La qualifica dirigenziale non esprime piu’ una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una “carriera” e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensi’ esclusivamente l’idoneita’ professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all’esito della prevista procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 aprile 2018, n. 8674.

Nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, percio’ – anche in difetto della espressa previsione di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, stabilita per le Amministrazioni statali – di ritenere applicabile l’articolo 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalita’ acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico.
La qualifica dirigenziale, dunque, non esprime piu’ una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una “carriera” e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensi’ esclusivamente l’idoneita’ professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all’esito della prevista procedura concorsuale.
Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attribuzione di un incarico di studio e non di un incarico funzione presso l’APAT, in presenza di qualifica dirigenziale e precedente incarico funzionale presso l’ANPA, desse luogo ad un demansionamento da cui faceva discendere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalita’.

Sentenza 9 aprile 2018, n. 8674
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24481-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE RICERCA AMBIENTALE, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO MARE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

Nonche’ da:

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE RICERCA AMBIENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO MARE, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2183/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2014 R.G.N. 5957/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2183/14, pronunciando sull’impugnazione proposta da l’ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei confronti di (OMISSIS), accoglieva in parte l’appello proposto in relazione alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e in parziale riforma della sentenza impugnata condannava le Amministrazioni appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalita’ dell’appellato, che liquidava in via equitativa in Euro 50.000,00 all’attualita’, oltre interessi legali dal presente dispositivo fino all’effettivo soddisfo.

Rigettava nel resto le altre domande proposte dal lavoratore, ferma la cessata materia del contendere come dichiarata dal Tribunale.

2. Al (OMISSIS), assunto dall’ENEA (allora CNEN), dove aveva svolto attivita’ nell’ambito della Direzione (DISP), a seguito dell’istituzione dell’ANPA veniva attribuita la direzione di un dipartimento di tale Agenzia.

La direzione del dipartimento proseguiva nel passaggio all’APAT. Quindi con decreto del Direttore generale APAT gli veniva conferito incarico di studio.

3. Il lavoratore agiva in giudizio (con due ricorsi) per sentirsi riconoscere sin dal 1 gennaio 1998 la qualifica di dirigente di prima fascia, con l’attribuzione delle differenze retributive e il risarcimento del danno, atteso che anche presso l’ANPA il direttore di dipartimento doveva essere considerato tale, come espressamente previsto successivamente dal regolamento APAT.

Chiedeva l’attribuzione di un incarico dirigenziale generale e il risarcimento del danno per il demansionamento conseguente all’attribuzione di incarico di studio.

4. Il Tribunale riunite le causa aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’attribuzione di un incarico equivalente a quello rivestito presso l’ANPA e accoglieva quasi integralmente le altre domande.

Aveva, altresi’, dichiarato l’illegittimita’ del decreto di conferimento incarico e di tutti i provvedimenti successivi di pari contenuto, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come dirigente di prima fascia nei ruoli APAT dal 1 agosto 1999, condannava le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in Euro 400.000,00, all’attualita’, oltre accessori fino al saldo.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando cinque motivi di ricorso.

6. Resistono con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi le Amministrazioni.

7. Il lavoratore resiste con controricorso.

8. In prossimita’ dell’udienza pubblica (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La trattazione dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale necessitano di una previa ricostruzione dell’articolato quadro normativo in cui si colloca la vicenda in esame.

2. Con il Decreto Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61, veniva istituita l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), alla quale erano trasferite le funzioni e le altre dotazioni dell’ENEA-DISP.

Ed infatti il suddetto Decreto Legge n. 496 del 1993, articolo 1, comma 5, prevedeva: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell’ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all’ANPA (…)”.

2.1. Lo statuto dell’ANPA veniva approvato nel 1996, e con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 venivano disciplinate le strutture operative dell’ANPA.

2.2. Con il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 (G.U. Serie generale n. 145 del 24 giugno 1998), l’ANPA (articolo 7) veniva posta dal 1 gennaio 1998 nel comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Anche il CCNL per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 ricomprendeva l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2.3. Nell’ANPA il (OMISSIS) veniva nominato Direttore del dipartimento rischio nucleare e radiologico.

2.4. Con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 38) veniva istituita l’APAT. A tale Agenzia venivano trasferite le attribuzioni dell’ANPA, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

2.5. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 veniva approvato lo statuto dell’APAT, che all’articolo 8 prevedeva che l’organizzazione dell’Agenzia era articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici, e stabiliva che gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonche’ quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell’Agenzia di livello dirigenziale non generale, venivano conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale.

2.6. Con la L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 28), e’ stato istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L’ISPRA veniva chiamato a svolgere le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

3. Quanto alla dirigenza pubblica, occorre ricordare, ratione temporis, che ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 15 come sostituito dal Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n. 470, articolo 4 vigente al momento dell’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, “Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest’ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni”.

L’articolo 19 (come sostituito dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, articolo 11), comma 2, del medesimo Decreto Legislativo 29 del 1993, stabiliva “Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l’amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale”. Diversamente (comma 3), “Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l’amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale”.

4. In relazione alle posizioni organizzative dirigenziali nell’ANPA viene in rilievo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, articolo 1 “L’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativo-gestionale.

I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico-scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico-scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali”.

L’articolo 6, commi 4 e 5 medesimo Decreto del Presidente della Repubblica a sua volta prevedeva “Sono posizioni dirigenziali dell’Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unita’ o di ufficio, nonche’ quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all’attivita’ dell’Agenzia e richiedono una particolare competenza”.

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