“A carico” del giudice l’onere  di accertare che il condannato abbia avuto effettivamente conoscenza del procedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunziato a comparire

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 aprile 2018, n. 16540.

Come noto, alla prova della non conoscenza del procedimento – che in precedenza doveva essere fornita dal condannato – l’articolo 175 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis alla vicenda processuale in esame, ha chiaramente sostituito una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo percio’ “a carico” del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario ovvero, piu’ in generale, l’onere di accertare che il condannato abbia avuto effettivamente conoscenza del procedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunziato a comparire. Percio’ solo un valido, reale, rapporto fiduciario di difesa e’ idoneo a far presumere, in mancanza di contrarie indicazioni, una reale “conoscenza” in capo all’imputato delle notificazioni effettuate a mani del suo legale. Mentre, in assenza di elementi seri e conducenti in ordine a detta effettiva conoscenza, anche la colpa della situazione che ha generato la mancanza di conoscenza, seppure prospettabile come esistente, non assume rilievo.

Sentenza 13 aprile 2018, n. 16540
Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SARACENO ROSA ANNA;

lette/sentite le conclusioni del P.G..

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. PRATOLA Gianluigi, con le quali si chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, avanzata dal condannato (OMISSIS), diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Catania, 15 giugno 2006, irrevocabile il 28 novembre 2006, con la quale era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74 e 73.

1.1 In premessa il provvedimento ripercorreva in sintesi la vicenda processuale:

– l’odierno ricorrente, estradato dal (OMISSIS) in data 15 gennaio 2015 in esecuzione dell’ordine di carcerazione n. 456/2006, aveva avanzato in data 9.02.2015 alla Corte di cassazione istanza di restituzione nel termine per impugnare l’anzidetta sentenza, deducendo l’ignoranza incolpevole del procedimento e del provvedimento di condanna e, in data 25 maggio 2015, aveva proposto incidente di esecuzione volto alla declaratoria di non esecutivita’ del titolo, adducendo la nullita’ del decreto di latitanza emesso in data 15/03/2002;

– la Corte di appello di Catania, in data 10/08/2015, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione, rilevando che la questione della nullita’ del decreto di latitanza avrebbe dovuto essere dedotta prima dell’emissione della sentenza, nella fase della cognizione, laddove invece l’eccezione era stata sollevata per la prima volta in fase esecutiva;

– la Corte di cassazione, Quarta sezione penale, con ordinanza del 9 settembre 2015, rilevato che con l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Catania del 15/06/2006 si contestava sostanzialmente anche il titolo esecutivo e che percio’ l’incidente di esecuzione era assorbente, qualificava come incidente di esecuzione (ex articolo 670 c.p.p., commi 1 e 3) detta istanza e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di merito competente quale giudice dell’esecuzione;

– nel conseguente procedimento di esecuzione la Corte di appello di Catania, con provvedimento del 7/02/2017, dichiarava inammissibile l’incidente affermando che si trattava di mero duplicato della questione sulla validita’ del titolo esecutivo proposta il 25/05/2015, nel frattempo dichiarata inammissibile con ordinanza della stessa Corte di appello del 10/08/2015;

– proposto ricorso da parte del difensore del condannato, la Corte di Cassazione, Prima sezione penale, con sentenza del 21 luglio 2017, rilevata l’infondatezza delle deduzioni sviluppate con riferimento alla asserita nullita’ della notifica dell’estratto contumaciale per effetto derivato dalla pretesa nullita’ del decreto di latitanza, avendo il provvedimento impugnato fatta corretta applicazione dei principi espressi da Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792, annullava l’ordinanza limitatamente all’istanza di restituzione nel termine, essendo stato tale tema, pure devoluto dalla sentenza di annullamento, completamente pretermesso.

1.2 Tanto premesso, a ragione della decisione la Corte territoriale osservava che nel giudizio di primo grado il ricorrente era stato assistito da due difensori di fiducia, avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e tale nomina da parte dell’imputato latitante era di per se’ idonea a provare la conoscenza del procedimento e del provvedimento in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, salva l’allegazione di specifiche contrarie ragioni nella specie nemmeno prospettate.

2. Avverso detto provvedimento ricorre l’interessato, a mezzo del difensore, che ne chiede l’annullamento per violazione di legge (in relazione all’articolo 175 cod. proc. pen. e all’articolo 6 CEDU) e vizio della motivazione, lamentando che:

– la Corte di appello aveva motivato il rigetto sulla base dell’esame della sola intestazione della sentenza di primo grado, valorizzando esclusivamente il dato, affatto opinabile, rappresentato dall’indicazione degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) quali difensori dell’imputato contumace e sostenendo, con argomentazione manifestamente illogica e contraddittoria, che siffatta indicazione induceva a ritenere che i predetti fossero subentrati, a seguito di nomina fiduciaria, al difensore avvocato (OMISSIS), designato quale difensore di ufficio nel decreto di latitanza;

– al contrario la doverosa verifica dell’incarto processuale avrebbe reso possibile verificare la fondatezza delle allegazioni difensive, ossia che l’imputato non solo non aveva eletto domicilio ma che non aveva effettuato alcuna nomina fiduciaria, mentre i legali di ufficio da cui il predetto era stato assistito non avrebbero nemmeno potuto presentare ricorso per cassazione perche’ non iscritti nello speciale albo, con evidente grave violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale non era stata assicurata un’effettiva difesa tecnica dopo il giudizio di secondo grado.

Con memoria depositata in data 11 gennaio 2018 la difesa del ricorrente ha ribadito le doglianze articolate in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in relazione alla deduzione con cui si lamenta il ricorso a presunzioni.

2. L’affermazione secondo la quale poteva presumersi la conoscenza del procedimento e del provvedimento in considerazione del fatto che nell’intestazione della sentenza di primo grado l’imputato latitante risultava assistito da due difensori, mentre nel decreto di latitanza era stato designato difensore di ufficio l’avvocato (OMISSIS), dato che, secondo la Corte di appello, induceva a ritenere che i primi, “stante altresi’ il numero incompatibile con la previsione dell’articolo 94 c.p.p., comma 4”, erano subentrati quali difensori di fiducia all’avvocato difensore di ufficio, appare affatto incongrua e non supportata da alcuna base fattuale, oltre che in evidente contrasto con la regola che pretende, nel caso di procedimento e sentenza contumaciale, che l’effettiva conoscenza – del procedimento o del provvedimento – deve risultare con ragionevole certezza dagli atti, dovendosi, in caso contrario, presumersene, all’opposto, il difetto.

2.1 Come noto, alla prova della non conoscenza del procedimento – che in precedenza doveva essere fornita dal condannato – l’articolo 175 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis alla vicenda processuale in esame, ha chiaramente sostituito una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza (tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 23549 del 09/05/2006, Kera, Rv. 234283), ponendo percio’ “a carico” del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario ovvero, piu’ in generale, l’onere di accertare che il condannato abbia avuto effettivamente conoscenza del procedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunziato a comparire. Percio’ solo un valido, reale, rapporto fiduciario di difesa e’ idoneo a far presumere, in mancanza di contrarie indicazioni, una reale “conoscenza” in capo all’imputato delle notificazioni effettuate a mani del suo legale (sul punto vedi, tra molte, Sez. 1 n. 28619 del 25/05/2006, Filipi, Rv. 234285; Sez. 1 n. 19127 del 16/05/2006, Gdoura, Rv. 233920; Sez. 5, Sentenza n. 25618 del 23/05/2006, Mosele, Rv. 234369; Sez. 1 n. 2432 del 12/12/2007, Ciarlantini, Rv. 239207). Mentre, in assenza di elementi seri e conducenti in ordine a detta effettiva conoscenza, anche la colpa della situazione che ha generato la mancanza di conoscenza, seppure prospettabile come esistente, non assume rilievo.

3. Ne discende che, nel caso in esame, la Corte di appello non poteva presumere l’esistenza di un rapporto fiduciario tra l’imputato e gli indicati difensori senza compulsare il fascicolo processuale e non poteva ritenere superabile, e superata, la presunzione semplice di non conoscenza che l’articolo 175 cod. proc. pen., comma 2, collega alla condizione di contumace dell’imputato, basandosi esclusivamente sulle anodine indicazioni contenute nell’intestazione della sentenza (che peraltro sembrerebbero smentite dalle contrarie indicazioni contenute negli atti processuali prodotti a corredo del ricorso), cosi’ omettendo nuovamente di rispondere all’istanza e al tema devoluto dalla sentenza di annullamento.

L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, perche’ proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.

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