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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 agosto 2013, n. 18617

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano S.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la società Star Fly per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo, eccependo la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 per la mancata comparazione della posizione dei lavoratori rispetto all’intero complesso aziendale, sul presupposto che l’unità produttiva dell’Aeroporto di (omissis), dove avevano lavorato in buona parte, non fosse autonoma da quella di (omissis).
Si costituiva ritualmente la società Star Fly, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza n. 4413/07, l’adito Tribunale accoglieva le richieste dei lavoratori, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e la consequenziale condanna nei confronti della società Star Fly alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura indicata dalla data del recesso a quella dell’effettiva reintegrazione.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rilevato che i ricorrenti erano stati impiegati per periodi di tempo non trascurabili anche a (omissis), onde quello di (omissis) non poteva ritenersi un complesso aziendale autonomo, riteneva che l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avrebbe dovuto comprendere anche i dipendenti di quest’ultimo aeroporto, con la conseguente illegittimità dell’intimato licenziamento.
Avverso tale decisione la società Star Fly S.r.l. riteneva di proporre gravame. La Corte d’appello di Milano, costituitosi ritualmente il contraddittorio, con sentenza del 3 marzo-15 aprile 2010, sulla base delle risultanze istruttorie, confermava la decisione del primo Giudice.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società Start Fly S.r.l. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resistono i lavoratori con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la sentenza impugnata, avrebbe trascurato di considerare il disposto del richiamato art. 4 al comma 3, nella parte in cui prevede che la comunicazione dell’apertura della procedura di mobilità debba indicare i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di dover procedere alla riduzione di personale. Pertanto, poichè la società ricorrente nella comunicazione alle rappresentanze sindacali aveva individuato nell’area milanese la scelta imprenditoriale coerente con le sue esigenze tecnico-produttive, il Giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere corretta le decisione di eliminare la sola unità di (omissis).
Più in dettaglio, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto ed accettare le scelte aziendali, escludendo qualsiasi valutazione comparativa con altri lavoratori da collocare in mobilità, tenuto conto che una corretta interpretazione del successivo art. 5 conduce a ritenere che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale ben può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore sulla base di oggettive esigenze aziendali. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione laddove è pervenuta alla conclusione della presenza, nella specie, non di due unità produttive – quella di (omissis) e quella di (omissis) – ma di un unico complesso aziendale erroneamente valutando le risultanze istruttorie.
Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato. Invero, la Corte d’appello, pur dando atto che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti di un determinato reparto o settore sulla base di oggettive esigenze aziendali, ha rettamente osservato che è pur sempre onere del datore di lavoro provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata, cosicchè non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto lavorativo, soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalilà equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (così Cass. n. 25353/2009).
Nella specie, come aveva fatto rilevare il primo Giudice, ricorrevano circostanze obiettive per far escludere, che (omissis) fosse un complesso aziendale completamente autonomo (unico responsabile dei turni in entrambi gli aeroporti, unica cassa in cui confluivano i proventi delle due biglietterie), tanto vero che, come avevano confermato i testi, i dipendenti di questo aeroporto venivano spesso mandati a (omissis) (sia pure con l’indennità di trasferta prevista contrattualmente), a seconda delle esigenze che si manifestavano nell’una o nell’altra sede, a svolgere anche per la durata di mesi la medesima attività lavorativa, onde risultava evidente che tra le due unità esisteva una relazione di interdipendenza funzionale e di intercambiabilità del personale che, ad onta della distanza, le rendeva parte di un unico complesso aziendale. Pertanto, la scelta da parte della Società dei lavoratori da licenziare tra coloro che erano adibiti a reparti che in ragione di esigenze tecnico organizzative erano stati soppressi, i quali avevano dato la loro disponibilità a prestare servizio anche in settori diversi da quello di abituale adibizione e non in prossimità del luogo di residenza, era da ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti (cfr. Cass. 15 giugno 2006, n. 13783).
Nella specie – come ancora osservato dalla Corte territoriale -, ove il confronto fosse avvenuto con riguardo ad entrambe le sedi operative, parità di inquadramento professionale, ricorrevano criteri preferenziali (quali l’anzianità di servizio e i carichi di famiglia) a favore degli originali ricorrenti.
D’altro canto, – come evidenziato dai lavoratori nel controricorso con riferimento alla documentazione prodotta – neppure poteva trascurarsi che – come era pacifico -, a seguito della comunicazione effettuata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4 ove la società faceva presente che l’esigenza di riduzione di personale riguardava la sede dell’Aeroporto “(omissis)” e organizzazioni Sindacali avevano richiesto un esame congiunto della situazione aziendale, dal quale, tuttavia, non sortiva alcun accordo; ed uguale sorta avevano gli ulteriori incontri.
Per quanto precede, non ravvisandosi nell’iter argomentativo della impugnata pronuncia, le violazioni ed i vizi denunciati dalla ricorrente, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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