Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.I che abbia come oggetto un esercizio commerciale
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 6 settembre 2016, n. 17641
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26135/2010 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 60/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 18/06/2010, R.G. N. 84/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verrbale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.6 – 18.6.2010 la Corte d’appello di Trento ha rigettato l’impugnazione di (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente l’opposizione della medesima alla cartella esattoriale emessa sulla base del verbale di accertamento dell’Inps del 20/7/2005. All’esito di tale accertamento ispettivo era stata, infatti, disposta l’iscrizione della ricorrente, amministratrice unica della societa’ (OMISSIS) s.r.l. che gestiva l’Hotel (OMISSIS), alla gestione previdenziale dei commercianti a far data dall’1.4.2000 e l’adito Tribunale di Trento aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) solo con riferimento alla riduzione al 50% dei contributi, relativamente al periodo successivo al mese di novembre del 2004, ai sensi della L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 15, (in base a tale norma per i lavoratori autonomi gia’ pensionati presso le gestioni dell’INPS e con piu’ di 65 anni di eta’ il contributo previdenziale puo’ essere a richiesta applicato nella misura della meta’).
La Corte trentina ha rilevato che era risultata infondata la tesi dell’appellante, la quale aveva invano sostenuto che difettava il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza ai fini della sua iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la (OMISSIS) con due motivi.
Resiste con controricorso l’Inps.
Rimane solo intimata la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via principale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203, per insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione negli elenchi degli esercenti l’attivita’ commerciale e per carenza del requisito della sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza; sempre in relazione a tale punto della controversia la (OMISSIS) denunzia il vizio di insufficiente od omessa motivazione; in subordine la ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova per testi che, a suo dire, le avrebbe consentito di dimostrare lo svolgimento di attivita’ lavorativa in maniera non prevalente ed abituale in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di cui era socia di minoranza ed amministratrice unica.
In pratica la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la sua presenza presso l’Hotel (OMISSIS) risiedeva esclusivamente nella necessita’ dello svolgimento della sua funzione di amministratrice unica e nelle connesse responsabilita’ di tale ruolo, per cui tali funzioni non potevano essere equiparate alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ atto a giustificare l’iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti.
Quindi, secondo tale assunto difensivo, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza, quale requisito per l’iscrizione alla gestione dei commercianti, rappresenta un quid pluris la cui prova gravava sull’ente previdenziale il quale avrebbe dovuto dimostrare il concreto inserimento della ricorrente nell’organizzazione aziendale e lo svolgimento da parte della medesima di attivita’ amministrativa ed esecutiva alla stregua di una lavoratrice dipendente.
Per ragioni di connessione i suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente. Tali motivi sono infondati.
Invero, come ha esattamente premesso la Corte territoriale, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede all’articolo 1, comma 202, che “a decorrere dal 1 gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e’ estesa ai soggetti che esercitino in qualita’ di lavoratori autonomi le attivita’ di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, articolo 49, comma 1, lettera d), con esclusione dei professionisti ed artisti”.
Al riguardo questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 15167 del 19/7/2005) che “l’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti vige, ai sensi della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 202, anche in mancanza dell’esercizio di un’impresa, essendo sufficiente che le attivita’ elencate nella L. n. 88 del 1989, articolo 49, comma 1, lettera d), vengano svolte in forma autonoma” (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 9121 del 17/4/2007).
In effetti, la L. 9 marzo 1989, n. 88, ha previsto all’articolo 49, comma 1, che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e’ stabilita sulla base di diversi criteri, tra i quali quello di cui alla lettera d), che qui interessa, del settore terziario, per le attivita’ commerciali, ivi comprese quelle turistiche.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali e del terziario, la disciplina previgente e’ stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203, che cosi’ sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Quindi il presupposto imprescindibile e’ che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).
Orbene, tale essendo il quadro normativo di riferimento, si osserva che la Corte di merito ha adeguatamente analizzato i diversi elementi che l’hanno condotta al convincimento della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui alla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, lettera c), vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza.
Infatti, la Corte territoriale ha ben evidenziato che dal verbale di accertamento n. 501/2005 era emerso che (OMISSIS) era socia ed amministratrice unica della (OMISSIS) s.r.l., societa’ che gestiva l’Hotel (OMISSIS), che la conduzione aziendale veniva assolta dai coniugi e soci (OMISSIS) e (OMISSIS), che in precedenti accessi amministrativi la ricorrente era stata trovata al lavoro all’interno del predetto albergo, che la ditta si avvaleva solo saltuariamente e per brevi periodi di personale con mansioni impiegatizie e che la medesima (OMISSIS) risultava essere stata denunciata all’Inail a far data dall’1.1.1976.
In sostanza, secondo il condiviso giudizio della Corte di merito, si era avuta, nella fattispecie, la prova dello svolgimento di un’attivita’ non occasionale della (OMISSIS) all’interno del suddetto albergo, a nulla rilevando che potessero esservi terze persone incaricate di svolgere parte dei compiti sulla base delle direttive fornite dalla (OMISSIS) nella sua qualita’ di amministratrice unica.
Quanto alla doglianza riflettente la mancata ammissione della prova testimoniale si osserva che si e’ gia’ avuto modo di chiarire (Cass. sez. 3 n. 1754 dell’8/2/2012) che “il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’articolo 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti)”.
Non va, infatti, dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e’ necessario un rapporto di causalita’ fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento e’ fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.” (Cass. sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006).
Orbene, nella fattispecie la Corte d’appello ha adeguatamente spiegato che l’irrilevanza delle prove testimoniali offerte dall’appellante dipendeva dalla considerazione che l’esistenza di personale impiegatizio ed il ricorso a professionisti od a collaboratori esterni non valeva ad escludere che le decisioni ultime sulla gestione dell’albergo erano, comunque, riconducibili alle decisioni della (OMISSIS).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell’Inps, mentre nulla va disposto nei riguardi della societa’ (OMISSIS) s.p.a. che e’ rimasta solo intimata.
P.Q.M.
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