Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2013 n. 10959 [1]
Anche se i fatti addebitati risultano solo in parte confermati, il giudice civile può sempre procedere ad una valutazione complessiva della gravità del comportamento e trarne le conseguenze alla luce dei “doveri di correttezza e buona fede”.
Il giudizio di proporzionalità della sanzione da irrogare […] non si può basare sulla valutazione di singoli episodi ma deve riguardare la condotta tenuta dal lavoratore nei suo complesso, attraverso l’esame dei comportamenti estranei ed eccedenti rispetto ai compiti propri affidati al dipendente.
La peculiarità della tutela reintegratoria dell’articolo 18 dello Statuto, che comprende una ricostituzione dei rapporto ex tunc e determina una continuità giuridica del rapporto, con ripristino della posizione economica e contributiva del lavoratore illegittimamente licenziato, giustifica la persistenza dell’interesse e ciò dunque anche nelle ipotesi la effettiva ricostituzione del rapporto non sia più possibile.
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