Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza del 13 settembre 2012, n. 15353
Svolgimento del processo
1. La sentenza attualmente impugnata rigetta sia l’appello principale di I.B.R. sia l’appello incidentale della Fonderia Ghisa-Metalli V. s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 945/05 del 17 novembre 2005, la quale, in parziale accoglimento della domanda del B.R. : a) ha dichiarato illegittime e annullato quattro delle dieci sanzioni disciplinari conservative irrogate al ricorrente dalla suddetta società datrice di lavoro, nel periodo compreso tra il 9 novembre 1999 e il 7 febbraio 2000, condannando la società alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto con gli accessori di legge; b) ha rigettato per il resto (impugnativa sia del licenziamento in tronco intimato il 9 febbraio 2000, con richiesta delle consequenziali pronunce, sia delle altre sei sanzioni disciplinari) il ricorso del lavoratore.
La Corte d’appello di Ancona, per quel che qui interessa, precisa che:
a) quanto alla censura di illegittima utilizzazione da parte del primo giudice delle testimonianze dei fratelli V.S. e F. , nonostante la rituale eccezione di, incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa del lavoratore prima di ciascuna deposizione, va rilevato che tale eccezione deve essere qualificata come eccezione di nullità delle deposizioni rese dai testi dopo motivata ordinanza di formale reiezione dell’eccezione di incapacità a testimoniare e tale eccezione, proposta come motivo di appello, è sicuramente inammissibile perché la sua mancata formulazione da parte del difensore del ricorrente all’udienza di escussione dei testi, nella quale il suddetto difensore era presente, comporta la sanatoria di ogni eventuale irregolarità dell’ordinanza di ammissione e delle stesse deposizioni;
b) comunque, per quel che rileva, anche in riferimento all’attendibilità dei due suddetti testi, va confermato quanto ritenuto dal primo giudice nel senso che non sussiste alcuna inconciliabilità tra la posizione di testimone e quella di amministratore di una società quando la testimonianza è resa in un processo in cui il soggetto non rappresenta la società e, a maggior ragione, se al momento in cui depone come teste non è più amministratore della società;
c) nella specie, al momento delle deposizioni, il legale rappresentante della società V. era G.V. , mentre i figli S. e F. erano solo componenti del consiglio di amministrazione, visto che fin dal 22 dicembre 1998 era cessata la loro carica di amministratori delegati;
d) quanto al teste S.S. va osservato che non è sicuro che sia stato l’autore dell’ordine impartito al B. di svolgere la mansione dequalificante di pulizia dei bagni e la sua reticenza, rilevata dal giudice nel corso del processo penale per ingiuria ed altro instaurato a carico del B. (e conclusosi con sentenza di assoluzione resa all’udienza del 7 aprile 2005), non può, nella presente controversia, indurre ad affermare l’intrinseca inattendibilità di un teste importante (visto che era il capo-reparto del B. ), tanto più che la sua deposizione è stata valutata con grande cautela e in rapporto con i dati emersi dalle altre risultanze probatorie;
e) analogamente, anche la teste D.R. (moglie dello S. ) non può considerarsi inattendibile solo perché ha mostrato di conoscere il capitolato su cui veniva escussa prima che le fossero fatte le relative domande dal giudice, poiché anche in tal caso le circostanze riferite dalla testimone devono essere valutate criticamente alla luce delle altre emergenze probatorie;
f) quanto al merito, va confermata la sentenza di primo grado nelle parti relative sia alle sanzioni disciplinari conservative non annullate (cui si riferisce l’appello principale del B. ) sia a quelle annullate (oggetto di censura nell’appello incidentale della V.);
g) il Tribunale ha anche rettamente applicato le norme che disciplinano i rapporti tra giudizio penale, giudizio civile e illecito disciplinare, ove ha individuato nel fatto dell’ingiuria (la cui materialità è pacifica) un elemento idoneo ad integrare gli estremi dell’illecito disciplinare, essendo ininfluente che il giudice penale abbia ritenuto che le ingiurie mosse dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro sono state provocate “dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro” stesso;
h) analogamente, la sentenza penale suindicata non ha influenza sulla valutazione della prova della giusta causa di licenziamento, che invece le risultanze del presente processo consentono di ritenere raggiunta;
i) va, inoltre, precisato che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza né della discriminazione né della ritorsione, non avendo in particolare provato la conoscenza da parte della società datrice di lavoro dell’attività sindacale svolta dal lavoratore (nella cui busta paga non era applicata alcuna trattenuta sindacale) né della sua candidatura alle elezioni della RSA;
h) è infondata la censura del lavoratore avverso l’avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale, della legittimità della sospensione cautelare, sul rilievo secondo cui la sanzione disciplinare della sospensione cautelare per cinque giornate lavorative sarebbe stata applicata in violazione della legge e del contratto, perché non preceduta dalla contestazione degli addebiti;
i) infatti, la sospensione cautelare non ha natura giuridica di sanzione disciplinare conservativa, ma piuttosto è una forma di autotutela riconosciuta anche dalla contrattazione collettiva (nella specie: art. 26 del c.c.n.l. 5 luglio 1994, per i dipendenti dell’industria metalmeccanica) per evitare la permanenza ulteriore del dipendente sul posto di lavoro, nonostante la definitiva e irreparabile rottura del vincolo fiduciario, pertanto ad essa non si applica l’art. 7 St. lav.;
l) infine, la censura sulla omessa verifica, da parte del Tribunale, della proporzionalità del licenziamento rispetto alla condotta addebitata, è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello e, quindi, in contrasto con l’art. 437 cod. proc. civ.
2 – Il ricorso di I..B.R. , illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; la V. s.r.l. non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ.
Si sostiene che i fratelli V.S. e F. non avrebbero potuto essere sentiti come testi perché all’epoca del grave infortunio occorso al B.R. (…) – quando era addetto alla pressa meccanica idropneumatica detta “macchina spara anime” – erano ancora amministratori delegati della società V. (essendo cessati dalla carica il 22 dicembre 1998).
Si sottolinea al riguardo che la Corte territoriale nel respingere la relativa censura non ha considerato che gli amministratori di una s.r.l. (quale è la V.) una volta cessata la carica non sono esonerati dalla responsabilità per i fatti compiuti come titolari della carica, tanto più che nella specie tali fatti li coinvolgono direttamente essendo stati i suddetti fratelli ad avere dato l’ordine dequalificante, al lavoratore rientrato al lavoro dopo l’incidente, di andare a pulire i bagni.
2- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Si sostiene che la sentenza non è il frutto di una valutazione equilibrata e ragionevole del complesso delle prove acquisite, avendo la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione alcune prove importanti che avrebbero potuto portare ad una diversa decisione.
Si tratta, in particolare di deposizioni testimoniali (ritualmente allegate agli atti e ritrascritte per estratto nel corpo del ricorso, con l’indicazione della relativa sede processuale), utili per dimostrare il clima di vessazione e discriminazione creato appositamente all’interno dell’azienda dai titolari dal momento di rientro al lavoro dopo l’infortunio fino al licenziamento.
3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del principio della valutazione della prova espresso dall’art. 116 cod. proc. civ.
Si sottolinea che la Corte anconetana ha violato palesemente il su richiamato principio perché ha considerato attendibili soltanto i testi più facilmente influenzati dal datore di lavoro.
Infatti, la Corte territoriale si è basata sulle testimonianze di V.S. e F. o di soggetti che, all’epoca delle deposizioni, erano dipendenti della V., mentre non ha considerato – e nemmeno solo confrontato – gli esiti di tali testimonianze in rapporto con quelle rese da altri soggetti, che non erano più o non erano mai stati dipendenti della V., e che erano stati indicati dal B. Del resto, alcuni dei testi cui ha fatto riferimento la Corte d’appello (in particolare lo S. ) erano risultati poco attendibili nel corso del giudizio penale per ingiuria di cui si è detto mentre altri (in particolare: la R. , moglie di S. , ha manifestato di conoscere già il capitolato su cui doveva essere escussa) hanno dimostrato poca correttezza nel corso del giudizio civile.
La Corte anconetana, tuttavia, non ha attribuito il dovuto rilievo a tali circostanze e neppure ha valutato – senza darne alcuna giustificazione che il contenuto delle deposizioni testimoniali richiamate nella sentenza impugnata era contraddetto da quello delle deposizioni pretermesse.
4.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen.
Si rileva che la Corte territoriale ha male applicato l’art. 654 cod. proc. pen., che stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
Nella specie, nel giudizio civile si controverte del diritto del B. a non vedersi irrogare una sanzione disciplinare il cui riconoscimento dipende dall’accertamento del clima di vessazione e dal contesto mobbizzante, che sono gli stessi fatti materiali che hanno portato alla sentenza penale passata in giudicato di assoluzione del B. dal reato di ingiurie.
Tale assoluzione, infatti, è stata motivata dal fatto che la condotta attribuita al lavoratore -consistente nell’aver rivolto ai datori di lavoro l’epiteto di “ladri” – è stata ritenuta provocata proprio dal clima di esasperazione e dal contesto mobbizzante in cui il B. lavorava.
La Corte d’appello ha, invece, escluso l’efficacia del giudicato penale in sede civile richiamando due sentenze di questa Corte (Cass. 2003, n. 5530 e Cass. 1995, n. 11500) che hanno esaminato la diversa problematica della sospensione del processo civile in vista della definizione di quello penale, disciplinata dall’art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.
5.- Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 26 disciplina generale, sezione terza, del c.c.n.l. 5 luglio 1994 per i dipendenti dell’industria metalmeccanica.
Si sottolinea che, con la raccomandata del 2 febbraio 2000, l’azienda ha attribuito alla sospensione comminata la specifica veste di sospensione disciplinare di cui all’art. 7 St. lav. e non quella di sospensione cautelare prevista dall’art. 26 del c.c.n.l. citato, pertanto avrebbero dovuto essere applicate le garanzie stabilite dal citato art. 7.
II – Esame delle censure.
6.- Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
7.- Appare opportuno esaminare per primo – in ordine logico – il quarto motivo con il quale si denuncia una erronea applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen.
7.1.- Il suddetto articolo, com’è noto, disciplina gli effetti della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili diversi da quelli di danno e nei giudizi amministrativi, e stabilisce che: “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
7.2.- Nell’interpretazione di questa norma e, più in generale della disciplina dei rapporti tra giudizio penale e civile come quale risulta dal codice di procedura penale, nella giurisprudenza di questa Corte si sono consolidati i seguenti principi, che il Collegio condivide:
a) ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3376);
b) nei confronti dell’imputato, la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, mentre resta impregiudicata la qualificazione giuridica dei fatti medesimi (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3713; Cass. 2 marzo 2010, n. 4961);
c) il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200);
d) peraltro, anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extrapenale il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass. SU 27 gennaio 2011, n. 1768);
e) la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell’ipotesi del “patteggiamento”, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3626; Cass. 20 dicembre 2004, n. 23612; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4493).
7.3.- Per quel che riguarda, in particolare, il delitto di ingiuria (che, ai sensi, dell’art. 594 cod. pen. è punibile a querela della persona offesa), sono previste (dall’art. 599 cod. pen.) due esimenti speciali quella della ritorsione e quella della provocazione. Quest’ultima, in base al secondo comma dell’art. 599 cit., ricorre quando l’ingiuria è stata commessa “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, “fatto ingiusto è quello intrinsecamente illegittimo, ossia contrario alle norme del vivere civile, in antitesi con i principi dell’ordinamento o del diritto naturale” (Cass. pen. 19 maggio 1993, n. 5111 ; Cass. pen. 4 maggio 1994, n. 5198; Cass. pen. 11 marzo 2009, n. 21455).
Quanto alla formula assolutoria – che, come si è detto, assume rilievo ai fini degli effetti da attribuire alla sentenza penale nei giudizi extrapenali – da adottare nel caso di ritenuta sussistenza della suddetta speciale scriminante l’art. 530, comma 3, cod. proc. pen. impone, anche nel caso in cui vi sia solo una semipiena probatio in ordine alla sussistenza dell’esimente stessa, la pronuncia di sentenza di assoluzione a norma del precedente comma 1 (sul punto, vedi, per tutte: Cass. 4 luglio 2007, n. 32859 Cass. 7 luglio 1992, n. 9708).
In base al suddetto comma 1 : “Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo”. Peraltro, come di recente stabilito da Cass. pen. SU 29 maggio 2008, n. 40049, “l’accertamento dell’esistenza di una causa di giustificazione determina l’assoluzione dell’imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato, e non con quella perché il fatto non sussiste”.
7.4.- La Corte anconetana non ha tenuto conto delle suddette problematiche e, quindi, non si è attenuta ai suindicati principi.
Ciò vizia, in radice, tutta l’impostazione della sentenza impugnata.
Va, infatti, rilevato che la Corte territoriale, pur riferendo che per il comportamento che ha dato luogo al licenziamento – consistente nell’aver rivolto ai datori di lavoro l’epiteto di “ladri” – il lavoratore è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di ingiuria e che tale procedimento (nel quale i V. si sono costituiti parte civile) si è concluso con sentenza di assoluzione (pronunciata all’udienza del 7 aprile 2005) divenuta cosa giudicata – cui il giudice penale è pervenuto perché ha considerato la condotta ascritta all’imputato provocata “dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro” – non ha tuttavia attribuito alla suddetta sentenza e agli atti del relativo procedimento l’efficacia dovuta in base alle norme indicate dal codice di procedura penale, come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, nella sentenza impugnata – sia per la ricostruzione del fatto sia per la valutazione del materiale probatorio e, in particolare, della prova testimoniale – non si è considerato che il principio secondo cui l’esimente della provocazione di cui all’art. 599, ultimo comma, cod. pen. esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, ma non anche la natura di illecito civile del fatto (Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. 17 agosto 1995, n. 8911) – dovendo il giudice civile procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio deve essere pur sempre applicato tenendo conto del contesto generale in cui si inserisce.
Tale contesto è connotato dal canone dell’innegabilità dell’efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione pronunciato in sede dibattimentale ove i fatti oggetto del giudizio penale siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile e vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile (Cass. 2 marzo 2010, n. 4961), nonché dal principio secondo cui le prove ritualmente raccolte in un giudizio penale, che abbiano una qualche rilevanza per il successivo giudizio civile, non possono essere ignorate dal giudice civile il quale, nella sua autonomia, deve tenerne conto, confrontandole con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile e dando conto delle scelte operate al riguardo (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3626).
7.5.- Nella specie, la stessa Corte d’appello riconosce l’identità del fatto materiale – rispettivamente vagliato in sede penale come ingiuria e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento pertanto, certamente si pone in contrasto con i principi su riportati la decisione della Corte stessa di considerare ininfluente la suddetta sentenza penale ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento, tanto più perché adottata dopo aver riferito che in sede penale il comportamento addebitato al B. è stata ritenuto non punibile perché provocato da “una condotta mobbizzante” del datore di lavoro.
Non va, al riguardo, dimenticato che, come autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003, il termine mobbing – che la sociologia ha mutuato da una branca dell’etologia viene utilizzato “per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l’esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima” (nello stesso senso, vedi, per tutte: Cass. 6 marzo 2006, n. 4774).
Ne consegue, l’estrema gravità e rilevanza (anche ai fini del presente giudizio) del suddetto comportamento datoriale, che invece la Corte territoriale ha del tutto ignorato, benché esso fosse stato considerato in sede penale come l’elemento determinante della pronuncia assolutoria.
8.- La suddetta erronea impostazione ha influenzato anche la valutazione del materiale probatorio e, in particolare, della prova testimoniale.
Va ricordato, al riguardo, che in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:
a) la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, (vedi, per tutte: Cass. 6 giugno 2011, n. 12204; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 24 luglio 2007, n. 16346; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785) purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (Cass. 10 maggio 2002, n. 6765);
b) il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità peraltro, nel rispetto del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, come definito, da ultimo da Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova o del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 18 ottobre 201 l,n. 21486);
c) peraltro, la omessa valutazione dei comportamenti processuali ed extraprocessuali di una parte può integrare vizio della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, quando tali comportamenti siano astrattamente idonei, ove presi in considerazione dal giudice di merito, a determinare una decisione diversa da quella adottata. Tali comportamenti devono essere presi in considerazione dal giudice di merito anche se emergano da atti ed indagini svolte in sede penale, costituendo in tal caso semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica deve essere valutata – in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15181);
d) la valutazione del materiale probatorio non va limitata all’esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652; Cass. 25 marzo 2003, n. 4373);
e) l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono riservate al giudice del merito, il quale è però tenuto a giustificare le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione, che, se non deve contenere l’espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta, deve tuttavia consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l’una dall’altra ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti (Cass. 14 ottobre 1988, n, 5585).
9- Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale, sull’indicato erroneo presupposto della ininfluenza della sentenza penale di assoluzione, ha illegittimamente limitato il tema dell’indagine demandatale al fine della ricostruzione del fatto che ha causato il licenziamento, omettendo di tenere conto della incidenza causale della “condotta mobbizzante” del datore di lavoro, quale accertata in sede penale.
In tal modo la Corte anconetana non ha esteso il proprio esame su un aspetto decisivo della valutazione della legittimità del licenziamento de quo e della proporzionalità di tale sanzione espulsiva rispetto al comportamento tenuto dal lavoratore, proporzionalità che è un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del licenziamento, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in ogni caso in cui sia contestato il presupposto del legittimo esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro (vedi, per tutte: Cass. 16 maggio 1997, n. 4379; Cass. 13 gennaio 2003, n. 313; Cass. 29 novembre 1996, n. 10691; Cass. 9 maggio 2000, n. 5840).
La suddetta impostazione ha influenzato negativamente il governo della prova testimoniale sia dal punto di vista della scelta dell’oggetto delle testimonianze sia, conseguentemente, con riguardo alla scelta delle deposizioni da privilegiare rispetto ad altre, come risulta correttamente evidenziato nel presente ricorso.
Ne deriva che, essendo il suddetto vizio basilare, esso non può non riguardare anche la motivazione sulla attendibilità dei testi (V.S. e F. , S.S. , R.D. ), la cui deposizione è stata oggetto di specifica contestazione, per ragioni diverse ma tutte, a vario titolo, ricollegabili principalmente al rispettivo comportamento dei testi nel precedente giudizio penale.
Tanto più che, con riguardo ai fratelli V. , la Corte territoriale non ha tenuto nel dovuto conto del principio in base al quale l’incapacità a testimoniare, prevista dall’art. 246 cod. proc. civ., anche se non venga eccepita o sia stata dedotta tardivamente, da una parte non comporta di per sé l’inattendibilità del testimone, ma, dall’altra, non esonera il giudice dal potere-dovere di esaminarne l’intrinseca credibilità (Cass. 25 gennaio 2012, n. 1022), che avrebbe richiesto una specifica motivazione al riguardo, ancor più necessaria in considerazione del fatto che i suddetti testi (oltre ad essere stati amministratori delegati della società quando si è verificato l’infortunio sul lavoro occorso al B. e ad essersi costituti parti civili del suddetto processo penale) sono figli dell’allora legale rappresentante della società.
Va, infatti, ricordato che in base al costante indirizzo di questa Corte: “in tema di prova testimoniale, l’insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. 28 luglio 2010, n. 17630; Cass. 30 agosto 2004, n. 17384; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1109).
10.- Ugualmente da censurare, infine, è la pronuncia di infondatezza della impugnativa del lavoratore avverso l’avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale, della legittimità della sospensione cautelare, basata sul rilievo secondo cui la sanzione disciplinare della sospensione cautelare per cinque giornate lavorative sarebbe stata applicata in violazione della legge e del contratto, perché non preceduta dalla contestazione degli addebiti.
La Corte territoriale perviene alla suddetta statuizione, sull’assunto secondo cui la sospensione cautelare, nella specie prevista dall’art. 26 del c.c.n.l. 5 luglio 1994, per i dipendenti dell’industria metalmeccanica “di fatto applicato dalla datrice di lavoro” – non ha natura giuridica di sanzione disciplinare conservativa, ma piuttosto è una forma di autotutela riconosciuta anche dalla contrattazione collettiva per evitare la permanenza ulteriore del dipendente sul posto di lavoro, nonostante la definitiva e irreparabile rottura del vincolo fiduciario, pertanto ad essa non si applica l’art. 7 St. lav..
Quindi, la Corte del merito, per corroborare tale assunto, sulla base della sentenza di questa Corte 15 novembre 1999, n. 12631, soggiunge che la sospensione cautelare – cui non si applica l’art. 7 della legge n. 300 del 1970, essendo un istituto diverso dalla sospensione disciplinare -anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell’attività aziendale in pendenza dell’accertamento di possibili responsabilità disciplinari o penali del dipendente, per il tempo necessario all’esaurimento del procedimento in sede penale o disciplinare.
In tal modo, però, la Corte anconetana non considera che, pur essendo pacifico che alla sospensione cautelare non si applichi l’art. 7 St. lav., per le suesposte ragioni, tuttavia è altrettanto pacifico che, ove sussista una specifica disciplina contrattuale che la regolamenti, è necessario che il datore di lavoro vi si attenga.
Infatti, pur rientrando il potere di disporre la sospensione cautelare del lavoratore nel potere di organizzazione dell’impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., va comunque precisato che il relativo esercizio non è sindacabile dall’autorità giudiziaria solo con riferimento agli aspetti tecnici, ma deve comunque svolgersi nel rispetto dei diritti dei lavoratori, tutelati dalla stessa Costituzione e dei principi generali della legislazione in materia, in base ai quali alla contrattazione collettiva è riconosciuta la funzione di normativa regolamentare settoriale, di cui non si può non tenere conto.
Nella specie l’art. 26 del citato c.c.n.l. prevede la possibilità per l’azienda di disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore soltanto nel caso di “licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell’art. 25 (senza preavviso)”, mentre nella lettera inviata al B. – riprodotta nel ricorso, nelle parti essenziali – si ribadisce la “sospensione cautelare” però, non solo non si menziona il suddetto art. 26, ma si è fa soltanto generico riferimento alla presenza di “mancanza secondo l’art. 24 e 25, disciplina generale, sezione terza” del suindicato contratto collettivo.
Ne deriva che la suddetta sospensione cautelare avrebbe dovuto essere considerata illegittima, per essere stata disposta fuori delle ipotesi in cui era consentita, con le consequenziali pronunce.
III – Conclusioni.
11.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:
1) il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento – l’avere rivolto ai datori di lavoro epiteti offensivi – per il quale è stato poi sottoposto a procedimento penale per ingiuria, in seguito a querela delle persone offese costituitesi parti civili nel processo penale, non può – in considerazione dell’identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale come ingiuria e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del suindicato procedimento penale divenuta cosa giudicata (e le prove ritualmente raccolte in sede penale), ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento, tanto più ove in sede penale il comportamento addebitato al lavoratore-imputato sia stata ritenuto non punibile perché provocato da “una condotta mobbizzante” del datore di lavoro;
2) la sospensione cautelare del lavoratore – cui non si applica l’art. 7 della legge n. 300 del 1970, essendo un istituto diverso dalla sospensione disciplinare – ove specificamente disciplinata dalla pertinente contrattazione collettiva, può considerarsi legittimamente disposta solo se il relativo provvedimento datoriale risulta conforme alla suddetta normativa contrattuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna.
Depositata in Cancelleria il 13.09.2012
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