La qualifica dirigenziale non esprime piu’ una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una “carriera” e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensi’ esclusivamente l’idoneita’ professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all’esito della prevista procedura concorsuale.

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[…]

Pertanto, l’inserimento nella prima fascia richiedeva il possesso della qualifica di dirigente generale, che come si e’ detto, non puo’ trarsi dall’aver ricoperto le funzioni di Capo dipartimento presso l’ANPA che non costituiva una posizione organizzativa dirigenziale di livello generale.

Nella seconda fascia venivano inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 28.

14. E’ preliminare alla trattazione del quinto motivo del ricorso principale, che riguarda la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, l’esame dei motivi del ricorso incidentale che riguardano l’an debeatur.

15. Con il primo motivo del ricorso incidentale e’ dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., dell’articolo 2103 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19, comma 5, ex articolo 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la statuizione che ha riconosciuto il danno non patrimoniale da inadempimento datoriale della garanzia di equivalenza di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

15.1. Il motivo e’ fondato e va accolto.

15.2. Occorre premettere che la riforma della dirigenza pubblica e’ stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale.

Proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, questa Corte ha affermato (Cass., n. 27888 del 2009; cfr., Cass., n. 29817 del 2008) che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensi’ esclusivamente l’idoneita’ professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale; da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico e’ stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 c.c..

Conferma tali principi anche Cass. n. 12678 del 2016, secondo cui non e’ configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale.

Costituisce necessario corollario di tali principi, come posto in evidenza proprio da Cass. n. 12678 del 2016, che il mancato rinnovo, o il mancato conferimento, dell’incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonche’ con l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede.

La giurisprudenza sopra richiamati e’ stata ribadita da Cass., n. 4621 del 2017 (cfr., anche Cass., n. 3451 del 2010), secondo cui nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, percio’ – anche in difetto della espressa previsione di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, stabilita per le Amministrazioni statali – di ritenere applicabile l’articolo 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalita’ acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico.

La qualifica dirigenziale, dunque, non esprime piu’ una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una “carriera” e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensi’ esclusivamente l’idoneita’ professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all’esito della prevista procedura concorsuale (cfr., Cass., nn. 11790 del 2015, 3880 del 2006, 3929 del 2007, 13867 del 2014).

15.3. Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attribuzione di un incarico di studio e non di un incarico funzione presso l’APAT, in presenza di qualifica dirigenziale e precedente incarico funzionale presso l’ANPA, desse luogo ad un demansionamento da cui faceva discendere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalita’.

La disciplina transitoria di cui al suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19 indicava nella data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica il trasferimento del personale ANPA nell’APAT, con cessazione di efficacia dei contratti gia’ stipulati in ANPA per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con conservazione del trattamento giuridico ed economico previsto.

Dunque in ragione del venir meno dell’ANPA e del passaggio all’APAT, la cui organizzazione veniva progressivamente determinata, veniva meno per il lavoratore la possibilita’ di permanere nella precedente posizione organizzativa dell’ANPA, tanto che a livello normativo si stabiliva la cessazione dell’efficacia del relativo contratto, fermo il diritto al mantenimento del relativo trattamento giuridico ed economico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19), e dunque della funzione dirigenziale rispetto alla quale come si e’ visto, possono essere conferite non solo la titolarita’ di posizioni organizzative dirigenziali ma anche funzioni di studio.

In proposito si osserva che la Corte d’Appello ha riconosciuto il solo danno non patrimoniale da demansionamento e non danni patrimoniali correlati al trattamento economico, e tale statuizione non ha costituito oggetto di impugnazione con il ricorso principale in esame, atteso, in particolare, che il quinto motivo del ricorso principale verte sulla quantificazione del danno non patrimoniale da demansionamento.

Inoltre, l’articolato passaggio di competenze, personale e risorse intervenuto tra ANPA e APAT, caratterizzato da una progressiva e complessa definizione normativa e contrattuale di istituti, strutture e organizzazioni pone in evidenza una attivita’ dell’Amministrazione congrua con la disciplina applicabile alla fattispecie in esame sopra richiamata e con i principi enunciati da questa Corte sopra riportati, e motivata dalle necessita’ di definire prima il complessivo assetto dell’Agenzia e quindi procedere al conferimento degli incarichi tra cui quelli dirigenziali di prima fascia, salvaguardando nelle more, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2002, articolo 19 per il personale trasferito il relativo trattamento giuridico e economico.

16. Con il secondo motivo del ricorso incidentale e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.p.c., articolo 115 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente incidentale assume la mancata allegazione del danno da dequalificazione subito.

All’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale segue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

17. Il quinto motivo del ricorso principale (Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, – Nullita’ del capo di sentenza relativo alla disposta riduzione del risarcimento del danno non patrimoniale) e’ assorbito in ragione dell’accoglimento dell’appello incidentale.

18. I primi quattro motivi del ricorso principale devono essere rigettati. Assorbito il quinto motivo del ricorso principale. Va accolto il primo motivo del ricorso incidentale assorbito il secondo. La sentenza di appello va cassata senza rinvio in relazione al primo motivo del ricorso incidentale accolto e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va rigettata l’originaria domanda.

14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

14.1. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio sono compensate in ragione delle alterne statuizioni.

15. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbito il quinto motivo del ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza di appello in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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