Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2018, n. 42. Un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa puo’ assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel mezzogiorno

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La decisione, su gravame dell’INPS, veniva riformata dalla Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto che, con sentenza dell’8 settembre 2011, rigettava la domanda di fruizione degli sgravi contributivi.
Osservava, in particolare, la Corte territoriale che il diritto dell’Istituto scolastico agli sgravi previsti dalla L. n. 1089 del 1968 non poteva che essere riconosciuto in relazione alla qualita’ del richiedente di imprenditore industriale, ex articolo 2195 c.c., n. 1 e l’Istituto scolastico appellato non rivestiva tale qualita’ perche’ non operava per fine lucro per cui non poteva fruire degli sgravi.
L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico ed articolato motivo cui ha resistito l’Inps con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, denunciando contemporaneamente violazione e falsa applicazione dell’articolo 2195 c.c., L. n. 1089 del 1968, articolo 18, L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 234 nonche’ motivazione contraddittoria su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto al medesimo Istituto scolastico la natura di impresa industriale attribuendo centralita’ all’assenza dello scopo di lucro, sulla base del fatto incontroverso che sin da tempo anteriore al 1985 lo stesso esercitava senza scopo di lucro l’attivita’ di istruzione di grado preparatorio, di istruzione primaria e di istruzione secondaria e che tale attivita’ era stata inquadrata dall’Inps nel settore commercio ed assoggettata al relativo regime contributivo.
La Corte territoriale, male interpretando – ad avviso del ricorrente – i precedenti di questa Corte di cassazione, ha incentrato la decisione sul dato dell’assenza, nell’organizzazione del servizio scolastico, dello scopo di lucro affermando l’esistenza di un criterio di prevalenza del fine di lucro su quello di religione e dimenticando che, a seguito della sentenza delle SS.UU. n. 97/2001, era stato riconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi anche agli istituti scolastici pure se religiosi se in possesso delle stesse condizioni dedotte in ricorso.
2. Il motivo, nel suo duplice profilo, va rigettato perche’ infondato.

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