La massima

Il danno morale tutela la dignità della persona: deve essere risarcito anche quando la vittima finisce in stato vegetativo. Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell’ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Suprema Corte di Cassazione civile

Sez. lavoro

sentenza del 7.2.2012, n. 1716

…omissis…

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ravvisato la responsabilità della datrice di lavoro per i danni subiti dal lavoratore, senza peraltro indicare la condotta illecita addebitarle alla medesima, considerata anche la complessità o difficoltà della operazione eseguita dal lavoratore di sua iniziativa.

Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta vizi di motivazione quanto al concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno, negato dalla Corte d’appello senza tener conto della richiesta di archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose, formulata dal pubblico ministero, accolta dal giudice per le indagini preliminari, prodotta nel giudizio di merito e riprodotta in fotocopia nel testo del ricorso. La Corte d’appello trascurò altresì, secondo la ricorrente, le relazioni di inchiesta sull’infortunio svolte dall’Azienda sanitaria locale di Brescia e dal consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Brescia, anch’esse riprodotte in copia nel ricorso.

Ad avviso della ricorrente il concorso di colpa del danneggiato era provato dal contrasto del suo comportamento “con le disposizioni dell’azienda circa le operazioni da effettuare nel caso di specie”.

I due motivi, da esaminare insieme perchè connessi, non sono fondati.

A norma dell’art. 2087 cod. civ. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Questa norma non impone all’imprenditore una responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque sopportato un danno. Occorre invece che l’evento sia pur sempre riferibile alla colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuabili (Cass. 10 maggio 2000 n. 6018, 1 giugno 2004 n. 10510, 17 febbraio 2009 n. 3785).

Una volta, poi, che il prestatore di lavoro o il suo rappresentante in giudizio abbia provato, come nel caso di specie, tanto il danno quanto il nesso causale con l’attività lavorativa, incombe sulla controparte l’onere di provare la mancanza della colpa.

Nella fattispecie in esame la ricorrente addebita ai giudici di appello di non aver ravvisato questa prova a causa di un incompleto esame del materiale acquisito, ma la censura non può essere condivisa.

La sentenza qui impugnata ha esattamente premesso che la responsabilità dell’imprenditore è esclusa solo i caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ossia di rischio generato da un’attività estranea alle mansioni lavorative o esorbitante da esse in modo irrazionale. Ed ha aggiunto che nel caso di specie il lavoratore non aveva assunto arbitrariamente il rischio connesso all’operazione di pulizia sull’orlo della botola ma aveva agito per evitare che il coperchio, a causa dei detriti sottostanti, sporgesse dal suo alloggiamento e costituisse così un’insidia per gli altri lavoratori.

Essa ha poi rilevato la mancata predisposizione, da parte della società datrice di lavoro, di una procedura idonea ad evitare che durante la manovra del carroponte, tanto più se operante con un pesante carico sospeso e perciò oscillante, un lavoratore potesse trovarsi nell’area di manovra, ed anche ad evitare che in quest’area il lavoratore, privo di un’attrezzatura di ritenzione della persona, potesse operare sull’orlo della botola priva di recinzione e potesse così cadere nel vano sottostante, come avvenne.

Nessuna violazione di norme di diritto o difetto logico è ravvisabile in questa motivazione.

Nè la ricorrente sostiene di avere prodotto in causa il documento comprovante la predisposizione di detta procedura; documento plausibilmente ritenuto dai giudici di merito non sostituibile da generiche affermazioni dei testimoni, peraltro dipendenti della società, circa la formazione professionale ricevuta in azienda.

La ricorrente non può neppure giovarsi ora dell’integrale riproduzione in fotocopia dei documenti formati da autorità giudiziarie o amministrative per l’accertamento dei fatti.

Le valutazioni espresse nei decreto di archiviazione del processo penale non vincolano il giudice civile.

Ma in questa sede importa di più osservare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonchè la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d’impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidandone alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, come se nel giudizio di legittimità fosse possibile la ripetizione del giudizio di fatto.

Col terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2059 cod. civ. “per avere la Corte quantificato il danno senza concreta applicazione del principio della personalizzazione dello stesso”.

La Corte d’appello non ha proceduto alla liquidazione del danno ma si è limitata a confermare la determinazione già compiuta dal giudice di primo grado. Essa ha così confermato l’esatta distinzione fra danno morale e danno biologico (Cass. Sez. un. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975). Quest’ultimo, già risarcito dall’Inail, è stato detratto dal debito ancora sussistente. Quanto al danno morale, esso non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità personale (Cass. 11 giugno 2009 n. 13530), particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell’ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.

(Cass. Sez. un 31 maggio 2003 n. 8828). Sarebbe infatti iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.

Del resto la ricorrente non definisce quello che essa chiama “principio della personalizzazione” del danno.

La ricorrente incidentale sostiene la violazione dell’art. 91 Cost..

Ella osserva di aver presentato una specifica nota spese, formata da numerose voci e riprodotta nel ricorso, e lamenta che i giudici di merito abbiano proceduto alla liquidazione tenendo separati solamente diritti ed onorari, riducendoli senza dettagliata motivazione.

Col primo motivo la ricorrente riferisce la censura alla sentenza del Tribunale, che dice di avere impugnato sul punto, senza ricevere alcuna risposta dal giudice di secondo grado.

Col secondo motivo la censura è riferita alla sentenza d’appello.

I due motivi sono privi di fondamento.

La sentenza qui impugnata spiega come la riduzione dell’ammontare delle voci – calcolata complessivamente e così da riferire proporzionalmente a ciascuna voce, nessuna delle quali è stata cancellata, – è dovuta alla “non particolare difficoltà della causa”. Motivazione sufficiente a dar conto dell’esercizio della discrezionalità giudiziale.

La ricorrente non specifica ora singole voci spettanti e non riconosciute, sull’eliminazione delle quali la Corte avrebbe dovuto motivare (Cass. 8 febbraio 2007 n. 2748), nè attribuisce alla stesa Corte specifici errori, rivelandosi su questo punto le censure inammissibili perchè generiche (Cass. 26 giugno 2007 n. 14744, 3 agosto 2007 n. 17059, 24 febbraio 2009 n. 4404, 7 agosto 2009 n. 18086, 9 settembre 2009 n. 19419, 21 ottobre 2009 n. 22287).

Il rigetto di entrambi i contrapposti ricorsi giustifica la compensazione delle spese processuali.

Anche nei confronti dell’Inail è equa la compensazione poichè questo non ha assunto nel processo alcuna iniziativa ma si è riservato di agire in regresso ed in separata sede contro la datrice di lavoro, prospettando così l’eventualità di un altro processo sulla stessa vicenda.

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese fra tutte le parti.

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