La qualifica dirigenziale non esprime piu’ una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una “carriera” e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensi’ esclusivamente l’idoneita’ professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all’esito della prevista procedura concorsuale.

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[…]

5. Quanto all’APAT, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante il regolamento dell’Agenzia, all’articolo 8, comma 1, stabilisce: “L’organizzazione dell’Agenzia e’ articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici (…)”, e al successivo comma 7 prevede: “Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento (…), sono conferiti ai sensi della normativa vigente (…)”.

6. Di particolare interesse le disposizioni transitorie contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19 che nello stabilire, dalla data di propria entrata in vigore, il trasferimento all’APAT di tutto il personale in servizio presso L’ANPA, tra l’altro, prevedeva:

che (comma 2), ove non siano gia’ pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali cessano di avere efficacia alla suddetta data;

che (comma 5) fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell’APAT, al personale trasferito all’Agenzia e’ mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell’inquadramento;

che (comma 6) fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all’articolo 8, comma 2, con l’attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l’organizzazione dell’Agenzia, le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.

7. Infine, va ricordato come la disciplina della dirigenza pubblica sia caratterizzata dalla contrattualizzazione, dalla temporaneita’ degli incarichi e dalla possibilita’ del collocamento in disponibilita’ dell’interessato presso i ruoli, con possibilita’ di svolgimento, su richiesta delle amministrazioni interessate, di funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o di altri incarichi.

7.1. Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 10 (sostituito dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, articolo 3, comma 1, lettera I), stabilisce: “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”.

7.2. Gia’ nel precedente testo dell’articolo 19, comma 10, (come sostituito prima dal Decreto Legislativo n. 546 del 1993, articolo 11 e poi dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 13 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 387 del 1998, articolo 5) era sancito che “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento (…)”.

7.3. Tale previsione si rinviene anche nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, articolo 6 recante la disciplina delle modalita’ di costituzione e di tenuta dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Esso prevede che, in caso di mancato affidamento di incarico dirigenziale, i dirigenti svolgono funzioni ispettive, di consulenza, e che, in mancanza, i dirigenti sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio, per essere utilizzati nell’ambito di programmi specifici di ispezione e verifica, nonche’ di ricerca, studio e monitoraggio in ordine al grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative.

8. Cosi’ ricostruito il quadro normativo di riferimento puo’ passarsi all’esame dei motivi dei ricorsi, precisando che nella vicenda in esame con decreto del direttore generale dell’APAT veniva conferito incarico di studio al ricorrente, il quale in precedenza presso l’ANPA e poi, con svolgimento transitorio, avvenuto solo “di fatto” presso APAT, fino al marzo 2003 – essendo venuto meno ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19 il precedente incarico (pag. 7 della sentenza di appello) – aveva ricoperto l’incarico di direttore del dipartimento rischio nucleare e radiologico, che ad avviso dello stesso consistevano nell’esercizio di funzioni di dirigente generale.

La Corte d’Appello ha ritenuto che non costituiva incarico dirigenziale di prima fascia (dirigente generale) quello ricoperto presso l’ANPA, e che non poteva riconoscersi la funzione di direttore generale prevista per le posizioni organizzative di Capo dipartimento dell’APAT, a far data dal 1998 in relazione all’incarico ricoperto presso l’ANPA.

La Corte d’Appello ha fondato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno sulla mancanza di equivalenza dell’incarico di studio, conferitogli nel 2003, rispetto alle funzioni prima svolte (afferma la Corte d’Appello che dal 1995 al 1998 era emerso dalla prova testimoniale che il ricorrente era il referente del consiglio di amministrazione per le questioni piu’ importanti; per il periodo successivo era direttore di un rilevante dipartimento), affermando “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento datoriale della garanzia di equivalenza – Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19 -” (pag. 8 sentenza di appello).

La Corte d’Appello ha affermato che rispetto alle funzioni svolte in precedenza gli incarichi di studio non si rilevavano equivalenti e che le Amministrazioni non avevano allegato specifiche connotazioni di questi nuovi incarichi ne’ si erano offerte di provare l’equivalenza.

Sussisteva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalita’ da liquidare equitativamente in euro 50.000 all’attualita’, atteso che il demansionamento (mancato conferimento incarico equivalente a quello precedente di direttore di dipartimento) avveniva dal 2003 al 2007, per quattro anni, allorche’ era avvenuto il conferimento dell’incarico di direttore del dipartimento nucleare da parte del Commissario straordinario dell’APAT (circostanza da cui scaturiva la dichiarata parziale cessazione della materia del contendere).

9. Con il primo motivo del ricorso principale e’ dedotta la violazione dell’articolo 35 Cost. e dei principi di diritto in materia di inquadramento in un diverso sistema di classificazione del personale pubblico. Errata e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2. Errata e falsa applicazione del CCNL ENEA (elemento E.D.F., elemento differenziato di funzione) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, articolo 6. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 Cost.

Il ricorrente censura la statuizione che non ha riconosciuto il diritto all’inquadramento come dirigente di prima fascia in ragione della mancanza di espressa qualificazione normativa del dipartimento in termini di direzione generale, spettando all’autonomia organizzativa della pubblica amministrazione le scelte organizzative Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 2.

Diversamente, la Corte d’Appello doveva tenere conto della sostanza delle funzioni svolte, in base alla quale peraltro riconosceva il risarcimento del danno, mentre inconferente era il riferimento alla mutata struttura organizzativa dell’APAT rispetto all’ANPA e assumeva rilievo l’E.D.F. come elemento sintomatico che accostava i direttori di dipartimento ANPA a quelli APAT, nonche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, articolo 6 che distingueva tra dirigenti direttori di dipartimento e altri dirigenti.

Risultava cosi’ violato l’articolo 35 Cost., nonche’ del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 1, dovendosi salvaguardare l’inquadramento dal lavoratore fruito nel momento del passaggio.

10. Il motivo non e’ fondato.

10.1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, articolo 6 costituiva posizione dirigenziale dell’ANPA quelle di direttore di area, nella specie “dipartimento rischio nucleare e radiologico”, cui, quindi, andava preposto un dirigente.

La L. n. 70 del 1975 richiamata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, articolo 6 stabiliva che il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nominava i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacita’ per l’ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza potevano essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.

10.1. Nella specie, in ragione del combinato disposto delle suddette disposizioni, poiche’ la direzione di dipartimento non era disciplinata come ufficio dirigenziale generale e per ricoprire la relativa posizioni organizzativa dirigenziale non veniva richiesta la qualifica di dirigente generale/prima fascia, non puo’ trarsi dall’assegnazione alla direzione dipartimento rischio nucleare e radiologico dell’ANPA, che non costituiva direzione generale, la sussistenza in capo al ricorrente della qualifica di dirigente generale, ne’ lo stesso ha dedotto che fosse intervenuta tale nomina funzionale, con le modalita’ previste dalla disciplina vigente ratione temporis. Ne’ puo’ rilevare in proposito la distinta disciplina delle posizioni organizzative dirigenziali nell’APAT o elementi prospettati come sintomatici come l’E.D.F.

11. Con il secondo motivo di ricorso e’ prospettata la violazione ed errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19, commi 2 e 6, e dell’articolo 8, comma 7 medesimo D.P.R., nonche’ dell’articolo 4, comma 3 suddetto D.P.R..

Espone il ricorrente di aver continuato a svolgere le funzioni di direttore rischio nucleare e radiologico anche presso I’APAT (con investitura proveniente dal direttore generale dell’APAT e non sine titulo) e la Corte d’Appello aveva ritenuto irrilevante lo svolgimento di tali funzioni per oltre sei mesi.

Inoltre, le disposizioni dei citati commi 2 e 6 dell’articolo 19 devono intendersi caducati in ragione della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della L. n. 145 del 2001, articolo 3, comma 7 (recte: 2002).

11.1. Il motivo non e’ fondato in ragione di quanto esposto nella trattazione del primo motivo di ricorso.

Inoltre, si osserva che non e’ adeguatamente censurata la statuizione della Corte d’Appello dello svolgimento in via transitoria e di fatto delle funzioni di direttore di dipartimento presso l’APAT, atteso che il riferimento all’investitura proveniente dal direttore generale APAT e’ generica (si veda pag. 18 e pag. 3 del ricorso) riguardando considerazioni di carattere generale e non la specifica posizione del ricorrente.

Quanto alla richiamata pronuncia di illegittimita’ costituzionale della L. n. 145 del 2002, articolo 3, comma 7, occorre osservare che la disciplina transitoria di cui all’articolo 19 citato, e’ stata adottata in ragione delle necessita’ di organizzazione relative all’istituzione dell’APAT e al trasferimento delle funzioni, personale, risorse dall’ANPA all’APAT, prevedendosi comunque il mantenimento del trattamento giuridico ed economico, ed inoltre l’incarico dirigenziale di capo dipartimento previsto presso l’ANPA e ricoperto dal ricorrente, come si e’ esposto, non costituiva incarico dirigenziale di livello generale.

In ragione della diversita’ tra le due discipline poste a raffronto dal ricorrente, l’articolo 19, di cui va esclusa una caducazione implicita a seguito della sentenza della Corte cost. n. 103 del 2007, si sottrae a dubbi di costituzionalita’.

12. Con il terzo motivo del ricorso principale e’ dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 17, comma 6.

L’inquadramento del ricorrente nella seconda fascia area 1 della dirigenza pubblica con effetto dal 1 gennaio 2002 con decreto del direttore generale APAT del 9 dicembre 2003 avveniva in violazione del citato articolo 17, comma 6, atteso che mancava la definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento.

12.1. Il motivo non e’ fondato, in quanto ha come presupposto l’essere dirigente generale/prima fascia, su posizione organizzativa dirigenziale di livello generale, circostanza non ravvisabile in capo al ricorrente in relazione all’incarico di direttore di dipartimento presso l’ANPA. Peraltro, il richiamo alla violazione di tabelle di equiparazione e’ generico e la relativa deduzione non supera il vaglio di autosufficienza.

13. Con il quarto motivo del ricorso principale e’ dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 23 e delle regole giuridiche in tema di dirigenza amministrativa.

Ricorda il ricorrente che il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia e che tale disciplina non sarebbe stata considerata dal giudice di appello.

13.1. Il motivo non e’ fondato in ragione di quanto esposto nella trattazione dei precedenti motivi. Va, inoltre, considerando che la disciplina transitoria dettata dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 15 che sostituiva del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 23 nell’istituire il ruolo unico della dirigenza articolato in due fasce, prevedeva che nella prima fascia del ruolo unico erano inseriti, in sede di prima applicazione, i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento relativo al ruolo unico e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita’ dirigenziale.

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