Un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa puo’ assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione puo’ essere sufficiente l’idoneita’ almeno tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio stesso.
Sentenza 3 gennaio 2018, n. 42
Data udienza 17 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19810/2012 proposto da:
ISTITUTO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 270/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 08/09/2011, R.G.N. 521/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale del lavoro di Taranto, in accoglimento della domanda dell’Istituto scolastico (OMISSIS), dichiarava il diritto dello stesso agli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 1089 del 1968, quale impresa esercente attivita’ industriale; condannava l’Inps al rimborso delle somme corrispondenti a decorrere dal marzo 1990 al febbraio 2000 oltre accessori.
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