Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2016, n. 24444

Riconosciute le ragioni del segretario comunale in relazione alle modalità illegittime di quantificazione del danno subito in funzione della revoca dell’incarico

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 30 novembre 2016, n. 24444

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19218-2013 proposto da:

COMUNE CASTELLABATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 29/01/2013 R.G.N. 855/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Potenza, con sentenza depositata il 29 gennaio 2013, pronunziando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18837 del 30/8/2010 sull’appello proposto dal Comune di Castellabate, nei confronti di (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 30/9/2004 n. 931, in parziale riforma della predetta sentenza ha condannato il Comune appellante al risarcimento dei danni in favore del (OMISSIS), da commisurare alle mensilita’ stipendiali (da determinare a norma delle disposizioni contrattuali vigenti) che lo stesso avrebbe percepito nel periodo decorrente dalla revoca dell’incarico di segretario comunale sino al sessantesimo giorno successivo a quello dell’insediamento del nuovo sindaco, detratto da tale importo quanto percepito dal (OMISSIS) per lo stesso titolo nel medesimo periodo, oltre interessi legali dalla revoca al soddisfo.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Castellabate articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata in prossimita’ dell’udienza.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 393 e 394 c.p.c. in ordine al compito riservato al giudice di rinvio, articolo 278 c.p.c. relativamente alla condanna generica non richiesta dalle parti, articolo 112 c.p.c. circa la corrispondenza tra chiesto e pronunziato; ed altresi’ vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio del danno patito dal lavoratore dopo la revoca dell’incarico di segretario senza la perdita del trattamento contrattuale. In particolare, la parte ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso l’esame del devolutum e quindi l’accertamento del fatto, dichiarando di seguire solo le argomentazioni utilizzate dalla Corte di legittimita’ come punto di partenza per acquisizioni in punto di fatto da ritenere ormai irreversibili; e che non avrebbe dovuto emettere una statuizione di condanna generica a fronte di una specifica richiesta di quantificazione del danno preteso dal (OMISSIS), ne’ avrebbe potuto far salve le cinque mensilita’ di stipendio di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18 non trattandosi di licenziamento, posto che il rapporto di lavoro del segretario comunale, pur interrottosi col Comune, era proseguito con l'”Agenzia dei Segretari comunali”.

1.1. Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui viene invocato l’articolo 360 c.p.c., n. 5 poiche’ l’invocazione non e’ accompagnata dall’indicazione del fatto decisivo e discusso tra le parti asseritamente trascurato dalla sentenza impugnata.

Per il resto non e’ fondato giacche’, avendo questa Corte stabilito in diritto i criteri di determinazione del danno, ad essi si e’ esattamente attenuto il giudice di rinvio, il quale e’ vincolato non solo ai detti criteri, ma anche ai necessari presupposti di fatto, da ritenere accertati in via definitiva nella precedente fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento (Cass. n. 1070/1999). Quanto alla doglianza di emissione di una condanna generica, a prescindere dalla omessa specificazione dell’interesse a ricorrere, non puo’ considerarsi generica una condanna risarcitoria che fissi tutti i criteri di calcolo del danno, risultando cosi’ di facile e pronta liquidazione.

Questo danno derivo’, nella fattispecie, dalla fine del rapporto tra il lavoratore ed il Comune, restando estraneo al tema di decisione il rapporto con l'”Agenzia dei segretari comunali”.

2. Con il secondo motivo, allegando, sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 394 c.p.c., del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, in ordine alla condanna alle spese processuali di tutti i gradi del procedimento ed alla determinazione del compenso maturato, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio del rimborso del compenso richiesto dall’avvocato di controparte, la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia errato nella liquidazione delle spese processuali in favore della parte ritenuta vittoriosa ed a carico di quella soccombente nella misura stabilita in sentenza; e cio’ anche in violazione delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140.

2.1. Questo motivo e’ inammissibile per indeterminazione. Vi si parla infatti di parziale soccombenza del lavoratore, le cui pretese non furono accolte totalmente; di “compensi medi” eccessivi e di “condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”, senza le necessarie specificazioni che permettano di comprendere il reale contenuto della censura.

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che i motivi articolati non sono idonei a scalfire le argomentazioni cui e’ pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., in favore del difensore avv. (OMISSIS), dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 100,00 per spese vive, da distrarre, ex articolo 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario, avv. (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *