Il testo integrale
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2013 n. 206[1]
L’assoluzione o il proscioglimento con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ o ‘perché l’imputato non lo ha commesso’, presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz’altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non così è da dirsi nel caso di assoluzione o proscioglimento ‘perché il fatto non costituisce illecito penale’.
In tale ipotesi infatti non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penale”. Diversamente verrebbero “pregiudicate le esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché lo stesso principio di uguaglianza
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