Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 9 gennaio 2014, n. 294
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Monza M.R. , funzionario in servizio presso l’Ufficio delle imposte dirette di quella città, chiedeva l’annullamento dei rapporti informativi relativi agli anni 1996 e 1997, redatti dal reggente di detto Ufficio, Ma.Do. , e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ma. al risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riguardo al rapporto informativo relativo all’anno 1996 e, nel merito, rigettata ogni altra domanda, condannava, in solido, il Ma. e il Ministero al pagamento a favore del ricorrente della somma di lire 3.000.000 a titolo di danno morale subito in conseguenza del rapporto informativo relativo all’anno 1997.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano.
A seguito di ricorso per cassazione proposto dal M. – il cui primo motivo riguardava la giurisdizione – e di ricorso incidentale del Ma. , la Corte, a sezioni unite, con sentenza del 28 giugno 2006, accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande afferenti al rapporto informativo dell’anno 1996, dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviava al Tribunale di Monza in diversa composizione per il riesame.
La causa veniva riassunta davanti a tale Tribunale, il quale, rilevato che l’unica domanda sulla quale il giudice di rinvio doveva pronunciarsi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite era quella relativa al rapporto informativo concernente l’anno 1996, rigettava tale domanda.
A seguito di gravame, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava in via equitativa Ma.Do. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento, in solido, della somma di Euro 1.550 a titolo di danno morale relativo al rapporto informativo dell’anno 1996.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso sia il Ministero che il Ma. , il quale ultimo ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Motivi della decisione
1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale è denunziata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Si deduce che la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che la domanda relativa al rapporto informativo dell’anno 1997 non dovesse formare oggetto del giudizio di rinvio.
Ad avviso del ricorrente tale statuizione è errata, atteso che le Sezioni Unite della Cassazione, nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al rapporto informativo dell’anno 1996 e nel ritenere assorbiti i restanti motivi, ha ritenuto superfluo specificare che il giudizio di rinvio dovesse riguardare anche la domanda relativa all’anno 1997, posto che “l’art. 112 c.p.c. impone di pronunciare su tutta la domanda” e che “al giudice di merito non è consentito frazionare il procedimento decisorio in più pronunce aventi ad oggetto la stessa causa”.
3. Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza del 28 giugno 2006, hanno dichiarato “la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande afferenti al rapporto informativo dell’anno 1996”, ritenendo “assorbito l’esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale”.
L’odierno ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata, deduce che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto avere ad oggetto anche la domanda relativa al rapporto informativo dell’anno 1997.
Ma su tale domanda si erano già pronunciati, affermando la loro giurisdizione, i giudici di merito, accogliendola per quanto di ragione.
Il ricorrente non deduce che il primo ricorso per cassazione avesse ad oggetto anche la statuizione relativa al rapporto informativo dell’anno 1997 né, tanto meno, in violazione del principio di autosufficienza, riporta le censure formulate con tale ricorso avverso la sentenza che, declinando la propria giurisdizione con riguardo alla domanda relativa al rapporto informativo dell’anno 1996, aveva deciso quella attinente all’anno 1997, limitandosi ad affermare che “l’assorbimento dei restanti motivi” comportava che “tutte le statuizioni” della sentenza impugnata fossero state travolte.
Ma, deve in contrario rilevarsi che tra tali statuizioni non rientrano quelle per le quali si era formato il giudicato, per non essere state specificamente impugnate con il primo ricorso per cassazione.
Se è vero, poi, che a norma dell’art. 112 cod. proc. civ. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ciò ovviamente vale per le questioni non coperte dal giudicato.
4. Con il secondo motivo è denunziata violazione dell’art. 7 della L. 241/90 nonché omessa motivazione.
Si sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in ordine alle dedotte violazioni del procedimento relativo ai rapporti informativi, sul rilievo che tali questioni non erano state dedotte con il ricorso introduttivo, ma solo nelle note conclusive.
Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, è errata, dal momento che con il ricorso introduttivo del giudizio era stata dedotta l’illegittimità di detto procedimento.
5. Il terzo motivo denunzia violazione “dell’art. 5 L. 2248” (?), all. E, dell’art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche nonché dell’art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) dello stesso decreto legislativo.
Si afferma che i rapporti informativi sono stati redatti da un funzionario la cui nomina è stata impugnata dal ricorrente davanti al giudice amministrativo; che a nulla rileva che tali rapporti siano stati ratificati dal Ministero con l’adozione di un giudizio finale, costituendo il relativo procedimento un atto complesso in cui il vizio di un atto invalida l’intero procedimento; che la privatizzazione del rapporto di lavoro non ha comportato, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d’appello, il mutamento degli atti amministrativi in atti privatistici.
6. Con il quarto motivo è denunziata violazione degli artt. 1345 e 1324 cod. civ. nonché omessa o insufficiente motivazione.
Si afferma la natura ritorsiva dei rapporti informativi in questione, evidenziandosi che tutti i punteggi sono stati attribuiti al ricorrente per difetto, in conseguenza della impugnata nomina, davanti al giudice amministrativo, ad opera del ricorrente, della reggenza dell’Ufficio conferita al Ma. . Anche i giudizi espressi sul suo conto avevano natura ritorsiva, non tenendosi conto che negli anni precedenti il ricorrente aveva sempre avuto giudizi lusinghieri, conseguendo la qualifica di ottimo, con l’attribuzione del punteggio massimo.
7. Con il quinto motivo è denunziata violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 58 bis D.Lgs. 29/93, e successive modifiche, e dell’art. 23, lett. q), CCNL Comparto Ministeri 1994-97.
Si deduce che il reggente dell’Ufficio, in ragione dell’impugnazione della sua nomina ad opera del ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dal redigere i rapporti informativi, a prescindere dalla avvenuta conferma di tali rapporti da parte degli organi superiori.
8. I suddetti motivi (secondo, terzo, quarto e quinto) sono inammissibili, in quanto privi di interesse in relazione all’ambito del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio.
La sentenza impugnata ha infatti accertato il carattere ingiurioso e diffamatorio dei rapporti informativi, provvedendo alla liquidazione del danno morale, onde non è dato comprendere a quale fine tendono le censure volte alla declaratoria di illegittimità del procedimento relativo ai rapporti informativi.
Né il ricorrente ha dedotto sotto quali altri profili, oltre a quelli relativi al carattere ingiurioso dei rapporti informativi e al danno morale, l’accoglimento delle censure potrebbe essergli utile, limitandosi a criticare, con il sesto motivo, l’impugnata sentenza con riguardo alla insufficiente liquidazione di tale danno, senza alcun riferimento ad altre pretese o ad altre voci di danno.
9. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1126, 2043, 2056, 2059 cod. civ. nonché omessa e insufficiente motivazione.
Si sostiene che, avendo la Corte di merito accertato che con i rapporti informativi erano stati commessi i reati di ingiuria e di diffamazione in danno del ricorrente, la somma di Euro 1.550 liquidata a titolo di danno morale è iniqua, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della natura del danno, dell’effettiva sofferenza patita dal ricorrente e della gravità dell’illecito.
Peraltro, si aggiunge, la sentenza impugnata ha liquidato il danno senza dar conto del processo logico e valutativo seguito per la sua determinazione.
10. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, Ma.Do. , denunziando violazione di legge, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il carattere diffamatorio ed ingiurioso delle espressioni utilizzate nei rapporti informativi in questione.
Da un lato, rileva il ricorrente, tali espressioni erano rimaste in un ambito strettamente riservato; dall’altro esse, pur avendo connotazione negativa, non erano offensive, riferendosi a comportamenti non certo irreprensibili del predetto dipendente.
11. Il sesto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente perché connessi, concernendo rispettivamente l’ammontare del risarcimento del danno e il diritto a tale risarcimento.
11.1. Quest’ultimo motivo – il cui esame nell’ordine logico precede la trattazione dell’altro – è infondato.
Come correttamente affermato dalla Corte di merito, le espressioni utilizzate nei rapporti informativi in questione non solo erano ingiuriose e diffamatorie e tendevano a porre in cattiva luce il ricorrente (il medesimo è stato definito presuntuoso, arrogante e sleale nonché soggetto che era solito agire in modo abnorme), ma erano altresì del tutto gratuite, in quanto tali giudizi ed espressioni non erano per nulla necessari per descrivere eventuali carenze sulle attitudini lavorative e sulle capacità professionali del M. .
Diversamente da quanto assume il ricorrente incidentale, dette espressioni non erano connotate dal requisito della “riservatezza” (ai soli fini della diffamazione), essendo state portate a conoscenza di un numero indefinito di persone, ancorché nell’ambito dello stesso ufficio del M. e degli uffici superiori.
11.2. Infondato è, infine, il sesto motivo del ricorso principale.
La valutazione equitativa del danno discende dal disposto di cui all’art. 432 cod. proc. civ., secondo cui, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Il ricorso a tale forma di liquidazione implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della sua insufficienza.
Nella specie la Corte di merito, dopo aver dato atto, nei termini sopra esposti, del carattere diffamatorio ed ingiurioso delle espressioni utilizzate nei confronti del M. (v. infra, sub n. 11.1), ha liquidato il danno in via equitativa, quantificandolo in Euro 1.550, evidentemente in relazione alla effettiva entità e gravità di tali offese nonché alle sofferenze e al turbamento d’animo procurati al predetto dipendente.
12. In conclusione devono essere rigettati entrambi i ricorsi, previa compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto riguardo al loro esito.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
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