetto di far decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione – avallando la scelta fatta, in tal senso, nel precedente decreto presidenziale, di cui si è detto – e, poi, su questa premessa, ha affermato l’inammissibilità dell’impugnazione della società pacificamente proposta – come risulta anche dal controricorso – con atto depositato in data 8 marzo 2010, in seguito alla notifica del lodo perfezionatasi per il destinatario il 13 febbraio 2010 e quindi del tutto tempestivamente, in base a quanto disposto dall’art. 412-quater cod. proc. civ., che il Tribunale di Milano ha violato, senza neppure considerare che l’interpretazione di tale norma adottata nella sentenza impugnata- sia pure indirettamente – si risolve in una “menomazione del diritto di difesa priva di giustificazione”, come si desume anche dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione (vedi, da ultimo: Corte cost. n. 297 del 2008 e precedenti ivi richiamati).
5.4.- Anche il terzo motivo deve essere accolto in quanto – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata – l’art. 825 cod. proc. civ. che, fra l’altro, prevede espressamente il reclamo alla Corte d’appello, come mezzo specifico per ottenere il riesame dell’exequatur del lodo arbitrale – non si applica al lodo contrattuale o irrituale, come testualmente risulta dall’art. 808-ter c.p.c., n. 5, e come reiteratamente è stato affermato dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ove è stato posto in rilievo che proprio l’inapplicabilità della suddetta disposizione costituisce uno degli elementi di maggiore differenziazione della disciplina processuale che governa, rispettivamente, i due tipi di arbitrato in oggetto e i lodi che in essi vengono emessi.
Infatti, in più occasioni è stato ribadito, anche con riferimento al procedimento arbitrale di cui si tratta nel presente giudizio, che:
a) la differenza tra l’arbitrato rituale e quello irrituale – aventi entrambi hanno natura privata – non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (vedi per tutte: Cass. 12 ottobre 2009, n. 21585; Cass. 1 aprile 2011, n. 7574);
b) nell’ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato – secondo quanto previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 6, o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva – l’arbitrato in questione ha natura irrituale, e non già rituale (Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25253);
c) la stessa natura irrituale è da riconoscere alla procedura – prevista da una clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale – di devoluzione ad un Collegio arbitrale delle eventuali controversie relative ai rapporti di lavoro fra società sportive e professionisti tesserati con le relative Federazioni, clausola per la cui validità è necessario che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinunzia assoluta alla giurisdizione (Cass. 1 agosto 2003, n. 11751);

d) al riconoscimento della natura irrituale – salvo espresse disposizioni in contrario – delle procedure arbitrali volte alla soluzione di eventuali controversie in materia di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto e nel regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive – nonchè di quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche – a decorrere dalla vigenza del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, art. 59- bis, introdotto dal D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80, art. 28, (corrispondente al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 56), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) – consegue l’applicabilità come unico regime di impugnazione di quello previsto dall’art. 412-quater cod. proc. civ. (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576);
e) ciò comporta che, ai sensi di tale ultima disposizione, il lodo è impugnabile – non con riguardo alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri, ma solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi (Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25253) – innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro e che, avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale, l’unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4025), diversamente da quel che accade per l’arbitrato rituale, per il quale la impugnazione per nullità del lodo si propone alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. e alla stessa Corte d’appello è proponibile il reclamo avverso il decreto del tribunale che nega o concede l’esecutorietà del lodo, ai sensi dell’art. 825 c.p.c., comma 3, (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159);
f) la suddetta diversità dei mezzi di impugnazione è di grande rilievo in quanto ad essa consegue che, nei casi in cui si applica la disciplina processuale dettata dall’art. 412-quater cod. proc. civ., se il lodo irrituale viene impugnato erroneamente dinanzi alla Corte d’appello anzichè dinanzi al Tribunale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione – determinando la cosiddetta traslatio judicii – e, quindi, l’impugnazione è inammissibile (vedi, per tutte: Cass. 10 ottobre 2005, n. 19679; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159; Cass. 12 novembre 2012, n. 19645).
5.5.- Il Tribunale di Milano – laddove ha affermato che, nella specie, la società Lazio avrebbe dovuto ricorrere allo strumento previsto dall’art. 825 cod. proc. civ., in quanto tale disposizione benchè sia dettata per l’arbitrato rituale, tuttavia, “in ossequio a criteri di logica e razionalità del sistema”, deve applicarsi anche all’arbitrato irrituale, visto che il legislatore ha successivamente previsto anche per questo arbitrato la possibilità di ottenere un medesimo decreto che disponga l’esecutorietà del lodo – non ha tenuto conto nè della lettera dell’art. 808-ter c.p.c., n. 5, nè dei suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, assurti ormai al rango di “diritto vivente”.
5 – Conclusioni.
6.- In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte, e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa persona del giudice, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:
1) il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale non è in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà – questa pertinendo alla sentenza arbitrale – nè da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia; pertanto, tale decreto non è idoneo a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo stesso (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986);
2) come si desume, mutatis mutandis, dall’art. 326 cod. proc. civ. – cui va riconosciuto il carattere di lex generalis in materia, come tale, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina – anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del lodo arbitrale – sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia – il momento iniziale deve essere individuato nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario (arg. ex Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906, con richiami a Cass. SU 29 aprile 1997, n. 3670).
Infatti, al suddetto fine, soltanto la notificazione fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.) è idonea ad esprimere la volontà di porre fine alla fase arbitrale mettendo in moto i termini per l’impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante;
3) va riconosciuta natura irrituale – salvo espresse disposizioni in contrario – a tutte le procedure arbitrali che riguardino eventuali controversie in materia di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto e nel regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive – nonchè a quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche – a decorrere dalla vigenza del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, art. 59-bis, introdotto dal D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80, art. 28, (corrispondente al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 56), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) – e ciò comporta l’applicabilità come unico regime di impugnazione di quello previsto dall’art. 412-quater cod. proc. civ., secondo cui il lodo è impugnabile – nei limiti suoi propri – innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale l’unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, mentre l’eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente dinanzi alla corte d’appello anzichè dinanzi al tribunale è inammissibile, trattandosi di incompetenza per grado per la quale non opera il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione (determinando la cosiddetta traslatio judicii).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa persona del giudice.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 aprile 2013.

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