cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 6 maggio 2015, n. 9111

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1702-2009 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1077/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/07/2008 R.G.N. 492/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 luglio 2008 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 13 gennaio 2006 con la quale e’ stato dichiarato il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe quali controricorrenti, a che gli scatti di anzianita’ che loro competono, ai sensi del CCNL Federgasacqua siano, dalla data del loro passaggio alle (OMISSIS) S.p.A., determinati con riferimento al contenuto normativo di tale contratto collettivo ma con decorrenza dalla data della loro effettiva assunzione da parte del Comune di Arezzo, con la conseguente condanna della societa’ (OMISSIS) al pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento praticato dal maggio 1999 in poi. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia richiamando il principio indicato dall’articolo 2112 cod. civ. in materia di cessione di azienda, relativo al mantenimento dei diritto maturato nel rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, principio derogabile solo con legge speciale, ne’ rileva la questione dell’irretroattivita’ delle previsioni contrattuali a tutela dei diritti quesiti in quanto i lavoratori in questione si sono limitati ad invocare il loro diritto all’anzianita’ maturata nel periodo di durata del rapporto alle dipendenze della cedente.

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi illustrati da memoria.

Resistono i lavoratori con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della Legge Regionale (Toscana) 4 aprile 1997, emanata in virtu’ della Legge Delega 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 12, comma 3; nonche’ del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 34 come sostituito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 19 trasfuso poi nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 31 e dell’articolo 2112 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che la disciplina legale di cui all’articolo 2112 cod. civ. sarebbe stata derogata dalla suddetta disciplina legale speciale regionale.

Con il secondo motivo si assume insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all’applicabilita’ dell’articolo 2112 cod. civ..

Con il terzo motivo si deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’articolo 2112 cod. civ. e articolo 39 CCNL 17 novembre 1995 per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi, del gas, dell’acqua e vari. In particolare si assume che la previsione contrattuale riguardante l’anzianita’ di servizio non potrebbe comunque essere applicata retroattivamente.

Con il quarto motivo si lamenta ex articolo 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’articolo 2112 c.c. e articolo 1362 c.c. e segg. ex articolo 360 c.p.c., n. 3 deducendosi la legittimita’ della deroga all’articolo 2112 cod. civ. operata dalla disciplina contrattuale in considerazione della previsione di un trattamento complessivamente migliore per i lavoratori.

Il ricorso e’ fondato. Questa Corte ha piu’ volte affrontato la questione ora sottoposta all’esame del collegio, anche con specifico riferimento alla fattispecie ora scrutinata (da ultimo Cass. 25 novembre 2014 n. 25021), e non si ha motivo di discostarsi dall’orientamento gia’ espresso.

Questa Corte con la sentenza n. 14208 del 2013 (che rimedita l’orientamento gia’ espresso da Cass. n. 13994 del 2007 e n. 2609 del 2008, approfondendo l’esame della natura dell’anzianita’ di servizio e dei suoi effetti sulla retribuzione) considerando la distinzione, correttamente sottolineata anche dall’attuale ricorrente, tra anzianita’ fatto storico, che di per se’ non genera diritti, e diritto che deriva solo a seguito di norme che considerano tale fatto storico quale presupposto di fatto per il suo riconoscimento, ha ribadito che devono essere tenuti distinti gli scatti di anzianita’, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione collettiva degli enti locali, dal trascinamento dell’anzianita’ di servizio presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di computo del pregresso periodo di lavoro, e ritenersi non imposta dall’articolo 2112 c.c. la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all’anzianita’ maturata in precedenza presso l’ente cedente. Nella sentenza richiamata questa Corte ha in tal senso ratificato il ragionamento della Corte di merito che aveva evidenziato che, per dato ontologico, sia gli scatti, sia il relativo metodo di calcolo e l’effetto acquisitivo geometrico tra anni e scatti periodici, non rappresentano “diritti” maturati presso le aziende in cui e’ stata applicata la contrattazione per il personale degli enti locali. Ha rimarcato che sotto altro angolo visuale essi non sono diritti correlati e correlabili con l’anzianita’ gia’ conseguita, appunto perche’ presso il datore di lavoro precedente non esisteva il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianita’.

L’acquisizione positiva di un ulteriore elemento retributivo – sulla scorta del principio di immediatezza della sostituzione tra contrattazioni diverse – permette quindi da subito, e nella specie dal giugno 1999, di prevedere il calcolo degli scatti periodici, ma appunto a partire dal periodo lavorativo regolato della contrattazione che ha previsto l’istituto, ferma restando ogni ulteriore definizione a livello collettivo o individuale di miglior favore per il lavoratore.

Il ricorso va quindi accolto con specifico riferimento al terzo e quarto motivo.

Segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto delle domande proposte dagli originari ricorrenti.

Il contrasto verificatosi sulla questione nella giurisprudenza determina la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai contro ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

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