I contributi versati alla Cassa forense a seguito di accertamento con adesione non aumentano la pensione.
Sentenza 7 marzo 2018, n. 5380
Data udienza 2 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23345/2012 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), che sta in giudizio in proprio, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 733/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 252/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Torino, in riforma del Tribunale, ha condannato la Cassa Forense a liquidare all’avv. (OMISSIS) la pensione invalidita’ e quella di vecchiaia tenendo conto dei maggiori redditi accertati a seguito di verifiche dell’ufficio delle imposte definite con l’accertamento con adesione Decreto Legislativo n. 218 del 1997, ex articolo 2, comma 3.
La Corte, richiamato l’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo citato, ha affermato che detta norma, ai fini dell’armonizzazione tra la disciplina fiscale e quella previdenziale,rapportava espressamente la contribuzione ai redditi accertati ai fini irpef, disponendo che la base imponibile ai fini previdenziali fosse corrispondente a quella rideterminata nell’ambito tributario e che,dal tenore della disposizione, la maggiore contribuzione incideva sulla determinazione del trattamento pensionistico non emergendo una diversa possibile interpretazione.
Secondo la Corte il ricorrente, effettuando le comunicazioni alla Cassa, aveva anche adempiuto alle comunicazioni obbligatorie previste dalla L. n. 576 del 1980, articolo 17, da inviarsi dagli avvocati iscritti entro trenta giorni dalla data fissata per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, nella quale dovevano essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili irpef e Iva,qualora avessero comportato variazione degli imponibili dichiarati, con conseguente sostituzione delle dichiarazioni anteriormente effettuate alle relative scadenze di legge.
Infine,la Corte ha rilevato che i redditi erano stati rideterminati nel 2002/2003 e che, alla data di riconoscimento delle pensioni di invalidita’ e vecchiaia, la Cassa disponeva gia’ dei dati reddituali dichiarati ed accertati.
Avverso la sentenza ricorre la Cassa Forense con un motivo. Resiste l’avv. (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.Con un unico motivo la Cassa denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, articoli 2, 10 e 11, e Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 2.
Osserva che il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 2, stabilisce che l’accertamento definito con adesione non rilevava ai fini extra – tributari e che i maggiori redditi comportavano un aggravio a titolo di contribuzione, ma non erano rilevanti ai fini del calcolo delle prestazioni.
Deduce che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 372/1982, aveva dichiarato infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 576 del 1980, articolo 2, nella parte in cui limitava la base del computo, per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai soli redditi dichiarati escludendo l’ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti.
Richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11473/1990 secondo cui era rilevante, ai fini della determinazione dell’entita’ del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla Cassa, il solo reddito professionale risultante dalle dichiarazioni presentate, alle scadenze di legge, alla Cassa in conformita’ alle disposizioni della L. n. 576 del 1980, e non gia’ quello definito per effetto del cosiddetto condono fiscale di cui alla L. n. 516 del 1982.
Osserva ancora che la normativa forense, ai fini della base pensionabile, faceva riferimento al reddito professionale netto prodotto nell’anno quale risulta dalla dichiarazione ai fini Irpef e che il riferimento al reddito prodotto e non a quello dichiarato indicava che doveva trattarsi di quello “effettivo” e non “fittizio”, quale era quello conseguente alla definizione della vertenza con adesione.
Sottolinea, infine, che esigenza di certezza dei rapporti giuridici imponevano una soluzione idonea a giungere ad una determinazione della pensione secondo le scadenze e nei termini stabiliti dalla legge, e non secondo variabili ed aleatorie circostanze idonee a determinare continui cambiamenti della base di calcolo da considerare ai fini pensionistici.
3. Il ricorso va accolto.
La questione attiene alla rilevanza o meno ai fini della determinazione della pensione di invalidita’ – decorrente dall’1/3/2006 – e poi della pensione di vecchiaia – decorrente dall’1/10/2008 -, liquidate dalla Cassa Forense all’avv. (OMISSIS), del maggior reddito accertato attraverso l’accertamento con adesione” Decreto Legislativo n. 218 del 1997, ex articolo 2, comma 3, per gli anni 1996, 1997 e 1998.
Tale ultima disposizione stabilisce che “L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione, non e’ integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche’ ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.
4. Cio’ premesso va rilevato che i redditi da considerare ai fini del calcolo della pensione di invalidita’ o vecchiaia sono quelli tempestivamente dichiarati alla Cassa secondo le scadenze previste dalla legge. La L. n. 576 del 1980, articolo 2, infatti, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, fa solo ed esclusivo riferimento alla media decennale del reddito professionale “dichiarato” ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
5. L’articolo 17, della legge citata, che disciplina le comunicazioni obbligatorie alla Cassa cui sono tenuti gli iscritti, stabilisce, inoltre, l’obbligo di tutti gli iscritti di “comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’articolo 10, dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente, nonche’ il volume complessivo d’affari di cui all’articolo 11, dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno”.
6. L’articolo 10 della legge citata determina, poi, la misura del contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa che e’ pari ad una percentuale “del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni”.
7. Alla luce di dette disposizioni risulta indiscutibile che la quantificazione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti alla Cassa Forense e’ determinato sulla base delle dichiarazioni rese dagli iscritti stessi,secondo le modalita’ stabilite dalla legge.
La determinazione dell’ammontare della pensione e’ legato, inoltre, logicamente al presupposto dell’avvenuta, regolare e tempestiva comunicazione alla Cassa dell’entita’ del reddito professionale da parte dell’interessato e del relativo pagamento del contributo soggettivo.
Diversamente si introdurrebbero nel sistema previsto dalla legge elementi del tutto variabili dettati dall’arbitrio dei soggetti interessati iscritti alla Cassa, opposti rispetto alla ratio dell’imposizione di specifiche regole e logicamente non compatibili con la concreta possibilita’ di procedere in via programmata e razionale da parte della Cassa.
Sulla base delle suddette considerazioni il reddito concordato a seguito dell’accertamento con adesione con il fisco, ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 218 citato, non puo’ essere equiparato al reddito “dichiarato”, secondo le modalita’ prescritte dalla legge. In sostanza, come osserva la Cassa, cio’ che rileva e’ il reddito professionale effettivo e non quello “fittizio”, come e’ quello conseguente alla definizione della vertenza con adesione. In caso contrario,la base pensionabile finirebbe per essere rapportata a quanto non effettivamente ricavato dal lavoro e, comunque, il quantum rimesso alla volonta’ del soggetto, il tutto in contrasto con il principio di indisponibilita’ vigente in materia previdenziale”.
8. Va, poi, ribadito quanto gia’ affermato da questa Corte (cfr Cass. 11473/1990), con riferimento a quanto statuito nella L. n. 576, articolo 17, citata circa l’obbligo del professionista di dichiarare anche gli “accertamenti divenuti definitivi” nel corso dell’anno precedente. Nella citata sentenza di questa Corte si e’ ribadito,infatti, che non puo’ non considerarsi che l’importo della pensione va, comunque, calcolato con riferimento al reddito “dichiarato”. Ne consegue che anche sotto tale profilo,sul quale la Corte d’appello ha posto l’accento, pur dovendosi rilevare che l’accertamento con adesione prevede l’obbligo di pagamento dei contributi, la norma deve necessariamente rapportarsi alla legislazione specifica disciplinante il sistema previdenziale forense e, dunque, occorre valorizzare l’affermazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 218, articolo 2, comma 3, citato che espressamente esclude la rilevanza di tale “accertamento ai fini extratributari”.
9. In conclusione va rilevato che, pur dovendosi ritenere non determinante il riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 372/1992, citata dalla Cassa, atteso che l’infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 576 del 1980, articolo 2, risulta pronunciata con riferimento all’articolo 3 (in ordine al quale ha escluso un’utile comparabilita’ di situazioni con lavoratori pubblici) e articolo 36 Cost. (ritenuto richiamabile solo con riferimento ai lavoratori dipendenti), ritiene il Collegio che siano tuttora validi i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 11473 citata che, sebbene con riferimento alla L. n. 516 del 1982, ha affermato che “Ai fini della determinazione dell’entita’ del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori rileva secondo la disciplina posta dalla L. 20 settembre 1980, n. 576 – il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali (quale risultante dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto ai fini dell’IRPEF) e non gia’ quello definito per effetto del cosiddetto condono fiscale di cui alla L. n. 516 del 1982”. Nella specie, in modo analogo, l’accertamento con adesione non costituisce una reale definizione del solo reddito professionale dell’avvocato, idoneo a costituire la nuova ed effettiva base imponibile ai fini contributivi ed ad incidere sull’ammontare della pensione goduta. Del resto il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 2, comma 3, dopo aver affermato che l’accertamento non rileva ai fini extratributari, espressamente stabilisce che i contributi previdenziali e assistenziali,che il contribuente e’ tenuto a versare,sono calcolati sulla base imponibile riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Stabilisce, cioe’, che la base imponibile ai fini previdenziali sia corrispondente a quella rideterminata nell’ambito tributario. La normativa della Cassa, invece, come prima si e’ detto, fissa regole specifiche per la determinazione dei contributi e del conseguente trattamento pensionistico.
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del professionista.
La novita’ e particolarita’ della questione trattata consente di compensare le spese processuali dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda dell’avv. (OMISSIS); compensa le spese dell’intero processo.
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