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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 agosto 2013 n. 20172[1]

Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

La S.C. ha chiarito che neppure il rilievo della banca secondo cui la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, successiva alla decisione della Corte d’appello di Salerno, integrerebbe un’ipotesi di c.d. overruling, con conseguente esigenza di rimedi a tutela dell’affidamento incolpevole della banca

Ai fini di tali rimedi, invero, rileva il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimità, della consolidata interpretazione di norme di carattere processuale (e sempre che si tratti di mutamento in senso restrittivo delle facoltà delle parti), come chiaramente risulta da Cass. Sez. Un. 15144/2011, mentre nella specie il chiarimento delle Sezioni Unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza di questa Corte e ha riguardato norme di diritto sostanziale


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/no-alla-capitalizzazione-annuale-se-quella-trimestrale-e-nulla.html

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