Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2017, n. 23050. Collocazione in mobilità e posizione contributiva utile al pensionamento, in caso di informazioni errate da parte dell’Inps

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1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articoli 4, 5, 7, 16 e 24; della L. n. 300 del 1970, articolo 18; degli articoli 1362, 1372, 2113 e 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne, sulla base della transazione 23.2.98, esservi stata una nuova assunzione in data 12.3.98, sicche’ la durata dell’ultimo rapporto non superava i 18 mesi, senza considerare che il rapporto lavorativo con la (OMISSIS) aveva avuto, nella sostanza, durata ben maggiore, come del resto risultava dalla somma riconosciutagli in sede transattiva, corrispondente al risarcimento massimo, spettante, ai sensi della L. n. 108 del 1990, ai lavoratori con anzianita’ di servizio superiore ai venti anni.
Lamenta inoltre che la sentenza impugnata non considero’ che il licenziamento non aveva rispettato i criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991.
Il motivo e’ infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che la questione del mancato rispetto dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991 non risulta esaminata e neppure devoluta al giudice di appello, sicche’ sarebbe stato onere del ricorrente provare in quale sede, in quali termini e quando essa venne sottoposta ritualmente nel giudizio di merito ed al giudice del gravame. Per il resto occorre osservare che la transazione liberamente sottoscritta dal lavoratore, e comunque non impugnata, prevedeva chiaramente una assunzione ex novo dal 12.3.98, restando del tutto irrilevante la somma in quella sede (convenzionalmente) corrisposta, tanto piu’ ai fini di poter derogare al dettato di cui alla L. n. 223 del 1991 in tema di mobilita’ e relativo periodo (non maggiore di quello di cui all’anzianita’ di servizio maturata presso l’impresa che ha attivato la procedura di mobilita’, articolo 7).
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione.
Lamenta che la sentenza impugnata non aveva considerato l’anzianita’ reale del (OMISSIS) presso la societa’ (OMISSIS), concetto evincibile dalla L. n. 223 del 1991, articolo 16, che prevede, ai fini della concessione della mobilita’, almeno sei mesi di lavoro “effettivo”.
Lamenta ancora che la sentenza impugnata non aveva considerato che, ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1, il (OMISSIS) non doveva figurare, per anzianita’ e carichi di famiglia, nel novero dei dipendenti da licenziare.
Il motivo e’ infondato.
La censura, come sopra notato, risulta nuova, non sussistendo dunque alcuna violazione dell’articolo 112 c.p.c., ed e’ comunque basata sul concetto del rilievo della “effettiva” anzianita’ di servizio presso l’impresa che ha disposto la collocazione in mobilita’, di cui si e’ gia’ detto. Deve al riguardo ribadirsi che il rapporto con l’impresa che ha disposto la mobilita’ deve avere una durata non superiore a quella giuridicamente maturata presso l’impresa, non potendo evincersi dal concetto di lavoro effettivo di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 16, la possibilita’ di valutare, superando il dato giuridico dell’assunzione ex novo, tutto il rapporto pregresso, come del resto affermato da Cass. n. 12406/08 (citata dal ricorrente) secondo cui la norma di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 7, comma 4, – che stabilisce che l’indennita’ di mobilita’ non puo’ essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianita’ maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4 della stessa legge – e’ finalizzata ad evitare il rischio di programmate precostituzioni di anzianita’ lavorative volte al godimento di una maggiore indennita’ di mobilita’ e trova applicazione anche nei confronti di lavoratore che, a seguito di trasferimento di azienda, sia transitato alle dipendenze della cessionaria, la quale abbia poi attivato la procedura di mobilita’.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del L. n. 88 del 1989, articolo 54, oltre ad omessa ed insufficiente motivazione.
Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 210, 213, 345, 356, 420, 421 e 437 c.p.c., oltre che dell’articolo 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.
Lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il lavoratore che abbia cessato il lavoro sulla base di una erronea comunicazione dell’INPS circa la propria posizione contributiva, ha diritto al risarcimento del danno, ha tuttavia precisato che cio’ presuppone una specifica richiesta dell’interessato ed un documento ufficiale proveniente dall’INPS, presupposti che nella specie non ricorrevano.
Lamenta l’erroneita’ della sentenza impugnata laddove ritenne che l’estratto contributivo informale fornito dall’INPS non era stato emesso a seguito della richiesta prevista dal citato articolo 54 e non poteva quindi considerarsi certificazione tale da ingenerare affidamento, senza peraltro ammettere la prova testimoniale sul punto richiesta dal ricorrente.
4. – I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Deve infatti osservarsi che in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell’Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l’inevitabilita’ del fatto impeditivo nonostante l’applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925/08). Ora e’ pur vero che questa Corte ha talvolta affermato che la responsabilita’ contrattuale dell’ente previdenziale per erronee informazioni fornite all’assicurato puo’ configurarsi, in generale, ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell’interessato, e non su informale richiesta di parere; b) inducano l’interessato in errore scusabile; c) si riferiscano a dati ufficialmente concernenti la posizione assicurativa dell’interessato, che sono gli unici che l’ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, la L. n. 88 del 1989, ex articolo 54, (Cass. ord. n. 1660/12). Deve tuttavia rimarcarsi che questa Corte ha altresi’ affermato che l’articolo 54 cit., secondo cui l’ente deve comunicare, a richiesta, “i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica (del richiedente)” e “la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”, non richiede per questa comunicazione speciali forme, bastando la comprensibilita’ del cittadino munito del livello di istruzione obbligatoria, ne’ alcuna norma prevede parti di essa meramente incidentali e accessorie, delle quali il destinatario debba tener conto a suo rischio. Al contrario, il principio di buon andamento, di cui all’articolo 97 Cost., comma 1, impone la veridicita’ degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento. E’ certamente possibile che alla produzione del danno concorra il fatto colposo dell’amministrato creditore, il quale ad esempio non approfondisca il contenuto di una comunicazione non chiara o verosimilmente incompleta, ma tale eventualita’ puo’ costituire oggetto di accertamento nel processo di merito e non basta ad escludere in radice la responsabilita’ della pubblica amministrazione (Cass. n. 15650/07, Cass. n. 7859/04).
A cio’ aggiungasi che sempre questa Corte ha piu’ recentemente affermato che nell’ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalita’ giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile la L. 9 marzo 1989, n. 88, articolo 54, il quale pone a carico dell’INPS l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entita’ dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell’articolo 1175 c.c., l’affidamento dell’assicurato, essendo altresi’ gli organi degli enti previdenziali privati, per l’attivita’ di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarita’ di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull’ente previdenziale l’obbligo di risarcire il danno derivato dall’erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell’assicurato di cancellarsi dall’albo professionale (Cass. n. 3195/12). Il principio vale, a maggior ragione, per l’INPS.
Con sentenza n. 21454/13 questa Corte ha infatti affermato che nell’ipotesi in cui l’I.N.P.S. abbia fornito all’assicurato, mediante il rilascio di estratti – conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianita’, il danno sofferto dall’interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, e’ riconducibile non gia’ a responsabilita’ extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialita’ e di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall’articolo 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
La sentenza impugnata risulta dunque erronea laddove afferma la necessita’ di particolari forme di richiesta e rilascio della certificazione da parte dell’INPS ex articolo 54 cit., non avendo peraltro valutato che la documentazione fornita dall’INPS, su carta intestata dell’ente, non era stata adeguatamente contestata dall’Istituto, non ammettendo peraltro neppure la prova richiesta al riguardo dall’assicurato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato per l’ulteriore esame della controversia alla luce dei principi affermati, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione

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