Collocazione in mobilità e posizione contributiva utile al pensionamento; in caso di informazioni errate da parte dell’Inps l’eventualità che alla produzione del danno concorra l’amministrato creditore, perché ad esempio non approfondisce il contenuto di una comunicazione non chiara o incompleta, non basta ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione
Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23050
Data udienza 1 marzo 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6253-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), tutti in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) (deceduto), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.r.l. P.IVA. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 382/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2011, R. G. N. 499/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del ricorso e per il rigetto del resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, (OMISSIS) deduceva di avere lavorato alle dipendenze del (OMISSIS) s.r.l.; di essere stato collocato in mobilita’ in data 30.9.99 sul presupposto determinato dall’erronea indicazione dell’INPS che fosse sufficiente un periodo di 18 mesi per la maturazione del requisito di 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianita’; di avere quindi sottoscritto un atto transattivo con rinuncia ad impugnare il licenziamento; che la domanda di pensione presentata il 5.2.01 era stata respinta per non avere egli perfezionato i requisiti richiesti; che per un calcolo erroneo della posizione contributiva da parte dell’INPS, il periodo di mobilita’ non era sufficiente per conseguire il diritto a pensione.
Deduceva che la societa’ si era rifiutata in data 14.6.2001 di richiedere, come proposto dal (OMISSIS), un prolungamento del trattamento di mobilita’; di essere stato quindi costretto al versamento della contribuzione volontaria per la copertura assicurativa necessaria, con un esborso di Euro 8.954,38.
Assumeva la responsabilita’ della societa’ per avere illegittimamente inserito il lavoratore nelle liste di mobilita’ un periodo inferiore a quello spettante, in violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5 e, comunque, per avere rifiutato di estendere il periodo di collocamento in mobilita’ oltre i diciotto mesi e fino al massimo consentito dalla L. cit. articolo 7; la responsabilita’ dell’INPS per aver fornito erronee informazioni sulla sua posizione assicurativa.
Chiedeva dunque la condanna delle parti resistenti, in via alternativa o solidale, al risarcimento del danno commisurato alla somma pagata per la contribuzione volontaria oltre alle retribuzioni non percepite per il periodo dal 20.5.01 al 1.4.03, oppure, in via alternativa e subordinata, alla relativa indennita’ di mobilita’ per il medesimo periodo oppure alla diversa somma determinata in via equitativa.
Il Tribunale ritenne che il lavoratore non poteva aspirare ad un periodo di mobilita’ superiore a 18 mesi, poiche’ non poteva vantare, nel maggio 1999, un’anzianita’ di servizio presso la societa’ superiore a 18 mesi.
Rigettava la domanda nei confronti dell’INPS ritenendo non chiaramente indicato l’impiegato che avrebbe fornito le erronee informazioni circa l’estratto conto, che del resto presentava evidenti errori di calcolo.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore; resisteva la societa’.
Con sentenza depositata il 28 febbraio 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame. Riteneva la Corte che il rapporto di lavoro del (OMISSIS) con la societa’ (OMISSIS), anche a seguito di licenziamenti ed assunzioni ex novo in via transattiva, non aveva avuto durata superiore a 18 mesi, sicche’ la mobilita’ non poteva superare tale periodo; che la collocazione in mobilita’ era avvenuta sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore circa la sua anzianita’ contributiva; che la questione dell’applicazione della cd. mobilita’ lunga L. n. 223 del 1991, ex articolo 7, non era stata proposta in primo grado ed era dunque inammissibile. Confermava che le informazioni in tesi ricevute dall’INPS erano generiche, cosi’ come l’estratto conto fornito del tutto informale e palesemente erroneo, e dunque inidoneo a rivestire efficacia certificativa ed a concretare un danno da legittimo affidamento.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), affidato a quattro motivi.
Resistono la societa’ e l’INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[….segue pag. successiva]
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