Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 29 ottobre 2015, n. 22150
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17608-2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/06/2009 r.g.n. 118/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23.6.09 la Corte d’appello di Brescia confermava, sia pure in base a diversa motivazione, la sentenza n. 110/07 con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda di (OMISSIS) S.p.A. di accertamento della legittimita’ della sanzione disciplinare irrogata al proprio dipendente (OMISSIS).
Statuiva in proposito la Corte di merito che l’illecito addebitato al lavoratore, pur esistente, non meritasse una sanzione tanto grave come quella irrogata (4 giorni di sospensione dal lavoro) ed escludeva di poterla sostituire con altra meno severa, non potendo in tal caso il giudice esercitare un potere riservato all’imprenditore.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..
L’intimato (OMISSIS) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza da un lato ha ritenuto che la condotta ascritta al (OMISSIS) integrasse l’illecito disciplinare contestatogli, dall’altro ha invece asserito il contrario circa la mancanza di specifica prova di un parte di quei fatti costituenti l’addebito in discorso.
Il secondo motivo prospetta vizio di motivazione la’ dove la Corte territoriale ha ritenuto non provato il pregiudizio arrecato all’utenza dalla condotta del (OMISSIS), pregiudizio gia’ in se’ configurabile nel mero fatto che, essendosi l’odierno controricorrente arbitrariamente allontanato dal lavoro, cio’ avrebbe comunque implicato la necessita’ di spostare altro dipendente presso la sua posizione lavorativa.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 41 Cost., articolo 2086 c.c. e Legge n. 300 del 1970, articolo 7 per avere la gravata pronuncia ritenuto di non potere sostituire la sanzione disciplinare di 4 giorni di sospensione dal lavoro, ritenuta eccessiva, con altra sanzione meno severa, nonostante che cio’ fosse stato esplicitamente chiesto, in subordine, dalla stessa societa’ ricorrente fin dall’atto introduttivo del giudizio.
2 – I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perche’, essendo stati formulati in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex articolo 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di pubblicazione dell’impugnata sentenza), si sarebbero dovuti concludere, per costante giurisprudenza di questa S.C., con un momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr, ex aliis, Cass. S.U. 1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3 30.12.09 n. 27680), il che non e’ avvenuto.
Ne’ tale momento di sintesi puo’ evincersi dal contesto generale dell’atto, che coinvolge l’intera decisione impugnata.
Infine, alla ricorrente non gioverebbe neppure il considerare tali motivi come sostanziali denunce di vizi di violazione di norme di diritto, difettando in tale evenienza il quesito prescritto dall’articolo 366 bis c.p.c..
3- Il terzo motivo e’ infondato.
E’ pur vero che e’ la stessa sentenza impugnata a precisare che, con il ricorso introduttivo di lite, (OMISSIS) S.p.A. aveva espressamente chiesto, in subordine, la sostituzione della sanzione con altra meno grave ove quella irrogata fosse stata ritenuta eccessiva.
Nondimeno, ritiene questa Corte Suprema di dover dare continuita’ all’orientamento giurisprudenziale (cfr Cass. n. 15932/04) secondo cui il potere di infliggere sanzioni disciplinari proporzionate alla gravita’ all’illecito accertato non puo’ essere esercitato dal giudice, neppure quanto alla riduzione della gravita’ della sanzione.
Invero, la graduazione della sanzione in relazione alla gravita’ dell’illecito disciplinare e’ espressione di una discrezionalita’ che rientra nel piu’ ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto di iniziativa economica privata che l’articolo 41 Cost., comma 1 riconosce all’imprenditore.
I criteri di scelta da lui adottati nell’esercizio del potere disciplinare non sono sindacabili nel merito dal giudice, che deve limitarsi a verificare – oltre all’esistenza in punto di fatto dell’addebito – il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia e, in particolare, del principio inderogabile di cui all’articolo 2106 c.c., secondo cui le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravita’ dell’infrazione.
La loro violazione comporta l’illegittimita’ della sanzione disciplinare, senza che al giudice sia dato il potere di sostituirsi all’imprenditore nell’applicare altra meno grave sanzione ritenuta proporzionata all’infrazione accertata, fatto salvo il caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, percio’, soltanto nel ricondurre la sanzione entro tale limite.
Non ignora questa Corte il non coincidente precedente di Cass. n. 8910/07, secondo il quale il giudice puo’ applicare una meno grave sanzione ove sia lo stesso datore di lavoro a chiederglielo nell’ipotesi in cui quella originariamente irrogata sia ritenuta eccessiva.
Tuttavia in siffatta evenienza ci si troverebbe innanzi all’esercizio, da parte del giudice, d’un potere di sostanziale supplenza (per quanto sollecitato dallo stesso titolare del potere disciplinare) che potrebbe aprire la strada ad altre piu’ impegnative forme di sostituzione della valutazione giudiziale a quella imprenditoriale (si pensi, ad esempio, alla materia dei licenziamenti collettivi e della scelta dei dipendenti da collocare in mobilita’).
Cio’ snaturerebbe entrambe le posizioni, quella istituzionale del giudice (che da custode della legge si convertirebbe nel garante del proficuo governo dell’impresa grazie all’espletamento di funzioni sostanzialmente surrogatorie od arbitrali) e quella sociale dell’imprenditore (sollevato dalla proprie responsabilita’ in ordine al risultato economico e, piu’ in generale, alle conseguenze delle scelte organizzative cui e’ chiamato).
4- In conclusione il ricorso e’ da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con loro distrazione ex articolo 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), antistatari.
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