Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 5 febbraio 2016, n. 2322
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14769/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1253/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2013 R.G.N. 708/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava il ricorso con il quale (OMISSIS) aveva chiesto la dichiarazione d’illegittimita’ del licenziamento intimatogli il 21/6/2012, con condanna della societa’ alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) con mansioni di “superviseur”, qualifica AQS, inquadramento F3, in servizio presso l’aeroporto di (OMISSIS), era stato licenziato con lettera del 21/6/2012 nell’ambito della procedura di mobilita’ avviata dalla societa’.
2. Con sentenza del 29/10/2013 la Corte d’Appello di Milano, adita a seguito di appello del (OMISSIS), accoglieva l’appello sul punto concernente la mancata contestualita’ tra la comunicazione di recesso al lavoratore e quella inviata agli organi competenti Legge n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9. Riteneva la Corte che il requisito della contestualita’, previsto a pena di inefficacia del licenziamento medesimo, non poteva che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico e con termini molto ristretti, nel senso della necessaria ed ineliminabile contemporaneita’ delle due comunicazioni, salvi giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare ad opera del datore di lavoro. Nel caso di specie la comunicazione era trasmessa in data 28/6/2012, mentre il licenziamento era intimato il 21/6/2012, senza che la societa’ avesse dedotto alcuna circostanza a giustificazione del ritardo.
3. La Corte riteneva, altresi’, irrilevante la circostanza che la Legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18/7/2012, avesse indicato in sette giorni il termine entro il quale effettuare le comunicazioni, non avendo incidenza la suddetta modifica su fatti ad essa antecedenti.
4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a due motivi. Resiste il (OMISSIS) con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato con sei motivi, a sua volta resistito con controricorso da (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico, articolato motivo di censura la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articoli 4 e 24. Rileva che la lettera e la ragione della norma in analisi inducono a ritenere la comunicazione del licenziamento al singolo lavoratore e la comunicazione Legge n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9, come aventi contenuti e finalita’ differenti. La prima infatti deve contenere solo la notizia del recesso, senza necessita’ ne’ della motivazione, ne’ dei dati che costituiscono il contenuto della seconda comunicazione. Cio’ perche’ non ha una funzione di garanzia dei licenziamenti e dei criteri di scelta applicati dal datore di lavoro.
Rileva che l’articolo 4, citato, non specificando la misura cronologica della contestualita’ fra le comunicazioni, non esige che le stesse debbano essere effettuate lo stesso giorno, non dovendosi intendere contestualita’ come contemporaneita’ e che la fondatezza della tesi esposta poteva cogliersi anche alla luce delle modifiche dell’articolo 4, per effetto della Legge n. 92 del 2012, (che prevede la possibilita’ di effettuare la comunicazione entro 7 giorni dal licenziamento).
2. Disposta la riunione dei ricorsi, si evidenzia l’infondatezza del ricorso principale. Sulla questione in disamina la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di osservare che “in ordine, in particolare, al requisito della contestualita’ fra l’atto di recesso indirizzato ai lavoratori e la ulteriore comunicazione di cui sono destinatari gli uffici del lavoro e le associazioni di categoria, si e’ gia’ chiarito, nella giurisprudenza di questa Corte, che nessuna comunicazione dei motivi viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, sicche’ solo attraverso le comunicazioni alle organizzazioni sindacali e agli altri soggetti istituzionali e’ reso possibile ai lavoratori interessati di conoscere in via indiretta le ragioni della loro collocazione in mobilita’ (v. ad es. Cass. n. 5578/2004; Cass. n. 1722/2009). Ne deriva che il riferimento alla “contestualita’” delle comunicazioni intercetta, quale sua ratto, l’esigenza di rendere visibile, e quindi controllabile, dalle associazioni di categoria oltre che dagli uffici pubblici competenti, la corretta applicazione della procedura con riferimento ai criteri di scelta seguiti ai fini della collocazione in mobilita’ e che tale possibilita’ di controllo si pone quale indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale riconosciuta al singolo dipendente. Ne’ ad escludere che la contestualita’ prescritta dalla norma sia in funzione anche della conoscibilita’ del corretto esercizio del potere da parte dei singoli dipendenti puo’ valere la considerazione che la motivazione del recesso, nemmeno prescritta dalla Legge n. 604 del 1966, nel caso di licenziamenti individuali, a maggior ragione non e’ configuratale in materia di licenziamenti collettivi, ove il lavoratore si trova in una situazione di minore debolezza contrattuale, per la presenza di penetranti controlli delle organizzazioni sindacali e degli uffici pubblici (cosi’ Cass. n. 4970/2006), dal momento che la tutela collettiva assicurata dalla procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore non esclude certo, pur nell’ambito dei licenziamenti collettivi, la tutela individuale, rappresentando la comunicazione congiunta prevista dalla norma in esame uno specifico termine di collegamento fra il momento collettivo e quello individuale (Cass. Sez. 1 , n. 24341 del 2010). Da quanto osservato discende che nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimita’ non trova spazio una nozione elastica del requisito della contestualita’, poiche’ la stessa “contraddice la funzione di garanzia dei lavoratori licenziati attribuita alle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro e si rileva incoerente con il disegno normativo contenuto nella Legge n. 223 del 1991”. Ne risultano esaltati i connotati di rigidita’ della procedura, con la conseguenza che “la riscontrata violazione determina di per se’, ai sensi della Legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 3, l’inefficacia del licenziamento” (Cass. Sez. I, n. 8680 del 29/04/2015, Rv. 635289).
3. Alla luce dei principi enunciati e della funzione di garanzia delle comunicazioni di cui alla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, come sopra delineata, risulta chiaro che la nozione di contestualita’ delle medesime deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneita’ dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, senza che possa assumere rilevanza lo ius superveniens citato dal ricorrente, operativo solo con riferimento ai licenziamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore della l. 92/2012 e non applicabile retroattivamente.
4. Conseguentemente il ricorso deve essere integralmente rigettato. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal (OMISSIS), che liquida in euro 100,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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