Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 agosto 2016, n. 17396

L’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non solo non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, stante l’espressa deroga all’art. 2103 c.c. contenuta nell’art. 52, comma 1, T.U. n. 165/2001, ma non può comportare l’attribuzione al dipendente dì benefici ulteriori oltre quello delle differenze di trattamento economico di cui al successivo comma 5 dei medesimo art. 52: è infatti evidente che, consentendo al lavoratore di rapportare alla retribuzione percepita in virtù dell’illegittima assegnazione a mansioni superiori anche la retribuzione differita costituita, come nella specie, dal trattamento pensionistico integrativo, verrebbe ad aggirarsi il disposto dell’art. 52, comma 5, cit., dal momento che si realizzerebbe lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla legge

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 29 agosto 2016, n. 17396

Fatto

Con sentenza depositata il 5.7.2010, la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS a versare al Fondo di previdenza integrativa del proprio personale dipendente i contributi sulle differenze retributive per mansioni superiori riconosciute ad A.P. in esecuzione del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto inter partes in data 11.2.2004. La Corte, in particolare, riteneva che, avendo la conciliazione previsto l’assoggettamento delle somme versate al lavoratore alle imposte e ai contributi dovuti per legge, la trasformazione dell’originaria fonte negoziale del Fondo in fonte legale ad opera dell’art. 75, d.P.R. n. 761/1979, e il carattere retributivo dell’erogazione concordata con la conciliazione valessero ad attrarre quest’ultima nell’ambito delle somme assoggettate a contribuzione anche presso il Fondo.
Contro questa pronuncia ricorre l’INPS, affidandosi a tre motivi di censura. Resiste A.P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 e 33 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’INPS, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riferimento al verbale di conciliazione sottoscritto inter partes l’11.2.2004 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che le somme corrisposte all’odierno controricorrente a titolo di differenze retributive per pregresso svolgimento delle mansioni superiori dovessero essere assoggettate a contribuzione presso il Fondo.
Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 52, T.U. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale attribuito effetti, ai fini del trattamento previdenziale integrativo corrisposto dal Fondo, ad un conferimento di incarico dirigenziale nullo per assenza dei requisiti di cui all’art. 19, T.U. n. 165/2001, cit.
Con il terzo motivo, infine, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 64, I. n. 144/1999, per avere la Corte di merito esteso la condanna al pagamento della contribuzione anche ad un periodo di tempo successivo all’avvenuta soppressione dei Fondo.
Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, sono fondati.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS considera come retribuzione utile ai fini dei calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall’anzianità, ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica (cfr. da ult. Cass. n. 6768 del 2016, sulla scorta di Cass. nn. 19296 del 2008 e 4749 del 2011).
Tale conclusione va qui ribadita nonostante il contrario avviso espresso da Cass. n. 8980 del 2014, dal momento che, diversamente argomentando, verrebbe a disattendersi il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non solo non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, stante l’espressa deroga all’art. 2103 c.c. contenuta nell’art. 52, comma 1, T.U. n. 165/2001, ma non può comportare l’attribuzione al dipendente dì benefici ulteriori oltre quello delle differenze di trattamento economico di cui al successivo comma 5 dei medesimo art. 52 (così Cass. n. 16506 dei 2013): è infatti evidente che, consentendo al lavoratore di rapportare alla retribuzione percepita in virtù dell’illegittima assegnazione a mansioni superiori anche la retribuzione differita costituita, come nella specie, dal trattamento pensionistico integrativo, verrebbe ad aggirarsi il disposto dell’art. 52, comma 5, cit., dal momento che si realizzerebbe lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla legge (così espressamente Cass. n. 6768 del 2016).
Vale piuttosto la pena di aggiungere che non rileva che, nel caso di specie (così come nel caso deciso da Cass. n. 8980 del 2014), le differenze retributive siano state corrisposte in virtù di un verbale di conciliazione giudiziale, invece che a seguito di una sentenza: ciò che rileva ai fini in discorso è solo la causa dell’erogazione, da rinvenirsi per l’appunto nel pregresso svolgimento di mansioni superiori sine titulo. Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio dì diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da A.P..
II ricordato contrasto giurisprudenziale costituisce giusto motivo per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A.P.. Compensa le spese dell’intero processo.

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