Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3377

Per il dipendente dell’ufficio legale dell’Inps, nella progressione di carriera, l’aumento retributivo è riservato ai meritevoli

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 8 febbraio 2017, n. 3377

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19768-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.f. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1042/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2010 R.G.N. 1877/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avvocato (OMISSIS), gia’ dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale appartenente al ruolo professionale – ramo legale, aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’INPS, all’esito della quale era stato inquadrato nel 1 livello differenziato di professionalita’ con decorrenza 1.7.1990 e all’esito di successiva procedura concorsuale era stato inquadrato nel 2 livello professionale con decorrenza dal 1.1.1997; la procedura concorsuale relativa al 1 livello, annullata dal giudice amministrativo, venne rinnovata e il (OMISSIS), fu reinquadrato nell’originario livello di appartenenza con decorrenza dal 1.7.1990 in quanto si era collocato in posizione non utile per conseguire l’inquadramento nel 1 livello differenziato.

2. Il (OMISSIS) adi’ il Tribunale di Prato, per chiedere che fosse accertato il diritto a conservare l’inquadramento nel 2 livello differenziato dal 1.1.1997, a non rimborsare le retribuzioni percepite in relazione all’inquadramento nel primo e nel secondo livello di professionalita’; in subordine, chiese che fosse accertato il suo diritto ad essere ricollocato nel 1 livello differenziato dal 1.6.1992 e la prescrizione del diritto dell’Inps a ripetere le somme gia’ erogate a titolo di retribuzione per professionalita’ differenziata.

3. Il Tribunale dichiaro’ cessata la materia del contendere in ordine ai capi di domanda relativi alla decorrenza dell’inquadramento nel 2 livello differenziato di professionalita’, dichiaro’ che il (OMISSIS) non era tenuto a rimborsare all’Inps la retribuzione percepita a titolo di 1 livello differenziato di professionalita’ nel periodo dal 1.7.1990 al 31.12.1996 e dichiaro’ inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’Inps volta alla condanna del (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 53.571,04 e le ulteriori domande proposte dal primo in sede di note di udienza.

4. La Corte di Appello di Firenze, adita dall’INPS, ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta dei passaggi argomentativo motivazionali, per quanto ancora oggi rileva, di seguito esposti.

5. Il (OMISSIS) aveva provato di avere svolto mansioni connesse a livelli di professionalita’ a suo tempo conseguiti e tanto risultava anche dal Parere dell’Avvocatura Centrale dell’Ente. La retribuzione erogata era, quindi, collegata al riconoscimento di un maggior livello di professionalita’ acquisita atteso che erano state assegnate mansioni corrispondenti. Trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio l’articolo 2126 c.c.

6. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS), che ha anche proposto ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso principale.

8. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990, articolo 14 sostituito dal Decreto Legge 24 novembre 1990, n. 344, articolo 13 convertito nella L. n. 21 del 1991, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, articolo 29 e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, articolo 17, comma 5.

9. Sostiene che il conferimento del livello differenziato di professionalita’ introdotto dal Decreto Legge n. 344 del 1990, articolo 14 costituirebbe una mera modifica dell’assetto retributivo dei dipendenti, senza utilizzazione in mansioni diverse e superiori a quelle in precedenza espletate.

10. Deduce che le funzioni di coordinamento erano state regolarmente remunerate da esso Istituto con la speciale indennita’ consistente nella maggiorazione del trattamento stipendiale pari al 5%, prevista dapprima dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, articolo 29 e successivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1987, articolo 17, comma 5 e ancora dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990, articolo 14, comma 16 circostanza del tutto pacifica in causa.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 e 2126 c.c., del Testo unico n. 165 del 2001, articoli 45 e 52 e dell’articolo 2697 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Asserisce che il trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto al dipendente pubblico all’esito della selezione concorsuale non poteva assumere la natura di diritto quesito, dipendendo dall’esito finale del giudizio di fronte al giudice amministrativo; che le maggiori retribuzioni erano, pertanto, risultate “sine titulo” e conseguentemente ripetibili ex articolo 2033 c.c. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito avrebbe ritenuto che con l’attribuzione del 2 livello differenziato di professionalita’ all’avvocato (OMISSIS) erano state attribuite mansioni di superiore livello professionale nonostante l’assenza di ogni supporto probatorio. Deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l’articolo 2033 c.c. ed invece applicabile l’articolo 2126 c.c.

12. Il ricorso incidentale subordinato.

13. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2935, 2943 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte territoriale attribuito efficacia interruttiva alla missiva in data 4.5.2005.

14. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

15. Ritiene il Collegio di dare continuita’, condividendoli, ai principi affermati da questa Corte, in ordine alle questioni poste nei motivi in esame, nella decisione n. 7424/2016, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio.

16. La Corte territoriale ha accertato che l’avvocato (OMISSIS), al quale era stato riconosciuto dal 1.7.1990 al 31.12.1996 il livello superiore (1) di professionalita’ per effetto della procedura concorsuale poi annullata, aveva svolto funzioni connesse ai livelli di professionalita’ a suo tempo conseguiti, in quanto non era contestato in causa che egli avesse svolto le mansioni di Coordinatore dell’Ufficio.

17. Essa non ha attribuito, in difetto di superamento dell’utile concorso, un inquadramento diverso e superiore, ma ha solo mantenuti fermi a fini economici gli effetti del riconoscimento della superiore professionalita’ che era gia’ intervenuto nei confronti del ricorrente, ed a cui aveva fatto riscontro l’esercizio a lungo protratto di mansioni particolarmente qualificate.

18. Sicche’ e’ priva di pregio la affermazione secondo cui l’esercizio di compiti di coordinamento (con la percezione della relativa indennita’) non equivarrebbe a svolgimento di mansioni superiori, perche’ la Corte non ha ritenuto significativo l’esercizio delle funzioni di coordinamento di per se’, ma l’esercizio delle mansioni il medesimo aveva svolto e della professionalita’ che nel’ esercizio delle stesse egli aveva dimostrato di possedere.

19. Il giudizio secondo il quale le mansioni svolte dal (OMISSIS) sarebbero meritevoli del superiore riconoscimento costituisce, poi, un accertamento in fatto, incensurabile in questa sede, in quanto correttamente argomentato sulla base del contenuto non contestato del ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata.

20. Come gia’ rilevato nella decisione sopra richiamata, con l’introduzione dei nuovi livelli retributivi differenziati, si e’ inteso attenuare il principio formalistico collegato alla mera anzianita’ e si e’ inteso subordinare lo sviluppo professionale ed economico a procedure selettive, allo scopo di conferire l’aumento retributivo unicamente a coloro che, entro un contingente pari al 40% ed al 20% della dotazione organica dei professionisti stessi, si fossero dimostrati piu’ meritevoli.

21. Va, dunque, ribadito il principio secondo cui in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell’INPS, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990, articolo 14, comma 14, nel condizionare l’accesso ai livelli differenziati di professionalita’ ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianita’ e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta qualifica, ha inteso riconoscere l’aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati piu’ meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa.

22. Il secondo motivo e’ infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata vizi motivazionali perche’ la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara e lineare le ragioni del decisum e, d’altra parte, il ricorrente principale ha omesso di specificare quale sia il fatto controverso e decisivo in relazione al quale si sarebbero consumati i dedotti vizi motivazionali.

23. Il ricorso incidentale resta assorbito dal rigetto del ricorso principale, perche’ proposto in via subordinata all’accoglimento di quest’ultimo.

24. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna l’Inps a rifondere al controricorrente-ricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA

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