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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 agosto 2013 n. 19871[1]

 

Il patteggiamento unito alla sola deposizione testimoniale della moglie del ricorrente, “non poteva integrare gli estremi di una prova sufficiente, tanto più che la documentazione prodotta dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’entità dei danni asseritamente subiti era successiva di circa quattro anni rispetto ai fatti di causa”.

“Ne consegue che l’impugnata sentenza, avendo compiuto una valutazione globale delle prove esistenti, è anche rispettosa del principio affermato da questa Corte secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre un’ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/08/il-patteggiamento-non-rende-automatica-la-liquidazione-dei-danni-civili.html

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